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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 270/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta. TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Giuseppe Antonio Guarnieri, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Putignano;
appellante e in persona del sindaco p.t., rappresentato CP_1
e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Lucia Laera, elettivamente domiciliato nel suo studio, in CP_1 appellato
All'udienza collegiale del 7/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 5/5/2025): <…riportandosi a tutta la documentazione in atti, alle memorie conclusionali depositate e alle note di replica, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto nei propri scritti difensivi, completamente infondato e meritevole di integrale rigetto, con le presenti note scritte precisa le seguenti conclusioni: Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bari così provvedere: a) riformare integralmente la sentenza n. 269/2024, pronunciata dal Tribunale di Bari il 22/01/2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 9313/2020, nella parte in cui rigetta integralmente la domanda di risarcimento danni formulata dal sig. , accogliendo quindi integralmente la Parte_1 domanda proposta dall'Appellante nel giudizio di primo grado che qui si riporta: a) accerti l'on. Tribunale adito che il sinistro de quo è avvenuto secondo le modalità narrate nella premessa, e che pertanto la responsabilità del sinistro è da attribuirsi ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclusivamente al
quale proprietario, custode e manutentore
CP_1 della via Bovio, in b) per l'effetto, si condanni il
CP_1 convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dal
CP_1 sig. per la somma di € 16.372,88, come sopra Parte_1 meglio imputate e documentate;
b) condannare il
CP_1
in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle
[...] spese di lite di ogni fase e grado del giudizio>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note CP_1 scritte del 3/4/2025): <…Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Il sottoscritto difensore, precisa le seguenti, conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Rigettare il gravame proposto con atto di appello notificato a mezzo p.e.c. il 21.02.2024 dal signor
avverso la sentenza n. 269/2024, emessa dal Parte_1
Tri-bunale di Bari il 22.01.2024, pubblicata in pari data, perché inammissibile e, comunque, perché infondato. 2) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e compe-tenze del presente giudizio oltre Rsg, 15%, Cpa ed Iva come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 269/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Bari Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite al convenuto. CP_1
Con la richiamata sentenza, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per condannare il al CP_1 risarcimento del danno per la caduta occorsa al il quale, Pt_1 mentre percorreva via Bovio del detto Comune, giunto all'altezza del c.n. 8/12, era caduto rovinosamente a terra, inciampando in un tombino posto a centro strada, sottoposto al piano stradale, al momento del sinistro coperto di foglie. Il giudice di prime cure, infatti, ha valutato insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in capo al in CP_1 quanto, alla luce delle concrete condizioni di luogo e di tempo, ha ravvisato, nella condotta negligente del pedone, gli estremi del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso la prova per testi e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, evidenziando che l'infortunato aveva piena e diretta contezza delle condizioni della strada e delle connesse situazioni di pericolo e, pertanto, la sua condotta era inescusabile, stante la visibilità e conoscibilità dell'insidia, evitabile usando l'ordinaria diligenza. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente chiedendo la riforma della sentenza impugnata, poiché Pt_1 il primo giudice avrebbe errato nell'applicazione dei principi riconducibili all'art. 2051 c.c. ed alla connessa regola del giudizio. In particolare, l'appellante contesta le argomentazioni e le conclusioni del primo Giudice, sotto plurimi aspetti: a) sulla negata natura di insidia, ricollegabile alla presenza del tombino nel quale l'infortunato era inciampato, in realtà posto su una strada in pieno centro cittadino, chiusa al traffico veicolare e riservata al solo transito dei pedoni;
b) le deposizioni testimoniali raccolte, nel corso del giudizio di primo grado, non sarebbero contraddittorie, come invece ritenuto dal Tribunale,1 trattandosi semplicemente di difformità meramente lessicali;
c) nessun mutamento nelle allegazioni attoree sarebbe intervenuto in corso di giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice,2 perché anche le foglie cadute dall'albero e accumulatesi nel tombino sarebbero qualificabili come “sporcizia”; d) i riscontri fotografici, in atti, risalenti sia all'epoca del sinistro sia ad epoca successiva, avrebbero confermato, da un lato, la presenza del tombino sul manto stradale, privo di coperchio e pieno di impurità varie, tra cui fogliame e germogli d'erba, comprovanti l'incuria nella custodia, e, dall'altro lato, il solo successivo intervento manutentivo, con eliminazione del dissesto presente al momento del sinistro, pulizia del tombino de quo, finalmente chiuso con tappo a livello del piano stradale, comprovante la consapevolezza, in capo al dei vizi del tombino e CP_1 delle proprie responsabilità, cui avrebbe cercato di porre rimedio soltanto all'indomani della domanda risarcitoria. Pertanto, l'appellante ritiene che la propria condotta, consistita semplicemente nel procedere sul strada pedonale, nel mentre parlava con un amico, non avrebbe potuto qualificarsi come abnorme e negligente e non avrebbe potuto esonerare da responsabilità l'Amministrazione Comunale, obbligata a manutenzionare le strade, così da impedire la presenza di insidie idonee a mettere a rischio la integrità fisica dei pedoni. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato CP_1 il quale eccepisce, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi di censura, e, nel merito, l'appellato l'infondatezza delle avverse censure, richiamando le condivise argomentazioni riportate in sentenza dal primo Giudice, contestando specificamente la natura pedonale della strada, in relatà aperta al traffico veicolare.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.3
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attore, ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellante, della deposizione dei testi escussi in corso di causa e dei riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro. Non v'è dubbio che il sia inciampato nel tombino Pt_1 scoperto, posto in Via Bovio, secondo la descrizione dei fatti enunciata dall'attore, in primo grado, confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. Ciò che paralizza la pretesa risarcitoria dell'attore, ora appellante, è la configurabilità in concreto del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, identificabile nella condotta negligente tenuta dal pedone, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice.
Il tombino nel quale il inciampò, nel primo pomeriggio Pt_1 del 15/3/2019, era ben visibile ed evitabile qualora il contegno tenuto dal pedone fosse stato conforme ai canoni della ordinaria diligenza.
In primo luogo, come emerge dalle stesse foto, versate in atti dall'attore, il tombino in oggetto era di colore scuro e risaltava in maniera evidente sulla pavimentazione in pietra, di colore chiaro, che ricopriva il piano stradale.
Aggiungasi che, come riferito dai testi, la visibilità era piena4 e, come desumibile dai reperti fotografici, la presenza della buca, in corrispondenza del tombino privo di coperchio, era chiaramente percepibile. Invero, il fogliame e/o le impurità presenti sul tombino non impedivano di percepire la presenza dell'avvallamento/buca dovuta all'assenza del tappo, a copertura del tombino. Sicchè, una persona di normale diligenza ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza della buca ed evitarla. Il contegno del invece, intento a chiacchierare con il Pt_1 compagno,5 non può ritenersi diligente, secondo i canoni ordinari di esigibilità, perché altrimenti sarebbe stato impossibile non avvedersene.
Aggiungasi che la buca in oggetto interessava la carreggiata di Via Bovio, percorribile dai veicoli, fino a prova contraria
(la circostanza della chiusura al traffico veicolare della strada è oggetto di contestazione,6 né può ritenersi dimostrata sulla base delle mere impressioni personali del teste ,7 e, pertanto, non è ben chiara la ragione per Tes_1 la quale il pedone si trovasse a percorrere quel tratto di strada destinata ai veicoli e non il marciapiede,8 posto che l'attore in primo grado raccontava genericamente di essere caduto
“mentre percorreva via Bovio”. Ciò lascia intendere un utilizzo della strada in direzione longitudinale, non conforme all'art. 190 c.d.s., primo e secondo comma, c.d.c., che impone al pedone di circolare sui marciapiedi e di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare alla stessa.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta del non è ascrivibile al Pt_1 CP_1 custode della strada, bensì alla condotta negligente ed
[...] imprudente dell'infortunato, che, evidentemente distratto percorreva Via Bovio, in zona interdetta ai pedoni.
Né il ha allegato valide ragioni, e tanto meno fornito Pt_1 prova sul punto, idonee a giustificare e legittimare la propria condotta non conforme alle norme del codice della strada.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto
“abnorme” la condotta del pedone in questione, idonea a elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione. In altre parole, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunato è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti del in persona del Pt_1 CP_1
pro-tempore, avverso la sentenza n. 269, pubblicata CP_2 il 22/1/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
2.900,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 21/5/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Laddove si evidenzia in sentenza che: <…il teste ha dichiarato di aver visto cadere a terra l'attore Testimone_1 Pt mentre percorreva via Bovio mentre il teste ha riferito di aver visto cadere per terra il signor Testimone_2 mentre attraversava la strada>. 2 Laddove si evidenzia in sentenza che: <…anche l'attore abbia modificato in corso di causa la descrizione dei luoghi rappresentando in citazione che il chiusino non era visibile in quanto coperto da foglie mentre ai testi è stato chiesto se il tombino era “pieno di sporcizie accumulatesi nel tempo”. 3 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 4 Il teste , a tal proposito, riferisce: <…i luoghi erano perfettamente visibili>; analogamente, il teste Testimone_2 afferma <…vi era una buona visibilità>. Tes_1 5 Sul punto cfr. la deposizione del teste il quale riferisce: …stavamo chiacchierando fra noi…stavamo Tes_1 chiacchierando…>. 6 Cfr. memoria di replica del in primo grado a pag. 1. CP_1 7 Che sul punto riferisce, in maniera del tutto generica e approssimativa: …a mio parere si tratta di una strada pedonale…>. 8 Cfr. deposizione del teste , perito di parte del riferisce che “…Via Bovio è costeggiata da entrambi Tes_3 CP_1 i lati da marciapiede…”
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 270/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta. TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Giuseppe Antonio Guarnieri, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Putignano;
appellante e in persona del sindaco p.t., rappresentato CP_1
e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Lucia Laera, elettivamente domiciliato nel suo studio, in CP_1 appellato
All'udienza collegiale del 7/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 5/5/2025): <…riportandosi a tutta la documentazione in atti, alle memorie conclusionali depositate e alle note di replica, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto nei propri scritti difensivi, completamente infondato e meritevole di integrale rigetto, con le presenti note scritte precisa le seguenti conclusioni: Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bari così provvedere: a) riformare integralmente la sentenza n. 269/2024, pronunciata dal Tribunale di Bari il 22/01/2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 9313/2020, nella parte in cui rigetta integralmente la domanda di risarcimento danni formulata dal sig. , accogliendo quindi integralmente la Parte_1 domanda proposta dall'Appellante nel giudizio di primo grado che qui si riporta: a) accerti l'on. Tribunale adito che il sinistro de quo è avvenuto secondo le modalità narrate nella premessa, e che pertanto la responsabilità del sinistro è da attribuirsi ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclusivamente al
quale proprietario, custode e manutentore
CP_1 della via Bovio, in b) per l'effetto, si condanni il
CP_1 convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dal
CP_1 sig. per la somma di € 16.372,88, come sopra Parte_1 meglio imputate e documentate;
b) condannare il
CP_1
in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle
[...] spese di lite di ogni fase e grado del giudizio>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note CP_1 scritte del 3/4/2025): <…Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Il sottoscritto difensore, precisa le seguenti, conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Rigettare il gravame proposto con atto di appello notificato a mezzo p.e.c. il 21.02.2024 dal signor
avverso la sentenza n. 269/2024, emessa dal Parte_1
Tri-bunale di Bari il 22.01.2024, pubblicata in pari data, perché inammissibile e, comunque, perché infondato. 2) Per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e compe-tenze del presente giudizio oltre Rsg, 15%, Cpa ed Iva come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 269/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Bari Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite al convenuto. CP_1
Con la richiamata sentenza, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per condannare il al CP_1 risarcimento del danno per la caduta occorsa al il quale, Pt_1 mentre percorreva via Bovio del detto Comune, giunto all'altezza del c.n. 8/12, era caduto rovinosamente a terra, inciampando in un tombino posto a centro strada, sottoposto al piano stradale, al momento del sinistro coperto di foglie. Il giudice di prime cure, infatti, ha valutato insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in capo al in CP_1 quanto, alla luce delle concrete condizioni di luogo e di tempo, ha ravvisato, nella condotta negligente del pedone, gli estremi del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso la prova per testi e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, evidenziando che l'infortunato aveva piena e diretta contezza delle condizioni della strada e delle connesse situazioni di pericolo e, pertanto, la sua condotta era inescusabile, stante la visibilità e conoscibilità dell'insidia, evitabile usando l'ordinaria diligenza. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente chiedendo la riforma della sentenza impugnata, poiché Pt_1 il primo giudice avrebbe errato nell'applicazione dei principi riconducibili all'art. 2051 c.c. ed alla connessa regola del giudizio. In particolare, l'appellante contesta le argomentazioni e le conclusioni del primo Giudice, sotto plurimi aspetti: a) sulla negata natura di insidia, ricollegabile alla presenza del tombino nel quale l'infortunato era inciampato, in realtà posto su una strada in pieno centro cittadino, chiusa al traffico veicolare e riservata al solo transito dei pedoni;
b) le deposizioni testimoniali raccolte, nel corso del giudizio di primo grado, non sarebbero contraddittorie, come invece ritenuto dal Tribunale,1 trattandosi semplicemente di difformità meramente lessicali;
c) nessun mutamento nelle allegazioni attoree sarebbe intervenuto in corso di giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice,2 perché anche le foglie cadute dall'albero e accumulatesi nel tombino sarebbero qualificabili come “sporcizia”; d) i riscontri fotografici, in atti, risalenti sia all'epoca del sinistro sia ad epoca successiva, avrebbero confermato, da un lato, la presenza del tombino sul manto stradale, privo di coperchio e pieno di impurità varie, tra cui fogliame e germogli d'erba, comprovanti l'incuria nella custodia, e, dall'altro lato, il solo successivo intervento manutentivo, con eliminazione del dissesto presente al momento del sinistro, pulizia del tombino de quo, finalmente chiuso con tappo a livello del piano stradale, comprovante la consapevolezza, in capo al dei vizi del tombino e CP_1 delle proprie responsabilità, cui avrebbe cercato di porre rimedio soltanto all'indomani della domanda risarcitoria. Pertanto, l'appellante ritiene che la propria condotta, consistita semplicemente nel procedere sul strada pedonale, nel mentre parlava con un amico, non avrebbe potuto qualificarsi come abnorme e negligente e non avrebbe potuto esonerare da responsabilità l'Amministrazione Comunale, obbligata a manutenzionare le strade, così da impedire la presenza di insidie idonee a mettere a rischio la integrità fisica dei pedoni. Si è costituito nel giudizio di gravame l'appellato CP_1 il quale eccepisce, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi di censura, e, nel merito, l'appellato l'infondatezza delle avverse censure, richiamando le condivise argomentazioni riportate in sentenza dal primo Giudice, contestando specificamente la natura pedonale della strada, in relatà aperta al traffico veicolare.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.3
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attore, ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellante, della deposizione dei testi escussi in corso di causa e dei riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro. Non v'è dubbio che il sia inciampato nel tombino Pt_1 scoperto, posto in Via Bovio, secondo la descrizione dei fatti enunciata dall'attore, in primo grado, confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. Ciò che paralizza la pretesa risarcitoria dell'attore, ora appellante, è la configurabilità in concreto del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, identificabile nella condotta negligente tenuta dal pedone, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice.
Il tombino nel quale il inciampò, nel primo pomeriggio Pt_1 del 15/3/2019, era ben visibile ed evitabile qualora il contegno tenuto dal pedone fosse stato conforme ai canoni della ordinaria diligenza.
In primo luogo, come emerge dalle stesse foto, versate in atti dall'attore, il tombino in oggetto era di colore scuro e risaltava in maniera evidente sulla pavimentazione in pietra, di colore chiaro, che ricopriva il piano stradale.
Aggiungasi che, come riferito dai testi, la visibilità era piena4 e, come desumibile dai reperti fotografici, la presenza della buca, in corrispondenza del tombino privo di coperchio, era chiaramente percepibile. Invero, il fogliame e/o le impurità presenti sul tombino non impedivano di percepire la presenza dell'avvallamento/buca dovuta all'assenza del tappo, a copertura del tombino. Sicchè, una persona di normale diligenza ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza della buca ed evitarla. Il contegno del invece, intento a chiacchierare con il Pt_1 compagno,5 non può ritenersi diligente, secondo i canoni ordinari di esigibilità, perché altrimenti sarebbe stato impossibile non avvedersene.
Aggiungasi che la buca in oggetto interessava la carreggiata di Via Bovio, percorribile dai veicoli, fino a prova contraria
(la circostanza della chiusura al traffico veicolare della strada è oggetto di contestazione,6 né può ritenersi dimostrata sulla base delle mere impressioni personali del teste ,7 e, pertanto, non è ben chiara la ragione per Tes_1 la quale il pedone si trovasse a percorrere quel tratto di strada destinata ai veicoli e non il marciapiede,8 posto che l'attore in primo grado raccontava genericamente di essere caduto
“mentre percorreva via Bovio”. Ciò lascia intendere un utilizzo della strada in direzione longitudinale, non conforme all'art. 190 c.d.s., primo e secondo comma, c.d.c., che impone al pedone di circolare sui marciapiedi e di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare alla stessa.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta del non è ascrivibile al Pt_1 CP_1 custode della strada, bensì alla condotta negligente ed
[...] imprudente dell'infortunato, che, evidentemente distratto percorreva Via Bovio, in zona interdetta ai pedoni.
Né il ha allegato valide ragioni, e tanto meno fornito Pt_1 prova sul punto, idonee a giustificare e legittimare la propria condotta non conforme alle norme del codice della strada.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto
“abnorme” la condotta del pedone in questione, idonea a elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione. In altre parole, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunato è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti del in persona del Pt_1 CP_1
pro-tempore, avverso la sentenza n. 269, pubblicata CP_2 il 22/1/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
2.900,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 21/5/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Laddove si evidenzia in sentenza che: <…il teste ha dichiarato di aver visto cadere a terra l'attore Testimone_1 Pt mentre percorreva via Bovio mentre il teste ha riferito di aver visto cadere per terra il signor Testimone_2 mentre attraversava la strada>. 2 Laddove si evidenzia in sentenza che: <…anche l'attore abbia modificato in corso di causa la descrizione dei luoghi rappresentando in citazione che il chiusino non era visibile in quanto coperto da foglie mentre ai testi è stato chiesto se il tombino era “pieno di sporcizie accumulatesi nel tempo”. 3 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 4 Il teste , a tal proposito, riferisce: <…i luoghi erano perfettamente visibili>; analogamente, il teste Testimone_2 afferma <…vi era una buona visibilità>. Tes_1 5 Sul punto cfr. la deposizione del teste il quale riferisce: …stavamo chiacchierando fra noi…stavamo Tes_1 chiacchierando…>. 6 Cfr. memoria di replica del in primo grado a pag. 1. CP_1 7 Che sul punto riferisce, in maniera del tutto generica e approssimativa: …a mio parere si tratta di una strada pedonale…>. 8 Cfr. deposizione del teste , perito di parte del riferisce che “…Via Bovio è costeggiata da entrambi Tes_3 CP_1 i lati da marciapiede…”