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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 691/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TA RI (c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TA RI c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TA RI TI SG (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TA RI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI TT, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GI TT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 24.5.2025, , Parte_1 [...]
, e NT SG Parte_2 Parte_4 Parte_3
agiscono nei confronti di , presso la quale hanno prestato la Controparte_1 propria attività lavorativa, esponendo che sono tutti inquadrati nel Livello
Professionale B – Tecnici Specializzati, Figura Professionale Capo Treno;
che durante il rapporto di lavoro la datrice di lavoro ha retribuito le ferie in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinariamente erogata, senza tener conto di voci legate al loro status professionale;
che la datrice di lavoro non si sarebbe conformata né all'orientamento giurisprudenziale comunitario né a quello nazionale.
Sulla scia di tali apporti, concludono come da proprio atto introduttivo, chiedendo, in particolare, la corresponsione delle somme indicate in ricorso calcolate sulla scorta dei conteggi ivi dettagliati.
Si costituisce ritualmente chiedendo la reiezione della Controparte_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in dritto.
Assume in particolare che, nonostante la Corte Suprema si sia pronunciata, numerose pronunce di merito hanno ritenuto infondate pretese analoghe a quelle svolte dai ricorrenti;
che la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria;
che in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili – come è il caso di specie – queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo”, oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore, tuttavia tali allegazioni non sarebbero state prodotte né dimostrate altrimenti dai ricorrenti;
che affinché possa predicarsi un effetto dissuasivo, il collegamento tra l'emolumento di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione delle ferie e le mansioni deve rispondere ad un criterio di continuità, tale da integrare un concetto di “ordinarietà” e questa
2 circostanza non sarebbe stata allegata dai ricorrenti;
che le indennità avrebbero un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione, tale da escludere ogni effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione – già fatta propria dalla Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 13425 del 17.05.2019 la quale ha recepito la nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie – secondo cui “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art.
7 della Direttiva 2003/88/CE).”
In particolare, continua la Suprema Corte, “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. (…) Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_1
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.”
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa
3 non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro".
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (Cfr. Sentenza Corte di
Giustizia Ue, 22 maggio 2014, causa C. 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31 e
Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 13425 del 17.5.2019, con la quale la
Suprema Corte si è altresì pronunciata proprio sul diritto dei lavoratori aventi qualifica di “Macchinisti” a percepire, nei giorni di ferie, le indennità oggetto di questo ricorso).
Ebbene, sulla scorta di quanto fin qui illustrato, si evince come la preliminare eccezione di parte resistente, secondo cui la retribuzione per le giornate di ferie deve essere “paragonabile” e non identica a quella ordinaria, deve essere pertanto respinta;
ciò coerentemente all'orientamento fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell'Ue e dalla Suprema Corte di cassazione nelle
Sentenze sopra richiamate e altresì confermato dalla Corte d'Appello di Milano, sez. Lavoro, Sentenza n. 32/2020, la quale ribadisce come “Il giudice nazionale deve individuare se sussista il pericolo che la disciplina interna provochi tale effetto, tenendo presente, in primo luogo, il particolare valore che assume il diritto alle ferie nell'ambito del diritto sociale dell'Unione Europea
(art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e del diritto interno (art. 36 della Costituzione), per cui – in linea generale – la retribuzione durante le ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento. Nello specifico, va considerato che la retribuzione feriale, nel caso di lavoratori turnisti retribuiti con consistenti voci variabili
4 della retribuzione non percepibili durante le ferie (ad es. indennità per lavoro notturno, festivo, domenicale), non potrà oggettivamente essere uguale a quella media percepita nel periodo di riferimento”.
E ancora, la stessa Corte con l'Ordinanza n. 36345/2023, ribadisce che:
“Come questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 19663/2023), la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che Persona_2 con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Per_3
e altri)”. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello
[...]
retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie,
e sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e To.He. del 13/12/2018, C- Per_1
385/17).
Infatti, anche la seconda eccezione deve essere respinta, in quanto la retribuzione prevista per le giornate di ferie è composta dallo stipendio base e dagli elementi connessi alle mansioni tipicamente svolte dai lavoratori;
trattasi, cioè, di elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore e devono continuare ad essere versati anche durante il periodo di ferie annuali retribuite.
Quindi, i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali devono essere mantenuti. Di contro, non dovranno essere versati gli elementi della retribuzione globale del lavoratore che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono allo
5 stesso (Cfr. Sentenza Corte di Giustizia Ue, 22 maggio 2014, causa C. 539/12,
Z.J.R. Locke e Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 13425 del 17.5.2019).
In particolare, proprio in riferimento alle voci retributive non inserite nella retribuzione delle giornate di ferie, i ricorrenti insistono nel chiedere la compensazione della c.d. IUP AB (indennità professione variabile) e della c.d. indennità di assenza dalla residenza. Tuttavia, anche e proprio sulla scorta delle sentenze menzionate da parte resistente si evince come la Corte
d'Appello di Torino con Sentenza n. 258/2022 ribadisce che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile” (Cfr. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n.
3117/2025, Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3118/2025,
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3120/2025 e Tribunale di Bari,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 892/2025).
Ebbene, sulle due voci retributive la cui mancanza nel calcolo è lamentata da ricorrenti, sono del tutto carenti le motivazioni addotte da parte resistente, che spingono quindi a rigettare anche questa seconda eccezione.
Infatti, come ben sottolineato da parte ricorrente, la c.d. indennità di assenza dalla residenza e la c.d. IUP AB sono due voci retributive che si riferiscono allo status professionale del lavoratore che ricopre la qualifica di macchinista;
in tal senso depone la Suprema Corte nella Sentenza n.
14089/2024, la quale in riferimento alla c.d. indennità di assenza dalla residenza
(art. 77 CCNL), corrisposta ai Macchinisti, afferma che “essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante da non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa
6 Corte come voce da inserire nella retribuzione feriale” e pertanto deve essere compensata nell'ambito della retribuzione delle ferie, considerato che attiene allo status personale del lavoratore. Infatti, quanto all'indennità di assenza della residenza, la Corte di merito ha riconosciuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione” (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
13972/2024 e n.13932/2024).
Ebbene, si conclude affermando che la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
Quanto all'altra voce retributiva della c.d. IUP AB, anche definita come incentivo per l'attività di scorta o di riserva, la Suprema Corte di cassazione con la Sentenza n. 19711/2023 in un caso analogo a quello in esame ha accertato che la tale voce era connessa ad attività ordinariamente svolte dal lavoratore e previste dal contratto collettivo. Inoltre, ha evidenziato che “la tipicità dell'attività di scorta e dell'attività di riserva, propria della mansione di capo treno, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito”. Pertanto, a parere di chi scrive tale voce retributiva deve essere necessariamente compensata nell'ambito della retribuzione delle ferie annuali riconosciute al lavoratore.
In forza del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto è fondamentale riportare l'Ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 2488 del 2025: “In tema di retribuzione delle giornate di ferie per i dipendenti con mansioni di macchinista di , le indennità di utilizzazione/condotta, CP_1 riserva/disponibilità/traghetto e assenza dalla residenza devono essere incluse nel computo della retribuzione delle ferie annuali, come stabilito dalla Direttiva
88/2003/CE”.
Infine, per richiamare la terza eccezione sollevata dalla resistente si sottolinea l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Ue, la quale ha ritenuto
“certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una
7 diminuzione della retribuzione pari al 60% ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo”
(Cfr. ex pluribus Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 1703/2018, n.
971/2018, n. 1140/2019).
Tale orientamento è condiviso anche dalla Corte d'Appello di Milano,
Sezione Lavoro, n. 36/2020 la quale sottolinea come non si può indicare che
“solo una retribuzione “irrisoria” possa ledere il diritto irrinunciabile alle ferie”, perché come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1
“malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuale. Pertanto, è proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di
Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In particolare, facendo riferimento all'effetto dissuasivo in materia di IUP, la Corte d'Appello di Milano con Sentenza n. 36/2020, di fronte all'eccezione sollevata dall'appellante-datore di lavoro il quale, operata la comparazione delle retribuzioni ordinarie annualmente percepite dai lavoratori con quelle ai medesimi versate in occasione della fruizione delle ferie, dichiara che la Cont decurtazione – peraltro parziale – della durante le ferie non scoraggerebbe, sul piano economico, la fruizione di queste ultime, respinge sul punto l'appello motivando la propria decisione come segue: “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina
l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta
8 infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”.
In ordine al quantum occorre precisare che il medesimo deve essere rideterminato sulla base degli esatti conteggi depositati da parte ricorrente, in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri indicati dalla Corte d'Appello di Firenze sez. Lavoro e, peraltro, neppure contestati in maniera specifica da parte resistente nelle note all'uopo concesse. Ragion per cui appare superflua una
CTU contabile.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, per ogni giorno di ferie, dal
18 luglio 2007 e sino alla data della sentenza, anche delle voci di retribuzione indicate in ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore dei ricorrenti – Controparte_1
delle differenze retributive da loro maturate nel periodo feriale ovvero: €
9.453,66 per differenze retributive e € 700,27 per TFR per la posizione di
, € 3.486,51 per differenze retributive e € 258,26 per TFR Parte_1 per la posizione di € 8.139,68 per differenze retributive e Parte_2
€ 602,94 per TFR per la posizione di , € 6.626,66 per Parte_4 differenze retributive e € 490,86 per TFR per la posizione di
[...]
€ 2.880,46 per differenze retributive e € 214,74 per TFR per la Parte_3
posizione di NT SG, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
9
3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di ciascuno ricorrente ad un ricalcolo della quota di TFR accantonata mensilmente per ogni anno lavorativo interessato dal ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore dei ricorrenti – Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre spese generali nella misura del
15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TA RI (c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TA RI c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TA RI TI SG (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
TA RI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TA RI
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI TT, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GI TT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 24.5.2025, , Parte_1 [...]
, e NT SG Parte_2 Parte_4 Parte_3
agiscono nei confronti di , presso la quale hanno prestato la Controparte_1 propria attività lavorativa, esponendo che sono tutti inquadrati nel Livello
Professionale B – Tecnici Specializzati, Figura Professionale Capo Treno;
che durante il rapporto di lavoro la datrice di lavoro ha retribuito le ferie in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinariamente erogata, senza tener conto di voci legate al loro status professionale;
che la datrice di lavoro non si sarebbe conformata né all'orientamento giurisprudenziale comunitario né a quello nazionale.
Sulla scia di tali apporti, concludono come da proprio atto introduttivo, chiedendo, in particolare, la corresponsione delle somme indicate in ricorso calcolate sulla scorta dei conteggi ivi dettagliati.
Si costituisce ritualmente chiedendo la reiezione della Controparte_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in dritto.
Assume in particolare che, nonostante la Corte Suprema si sia pronunciata, numerose pronunce di merito hanno ritenuto infondate pretese analoghe a quelle svolte dai ricorrenti;
che la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria;
che in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili – come è il caso di specie – queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo”, oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore, tuttavia tali allegazioni non sarebbero state prodotte né dimostrate altrimenti dai ricorrenti;
che affinché possa predicarsi un effetto dissuasivo, il collegamento tra l'emolumento di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione delle ferie e le mansioni deve rispondere ad un criterio di continuità, tale da integrare un concetto di “ordinarietà” e questa
2 circostanza non sarebbe stata allegata dai ricorrenti;
che le indennità avrebbero un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione, tale da escludere ogni effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione – già fatta propria dalla Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 13425 del 17.05.2019 la quale ha recepito la nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie – secondo cui “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art.
7 della Direttiva 2003/88/CE).”
In particolare, continua la Suprema Corte, “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. (…) Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per_1
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.”
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa
3 non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro".
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (Cfr. Sentenza Corte di
Giustizia Ue, 22 maggio 2014, causa C. 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31 e
Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 13425 del 17.5.2019, con la quale la
Suprema Corte si è altresì pronunciata proprio sul diritto dei lavoratori aventi qualifica di “Macchinisti” a percepire, nei giorni di ferie, le indennità oggetto di questo ricorso).
Ebbene, sulla scorta di quanto fin qui illustrato, si evince come la preliminare eccezione di parte resistente, secondo cui la retribuzione per le giornate di ferie deve essere “paragonabile” e non identica a quella ordinaria, deve essere pertanto respinta;
ciò coerentemente all'orientamento fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell'Ue e dalla Suprema Corte di cassazione nelle
Sentenze sopra richiamate e altresì confermato dalla Corte d'Appello di Milano, sez. Lavoro, Sentenza n. 32/2020, la quale ribadisce come “Il giudice nazionale deve individuare se sussista il pericolo che la disciplina interna provochi tale effetto, tenendo presente, in primo luogo, il particolare valore che assume il diritto alle ferie nell'ambito del diritto sociale dell'Unione Europea
(art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e del diritto interno (art. 36 della Costituzione), per cui – in linea generale – la retribuzione durante le ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento. Nello specifico, va considerato che la retribuzione feriale, nel caso di lavoratori turnisti retribuiti con consistenti voci variabili
4 della retribuzione non percepibili durante le ferie (ad es. indennità per lavoro notturno, festivo, domenicale), non potrà oggettivamente essere uguale a quella media percepita nel periodo di riferimento”.
E ancora, la stessa Corte con l'Ordinanza n. 36345/2023, ribadisce che:
“Come questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 19663/2023), la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che Persona_2 con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Per_3
e altri)”. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello
[...]
retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie,
e sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e To.He. del 13/12/2018, C- Per_1
385/17).
Infatti, anche la seconda eccezione deve essere respinta, in quanto la retribuzione prevista per le giornate di ferie è composta dallo stipendio base e dagli elementi connessi alle mansioni tipicamente svolte dai lavoratori;
trattasi, cioè, di elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore e devono continuare ad essere versati anche durante il periodo di ferie annuali retribuite.
Quindi, i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali devono essere mantenuti. Di contro, non dovranno essere versati gli elementi della retribuzione globale del lavoratore che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono allo
5 stesso (Cfr. Sentenza Corte di Giustizia Ue, 22 maggio 2014, causa C. 539/12,
Z.J.R. Locke e Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 13425 del 17.5.2019).
In particolare, proprio in riferimento alle voci retributive non inserite nella retribuzione delle giornate di ferie, i ricorrenti insistono nel chiedere la compensazione della c.d. IUP AB (indennità professione variabile) e della c.d. indennità di assenza dalla residenza. Tuttavia, anche e proprio sulla scorta delle sentenze menzionate da parte resistente si evince come la Corte
d'Appello di Torino con Sentenza n. 258/2022 ribadisce che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile” (Cfr. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n.
3117/2025, Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3118/2025,
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3120/2025 e Tribunale di Bari,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 892/2025).
Ebbene, sulle due voci retributive la cui mancanza nel calcolo è lamentata da ricorrenti, sono del tutto carenti le motivazioni addotte da parte resistente, che spingono quindi a rigettare anche questa seconda eccezione.
Infatti, come ben sottolineato da parte ricorrente, la c.d. indennità di assenza dalla residenza e la c.d. IUP AB sono due voci retributive che si riferiscono allo status professionale del lavoratore che ricopre la qualifica di macchinista;
in tal senso depone la Suprema Corte nella Sentenza n.
14089/2024, la quale in riferimento alla c.d. indennità di assenza dalla residenza
(art. 77 CCNL), corrisposta ai Macchinisti, afferma che “essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante da non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa
6 Corte come voce da inserire nella retribuzione feriale” e pertanto deve essere compensata nell'ambito della retribuzione delle ferie, considerato che attiene allo status personale del lavoratore. Infatti, quanto all'indennità di assenza della residenza, la Corte di merito ha riconosciuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione” (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
13972/2024 e n.13932/2024).
Ebbene, si conclude affermando che la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
Quanto all'altra voce retributiva della c.d. IUP AB, anche definita come incentivo per l'attività di scorta o di riserva, la Suprema Corte di cassazione con la Sentenza n. 19711/2023 in un caso analogo a quello in esame ha accertato che la tale voce era connessa ad attività ordinariamente svolte dal lavoratore e previste dal contratto collettivo. Inoltre, ha evidenziato che “la tipicità dell'attività di scorta e dell'attività di riserva, propria della mansione di capo treno, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito”. Pertanto, a parere di chi scrive tale voce retributiva deve essere necessariamente compensata nell'ambito della retribuzione delle ferie annuali riconosciute al lavoratore.
In forza del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto è fondamentale riportare l'Ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 2488 del 2025: “In tema di retribuzione delle giornate di ferie per i dipendenti con mansioni di macchinista di , le indennità di utilizzazione/condotta, CP_1 riserva/disponibilità/traghetto e assenza dalla residenza devono essere incluse nel computo della retribuzione delle ferie annuali, come stabilito dalla Direttiva
88/2003/CE”.
Infine, per richiamare la terza eccezione sollevata dalla resistente si sottolinea l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Ue, la quale ha ritenuto
“certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una
7 diminuzione della retribuzione pari al 60% ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo”
(Cfr. ex pluribus Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 1703/2018, n.
971/2018, n. 1140/2019).
Tale orientamento è condiviso anche dalla Corte d'Appello di Milano,
Sezione Lavoro, n. 36/2020 la quale sottolinea come non si può indicare che
“solo una retribuzione “irrisoria” possa ledere il diritto irrinunciabile alle ferie”, perché come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1
“malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuale. Pertanto, è proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di
Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In particolare, facendo riferimento all'effetto dissuasivo in materia di IUP, la Corte d'Appello di Milano con Sentenza n. 36/2020, di fronte all'eccezione sollevata dall'appellante-datore di lavoro il quale, operata la comparazione delle retribuzioni ordinarie annualmente percepite dai lavoratori con quelle ai medesimi versate in occasione della fruizione delle ferie, dichiara che la Cont decurtazione – peraltro parziale – della durante le ferie non scoraggerebbe, sul piano economico, la fruizione di queste ultime, respinge sul punto l'appello motivando la propria decisione come segue: “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina
l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta
8 infatti decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”.
In ordine al quantum occorre precisare che il medesimo deve essere rideterminato sulla base degli esatti conteggi depositati da parte ricorrente, in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri indicati dalla Corte d'Appello di Firenze sez. Lavoro e, peraltro, neppure contestati in maniera specifica da parte resistente nelle note all'uopo concesse. Ragion per cui appare superflua una
CTU contabile.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, per ogni giorno di ferie, dal
18 luglio 2007 e sino alla data della sentenza, anche delle voci di retribuzione indicate in ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore dei ricorrenti – Controparte_1
delle differenze retributive da loro maturate nel periodo feriale ovvero: €
9.453,66 per differenze retributive e € 700,27 per TFR per la posizione di
, € 3.486,51 per differenze retributive e € 258,26 per TFR Parte_1 per la posizione di € 8.139,68 per differenze retributive e Parte_2
€ 602,94 per TFR per la posizione di , € 6.626,66 per Parte_4 differenze retributive e € 490,86 per TFR per la posizione di
[...]
€ 2.880,46 per differenze retributive e € 214,74 per TFR per la Parte_3
posizione di NT SG, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
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3. ACCERTA e DICHIARA il diritto di ciascuno ricorrente ad un ricalcolo della quota di TFR accantonata mensilmente per ogni anno lavorativo interessato dal ricorso;
4. CONDANNA al pagamento – in favore dei ricorrenti – Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre spese generali nella misura del
15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
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