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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16919 anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
BR Putignano, con Studio in Ostuni alla Via Angiulli, 37, presso cui elegge domicilio,
Parte attrice
E
in persona Sindaco Avvocato rappresentato e difeso, CP_1 CP_2 come da documentazione in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Angela Raimondo e Claudio Romano ed elettivamente domiciliato in CP_1 alla Via Sabotino n. 46 presso lo studio di quest'ultimo
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Parte convenuta-contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come CP_4 da documentazione in atti, dall'Avv. Luigi Marino, con studio in Viale Carso, CP_1
57,
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 esponendo che: “in data 15.06.2019 alle ore 22,15 circa, percorreva a piedi il Lungotevere Pierleoni in con direzione Ponte Fabricio, transitando CP_1 regolarmente sul marciapiede che costeggia il fiume Tevere;
giunta in corrispondenza dell'albero n.32, dunque pochi alberi prima di giungere al Ponte Fabricio, si vedeva costretta a modificare repentinamente la propria traiettoria di marcia a destra a causa di un passante che incrociava sul medesimo marciapiede;
nello spostarsi, procedendo in senso laterale destro, la appoggiava il peso del Pt_1 corpo sul piede destro, che però incappava in una sconnessione dell'asfalto, così perdendo l'equilibrio sulla gamba destra e rovinando al suolo;
detta sconnessione era determinata dalla presenza di una aiuola, completamente priva di un cordolo di protezione laterale, con margini del tutto irregolari e non rettilinei, così ridotti a causa del prolungato mancato intervento del proprietario della strada, CP_5 dopo la crescita dell'albero ivi contenuto (da calcolare nell'ordine di decenni, stante la notevole dimensione del tronco)… il tratto di marciapiede percorso dalla Pt_1 risultava del tutto privo di illuminazione…la , dopo la caduta, veniva soccorsa Pt_1 dal servizio 118, sollecitato anche da due Vigili Urbani sopraggiunti, e condotta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Giovanni Calabita Fatebenefratelli Isola Tiberina, dove giungeva alle ore 23,09 con diagnosi di frattura sottocapitata del femore destro…si è reso pertanto necessario procedere all'avvio della procedura di negoziazione assistita prevista dalla legge come obbligatoria rispetto all'avvio del contenzioso giudiziale, promossa a mezzo di comunicazione PEC indirizzata alle convenute in data 17.12.2021, senza ottenere risposta alcuna…;”
Parte attrice concludeva per:”Dichiarare i convenuti solidalmente obbligati a risarcire i danni subiti da;
Condannare gli stessi convenuti al Parte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice per i danni alla persona biologico, morale ed esistenziale nonchè spese come meglio descritti nella narrativa del presente atto pari complessivamente ad €19.806,42 oltre interessi e rivalutazioni, dalla data di proposizione della domanda, o qualsiasi importo inferiore ritenuto di ragione. Condannare i convenuti alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. BR Putignano che si dichiara anticipatario”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“…autorizzazione a chiamare in causa la in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore,…ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio…rigettare la CP_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa della signora
e/o alla qualità del preteso danno;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento Pt_1 anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente l'appaltatore CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via
[...] CP_1
Francesco Tensi n. 116, al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice o, in subordine, condannare la medesima società a tenere indenne
[...]
e, per l'effetto, condannarla a rimborsare all' CP_1 Controparte_6 tutte le somme che fosse condannata a pagare a favore dell'attrice per qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. “
Nessuno si costituiva per in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo:”… CP_4 accertare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato e/o l'assenza di colpa in capo alla Società AVR per i motivi CP_4 esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c. e, comunque, ridurre il risarcimento del danno a ciò che sarà provato in corso di causa;
…rigettare la domanda di manleva da parte di in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la adempiuto a tutte le CP_4 obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, per le ragioni esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto. I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non vi è in atti verbale redatto da Pubblica Autorità.
Sebbene in atti sono state depositate delle foto che, secondo l'assunto di parte attrice, ritraggono lo scenario del sinistro, le stesse non identificano in modo incontrovertibile il luogo di accadimento.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 22 giugno 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16919 anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
BR Putignano, con Studio in Ostuni alla Via Angiulli, 37, presso cui elegge domicilio,
Parte attrice
E
in persona Sindaco Avvocato rappresentato e difeso, CP_1 CP_2 come da documentazione in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Angela Raimondo e Claudio Romano ed elettivamente domiciliato in CP_1 alla Via Sabotino n. 46 presso lo studio di quest'ultimo
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Parte convenuta-contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come CP_4 da documentazione in atti, dall'Avv. Luigi Marino, con studio in Viale Carso, CP_1
57,
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 esponendo che: “in data 15.06.2019 alle ore 22,15 circa, percorreva a piedi il Lungotevere Pierleoni in con direzione Ponte Fabricio, transitando CP_1 regolarmente sul marciapiede che costeggia il fiume Tevere;
giunta in corrispondenza dell'albero n.32, dunque pochi alberi prima di giungere al Ponte Fabricio, si vedeva costretta a modificare repentinamente la propria traiettoria di marcia a destra a causa di un passante che incrociava sul medesimo marciapiede;
nello spostarsi, procedendo in senso laterale destro, la appoggiava il peso del Pt_1 corpo sul piede destro, che però incappava in una sconnessione dell'asfalto, così perdendo l'equilibrio sulla gamba destra e rovinando al suolo;
detta sconnessione era determinata dalla presenza di una aiuola, completamente priva di un cordolo di protezione laterale, con margini del tutto irregolari e non rettilinei, così ridotti a causa del prolungato mancato intervento del proprietario della strada, CP_5 dopo la crescita dell'albero ivi contenuto (da calcolare nell'ordine di decenni, stante la notevole dimensione del tronco)… il tratto di marciapiede percorso dalla Pt_1 risultava del tutto privo di illuminazione…la , dopo la caduta, veniva soccorsa Pt_1 dal servizio 118, sollecitato anche da due Vigili Urbani sopraggiunti, e condotta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Giovanni Calabita Fatebenefratelli Isola Tiberina, dove giungeva alle ore 23,09 con diagnosi di frattura sottocapitata del femore destro…si è reso pertanto necessario procedere all'avvio della procedura di negoziazione assistita prevista dalla legge come obbligatoria rispetto all'avvio del contenzioso giudiziale, promossa a mezzo di comunicazione PEC indirizzata alle convenute in data 17.12.2021, senza ottenere risposta alcuna…;”
Parte attrice concludeva per:”Dichiarare i convenuti solidalmente obbligati a risarcire i danni subiti da;
Condannare gli stessi convenuti al Parte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice per i danni alla persona biologico, morale ed esistenziale nonchè spese come meglio descritti nella narrativa del presente atto pari complessivamente ad €19.806,42 oltre interessi e rivalutazioni, dalla data di proposizione della domanda, o qualsiasi importo inferiore ritenuto di ragione. Condannare i convenuti alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. BR Putignano che si dichiara anticipatario”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“…autorizzazione a chiamare in causa la in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore,…ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio…rigettare la CP_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, ridurla in relazione al concorso di colpa della signora
e/o alla qualità del preteso danno;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento Pt_1 anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente l'appaltatore CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via
[...] CP_1
Francesco Tensi n. 116, al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice o, in subordine, condannare la medesima società a tenere indenne
[...]
e, per l'effetto, condannarla a rimborsare all' CP_1 Controparte_6 tutte le somme che fosse condannata a pagare a favore dell'attrice per qualsiasi titolo o ragione. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. “
Nessuno si costituiva per in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo:”… CP_4 accertare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato e/o l'assenza di colpa in capo alla Società AVR per i motivi CP_4 esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c. e, comunque, ridurre il risarcimento del danno a ciò che sarà provato in corso di causa;
…rigettare la domanda di manleva da parte di in CP_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la adempiuto a tutte le CP_4 obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, per le ragioni esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto. I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non vi è in atti verbale redatto da Pubblica Autorità.
Sebbene in atti sono state depositate delle foto che, secondo l'assunto di parte attrice, ritraggono lo scenario del sinistro, le stesse non identificano in modo incontrovertibile il luogo di accadimento.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 22 giugno 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso