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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.3497/2021 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “risarcimento danni”, discussa e decisa all'udienza del 14.02.2025, proposta da
' quali genitori della minore Parte 1 e Parte 2
rappresentati e difesi dall'Avv.to Ponzi Provenzano Persona 1 '
Francesco, mandato in atti;
-attori-
contro
Controparte_1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso "
dall'Avv.to Novembre Eugenia, mandato in atti;
-convenuto-
Con atto di citazione del 10.04.2021 Parte 1 e [...]
quali genitori della minorePt 2 Persona_1 citavano dinanzi a "
Controparte_1 in persona del Sindaco in carica, codesto Tribunale il "
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subìti dalla figlia il giorno 26.06.2019, alle ore 20,30 circa,minore Persona 1 quantificati in € 11.474,58.
Gli attori riferivano che: il giorno 26.06.2019, alle ore 20,30, circa la piccola Persona 1 in compagnia dei propri genitori, percorreva la via Braccio Martello in CP 1; nei pressi del civico n. 69 la minore, improvvisamente, inciampava e cadeva a causa di un pericoloso dislivello non segnalato, presente in corrispondenza di una parte di grata metallica deformata, installata sul marciapiede;
la piccola Per 1 veniva immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito
Fazzi di CP 1, dove le veniva diagnosticato un "trauma mentoniero con flc mentoniera”; gli attori ascrivevano la responsabilità dell'evento al [...]
CP 1 , quale proprietario del marciapiede e tenuto alla sua ordinaria manutenzione.
Con comparsa del 13.09.2021 si costituiva il Controparte_1 contestando la domanda sia nell'an che nel quantum.
In particolare il CP 1 convenuto eccepiva che l'evento accidentale, stante la pubblica illuminazione presente sul tratto di strada, si è verificato in condizione di luce;
ciò avrebbe consentito ai genitori di evitare il passaggio della minore su quello che definiscono essere un pericoloso dislivello, obbligandoli a vigilare sulla bambina con maggiore attenzione.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e produzione documentale.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale per la quantificazione delle lesioni.
All'udienza del 18.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14.02.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere correttamente individuata nella disciplina di cui all'art. 2051
c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa custodia dovuta ad insufficiente o assente manutenzione dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza indipendentemente dalla loro estensione, salvo l'amministrazione dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. ex pluribus Cass. n. 21508/2011).
Grava, così, in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 11016/2011).
Tale caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di auto-responsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva (cfr. ex pluribus
Cass. n. 4476/11). Occorre, infine, sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia
- tuttavia "nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cfr. Cass. n.
2660/2013).
Nella fattispecie in esame gli attori hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico, provando il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità del bene demaniale. La teste Testimone 1 ha affermato che il giorno del sinistro si trovava in
Via Braccio Martello e assisteva alla caduta della piccola Per 1, che si trovava di fronte a lei;
la stessa ha aggiunto: " Preciso che ero distante dalla bambina circa 3 m. Ho visto la bambina inciampare e cadere in avanti e quando mi sono avvicinata ho visto che la bambina era ferita e sanguinava intorno al mento e dal viso... ho visto che nei pressi della caduta c'era una grata metallica integra ma sopraelevata di qualche millimetro in corrispondenza del bordo".
La stessa teste ha riferito: "Preciso di aver visto la bambina tenuta per mano dai due genitori... la pubblica illuminazione c'era ma non era sufficiente in quel tratto di marciapiede".
Il teste Testimone 2 ha dichiarato: “Mi trovavo anch'io il giorno
26/6/2019 alle ore 20:30 circa in via Braccio Martello all'altezza del civico Lo stesso teste ha aggiunto: "Ricordo che la bambina era ferita in corrispondenza del mento e ricordo altresì che la stessa al momento dell'incidente era tenuta per mano dalla madre... Ricordo che l'illuminazione non era buona, non ricordo se fossero accesi o meno i lampioni, ma ricordo che non si vedesse bene".
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione convenuta abbia la custodia dei marciapiedi di cui è proprietaria, e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione, e dall'altro che l'evento dannoso sia stato determinato da un dislivello, non segnalato, in corrispondenza di una grata metallica deformata presente sul marciapiede sito in Via Braccio Martello, in pieno centro cittadino, come si evince dalle foto in atti e confermato dai testimoni.
Dall'istruttoria peraltro è emerso che la minore stava percorrendo regolarmente a piedi il marciapiede in questione, tenuta per mano dai propri genitori.
Nel caso di specie detto dislivello si presentava particolarmente insidioso, in quanto al momento del sinistro, alle ore 20,30 di sera, la strada era scarsamente illuminata, come riferito dai testi.
Trattasi nella fattispecie di un vizio di manutenzione indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza, e che avrebbe dovuto eliminare o quanto meno segnalare, affinchè non costituisse pericolo per gli utenti del marciapiede, peraltro collocato in pieno centro cittadino.
All'esito dell'istruttoria espletata, il CP 1 convenuto non ha fornito la richiesta prova liberatoria del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso quello imputabile alla condotta della stessa vittima, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o di assoluta eccezionalità.
Nella fattispecie si ritiene tuttavia che l'evento dannoso sia riconducibile nella misura del 20% al comportamento colposo dei genitori della piccola danneggiata i quali, qualora avessero proceduto con maggiore cautela insieme alla figlia nel percorrere il marciapiede in orario serale, in assenza di illuminazione adeguata, avrebbero potuto quantomeno contenere i danni.
Tale comportamento colposo non interrompe comunque il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma integra, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della P.A. (Cass. Civ. n.21328/10).
Ciò posto, si tratta ora di quantificare i danni subiti dalla minore.
Il CTU dott. ha affermato che la piccola Persona 2 Per 1
[...] a seguito dell'evento traumatico, risulta attualmente affetta da '
"modesti esiti cicatriziali in regione sottomentoniera, da mettersi in nesso causale diretto ed esclusivo con l'evento lesivo di cui ci occupiamo".
Il Consulente ha poi riconosciuto un periodo di malattia di gg. 22, mediamente quantificabile al 50% della totale, nonché un danno biologico nella misura del 2%; per quanto attiene le spese sanitarie il CTU ha precisato che non ve ne sono documentate, né sono necessarie spese future.
Sulla base di quanto emerso dalla C.T.U., il danno non patrimoniale complessivamente riportato da Persona 1 che aveva 3 anni al '
momento del sinistro, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, come richiesto dagli attori con le note conclusive, ammonta ad € 4.929,00, di cui € 3.665,00 quale danno biologico permanente al 2%, comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva (25%); € 1.265,00 per invalidità temporanea parziale al 50%. Alcuna personalizzazione del danno è dovuta, in assenza di prova sulla peculiarità del caso concreto.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile agli attori (20%), si riduce ad € 3.943,2, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo.
Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data dell'evento; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n.1712).
All'esito del giudizio le spese di lite sostenute dagli attori devono essere poste nella misura dell'80% a carico del CP_1 convenuto e nella misura del 20% devono essere compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente nella misura dell'80% a carico del CP 1 convenuto e nella misura del 20% a carico degli attori.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 10.04.2021 da Parte 1 e [...]
Pt 2 quali genitori della minore Persona 1 nei confronti del '
Controparte_1 in persona del Sindaco in carica: '
- dichiara che il sinistro de quo è avvenuto nella misura dell'80% per responsabilità del e nella misura del 20% per Controparte_1
responsabilità degli attori;
"Controparte_1 in persona del Sindaco in
- per l'effetto condanna il carica, al risarcimento dell'80% dei danni subiti dalla minore Per 1
[...] in occasione del sinistro, che già decurtati del dovuto vengono quantificati in € 3.943,2, oltre interessi legali come sopra specificato;
'in persona del Sindaco
- condanna I Controparte_2
in carica, al pagamento in favore dell'Avv. Ponzi Provenzano Francesco, procuratore distrattario degli attori, dell'80% delle spese e competenze del presente giudizio, che già decurtate del dovuto si quantificano in €
2.011,00, di cui € 211,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU nella misura dell'80% a carico del convenuto e nella misura del 20% a carico degli attori. CP 1
Così deciso in Lecce, 14.02.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Avv. Grazia Carignani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 quando vedevo a distanza di circa 5 m la bambina cadere per terra. Mi sono avvicinato ed ho notato per terra una grata metallica che non era a livello".