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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19958/2024 promosso da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in C.SO G. MATTEOTTI, 29 BIS 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. FERRARIS LETIZIA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE CONI CP_1 C.F._2 ZUGNA 5 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. DIODATO SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente e per Parte convenuta: come da note scritte del 08/07/2025 e del 09/07/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1448/2008 del 14/01/2008 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. . CP_1 In data 11/06/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale dava atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la sig.ra . Parte_1
In data 30/06/2025 le parti depositavano conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 01/07/2025 il Giudice Delegato, viste l'istanza congiunta delle parti, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni e la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c. insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il signor interrompa il versamento dell'assegno di mantenimento a favore CP_1 della OR , a far data dalla sentenza. Parte_1
DISPONE che nulla sia dovuto alla OR a titolo di assegno divorzile a far data dalla Parte_1 sentenza.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19958/2024 promosso da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in C.SO G. MATTEOTTI, 29 BIS 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. FERRARIS LETIZIA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE CONI CP_1 C.F._2 ZUGNA 5 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. DIODATO SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente e per Parte convenuta: come da note scritte del 08/07/2025 e del 09/07/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1448/2008 del 14/01/2008 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. . CP_1 In data 11/06/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale dava atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la sig.ra . Parte_1
In data 30/06/2025 le parti depositavano conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 01/07/2025 il Giudice Delegato, viste l'istanza congiunta delle parti, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni e la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c. insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il signor interrompa il versamento dell'assegno di mantenimento a favore CP_1 della OR , a far data dalla sentenza. Parte_1
DISPONE che nulla sia dovuto alla OR a titolo di assegno divorzile a far data dalla Parte_1 sentenza.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento