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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.p.r. 600/73 relativa a dichiarazione per l'anno 2020. Nel ricorso si eccepiva l'illegittimità della cartella, per infondatezza della pretesa tributaria e per omessa notifica della comunicazione di irregolarità.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha comunicato l'avvenuto sgravio della cartella, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, in quanto la parte ricorrente non ha insistito, a fronte della richiesta di compensazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, per una diversa regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza, 28.1.2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011356170000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.p.r. 600/73 relativa a dichiarazione per l'anno 2020. Nel ricorso si eccepiva l'illegittimità della cartella, per infondatezza della pretesa tributaria e per omessa notifica della comunicazione di irregolarità.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha comunicato l'avvenuto sgravio della cartella, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, in quanto la parte ricorrente non ha insistito, a fronte della richiesta di compensazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, per una diversa regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza, 28.1.2026.
Il giudice Piero Santese