TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 563
TAR
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione, falsa applicazione e conflitto dei provvedimenti impugnati con il giudicato

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di competenza funzionale, poiché le censure relative alla violazione del giudicato avrebbero dovuto essere proposte al Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, mentre le censure di illegittimità avrebbero dovuto essere proposte al TAR in sede di cognizione ordinaria. Il ricorso presenta un cumulo di domande eterogenee di competenza di giudici diversi.

  • Inammissibile
    Modifica di una delibera annullata

    Il Tribunale ritiene che tale censura, pur presentata come vizio di illegittimità, configuri una nullità per violazione del giudicato, dovendo essere dedotta in sede di ottemperanza e non in sede di cognizione ordinaria.

  • Rigettato
    Portata immediatamente escludente della lex specialis (costo flotta)

    Il Tribunale ritiene le censure infondate nel merito, poiché la lex specialis non impone l'acquisto di elicotteri di backup per ciascun lotto e la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato i costi effettivi.

  • Rigettato
    Importi a base d'asta incongrui (costo personale, logistica, carburante, ecc.)

    Il Tribunale ritiene le censure generiche e non adeguatamente dimostrate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 563
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 563
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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