Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1961, n. 1426
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 gennaio 1962
Art. 2.
Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualita' comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1962