Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 16/03/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2026, proposto da AD PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Putignano e Pietro Pacifico, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del 4.12.2025 prot. n.0684060/2025, comunicato a mezzo PEC, in pari data, reso dalla Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - sezione attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;
- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e coordinati agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ZO EV e uditi, per le parti, i difensori avvocati Fabrizio Putignano e Pietro Pacifico, per la ricorrente, e l’avv. Nadia Valentini, per la Regione Puglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che l’impresa agricola ricorrente impugna la nota di risposta, con la quale la Regione ha informato la stessa, in ordine alla chiusura, per esaurimento definitivo dei fondi, del procedimento avviato nel 2016, ossia dieci anni or sono, per la concessione di ausili finanziari denominati: “ Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori-pacchetto giovani ”;
Considerato che la domanda presentata dalla ricorrente, nell’anno 2018, era volta ad ottenere, a fondo perduto, un finanziamento pari ad €. 45.000,00 per l’acquisto o acquisizione in leasing di nuovi macchinari e attrezzature;
Considerato che la ricorrente è collocata nella graduatoria (pubblicata nel BUR Puglia in data 5 aprile 2018), mai impugnata dalla stessa e consolidata, alla posizione n. 1750; mentre, l’ultima posizione utile per l’ammissione al finanziamento è stata la n. 1601, restando pertanto molto distante dal novero degli ammessi per quasi n. 150 posizioni;
Considerato che, alla disamina della posizione n. 1601, l’amministrazione regionale è pervenuta dopo aver ampliato nel tempo più volte la graduatoria e, infine, ha diramato un mero interpello, con finalità esplorativa, al solo fine di verificare se ci fossero residuali aziende interessate al finanziamento in questione, pur sempre però nell’ambito del limite dei fondi in concreto disponibili o reperibili;
Ritenuto che l’ampliamento ulteriore della graduatoria per la concessione del finanziamento, già più volte disposta in passato, non costituisca un diritto della ricorrente, peraltro posizionata molto in fondo alla graduatoria approvata e cioè distante di circa 150 posizioni dall’ultima impresa ammessa;
Ritenuto che la Regione abbia titolo a determinarsi con discrezionalità nell’allocazione delle risorse finanziarie tra le varie funzioni e attività attribuite dalla legge e che in alcun modo possa ritenersi vincolata ad ampliare ad infinitum la graduatoria in discussione e, nella specie, fino alla posizione ricoperta dalla impresa ricorrente;
Ritenuto che le censure addotte circa la violazione del principio di trasparenza (art. 1, comma 1, legge n. 241/1990), l’errata applicazione dell’art. 12 legge n. 241/1990; la violazione dell’art. 62 reg. (UE) n. 1305/2013, la violazione ed errata applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della buona fede, del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento, ex art. 97 Cost., siano in toto insussistenti, avendo la Regione svolto compiuta attività istruttoria ed anzi cercato, nei limiti del finanziariamente utile e consentito, di ampliare la graduatoria, fin dove è stato possibile;
Ritenuto, in ultima analisi, che l’impresa opini circa poteri discrezionali e il merito, anche finanziario, delle decisioni assunte dall’amministrazione e non già profili di illegittimità sindacabili dal giudice amministrativo, né fornisce la dimostrazione della ragione per cui la Regione sia tenuta ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di ben ulteriori circa 150 posizioni, fino a raggiungere la posizione dalla stessa ricoperta;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto;
Ritenuto che le spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Regione, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO EV | NZ ND |
IL SEGRETARIO