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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 12120/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e personalmente, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna V.J. Parte_1
Zazzeri ed Antonio Zazzeri, giusta delega in atti
ATTORI OPPONENTI contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Diana Mitidieri CP_1 Controparte_2
Morales, giusta delega in atti
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere e giudicare: NEL MERITO.
In via principale: previa eventuale verificazione di scrittura privata e tenuto conto che parte opponente insiste nel volersi avvalere del documento n. 2 ex adverso contestato,
Accertare e dichiarare che per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nulla risulta dovuto dagli opponenti ai Sig.ri e per essere le somme riconosciute con scrittura CP_2 CP_1
privata del 31/7/2012 già state corrisposte in parte mediante il versamento di denaro ed in parte mediante l'esecuzione di opere in favore degli opposti e per essere le pretese avversarie infondate in fatto e diritto oltre che prescritte e conseguentemente accertare e dichiarare la avvenuta estinzione di qualsivoglia pretesa creditoria dei Sig.ri così Parte_2
pagina 1 di 4 come esposto nella narrativa dell'atto di citazione oltre che della presente prima memoria ex art. 183-6° comma cpc e per l'effetto, previe le declaratorie del caso, revocare, il decreto ingiuntivo telematico n. 2198/2022 - R.G. n. 5163/2022, emesso dal Tribunale di Torino, nelle date 22-23/3/2022 e notificato a in data 12/5/2022 ed al Sig. in Parte_1 Parte_1
data 24/5/2022 ed in ogni caso respingere tutte le domande formulate in giudizio da parte degli opposti assolvendo parte opponente da qualsivoglia pretesa;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione e delle successive occorrende”.
Parte convenuta
“Nel merito, in via principale: respingere le avverse pretese.
- Nel merito, in via gradata: confermare il decreto ingiuntivo n. 2198/2022 del Tribunale di
Torino per le somme non contestate ovvero € 9.010,00 oltre alle spese per la procedura monitoria come in decreto liquidate o come ritenuto congruo dall'odierno Giudicante.
In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1
e dal sig. personalmente al decreto ingiuntivo n. 2198/2022,
[...] Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino in data 22.3.2022, con cui è stato loro ingiunto di pagare in favore dei signori e la somma di € 61.480,00, oltre interessi e Controparte_2 CP_1
spese, a saldo di quanto agli stessi ancora dovuto in forza della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 31.7.2012.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con il ricorso monitorio i signori e hanno chiesto, ed ottenuto, la condanna degli CP_2 CP_1 odierni attori al pagamento della somma di € 61.480.00, producendo la scrittura privata sottoscritta in data 31.7.2012 con cui la si riconosceva debitrice dei Parte_1 signori e per l'importo di € 200.000,00 (doc. 2). CP_2 CP_1
Nel rappresentare come la avesse già corrisposto 138.520,00 euro, hanno Parte_1 agito in via monitoria onde ottenere il residuo di € 61.480,00.
Con l'opposizione in esame, la ed il sig. non hanno contestato Parte_1 Pt_1
l'esistenza e validità dell'accordo transattivo, eccependo tuttavia l'estinzione del proprio debito per avvenuta compensazione;
in particolare, hanno allegato di essere stati a loro volta creditori dei signori e per la somma di € 52.400,00 per opere edili eseguite in CP_2 CP_1
loro favore, di non aver mai ricevuto il relativo pagamento e di aver dunque operato la pagina 2 di 4 compensazione, residuando un debito a loro carico di € 9.080,00.
Le allegazioni attoree sono prive di fondamento probatorio.
Come noto, in tema di obbligazioni e contratti, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione;
sarà, di contro, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001),
Nella fattispecie in esame, i signori e hanno prodotto la scrittura privata del CP_1 CP_2
31.7.2012, con cui si riconosceva debitrice nei loro confronti per la somma di Parte_1
€ 200.000,00 (doc. 2) ed hanno allegato il parziale inadempimento della società debitrice.
L'opponente non ha per contro fornito la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Ed invero, la si è limitata ad allegare l'avvenuta compensazione, parziale, del Parte_1
proprio debito con un credito dalla stessa vantato verso i convenuti per il pagamento di lavori edili eseguiti, senza tuttavia accompagnare detta allegazione dalla necessaria prova.
In particolare, l'attrice ha prodotto il preventivo n. 35/2012, asseritamente sottoscritto dai convenuti (doc. 2) e la relativa fattura n. 47/2013 (doc. 3); il preventivo n. 35/2012 è stato tuttavia ritualmente e tempestivamente disconosciuto con la comparsa di costituzione, con cui i convenuti hanno negato di aver mai sottoscritto per accettazione tale preventivo, evidenziando peraltro una serie di ulteriori elementi volti a far dubitare della veridicità del documento.
Sebbene parte attrice avesse tempestivamente proposto istanza di verificazione, vi ha poi successivamente rinunciato, affermando di non essere in possesso dell'originale del documento (cfr. note scritte del 5.2.2024), circostanza che ha condotto alla revoca della consulenza grafologia precedentemente disposta dal giudice.
Dal momento che, in difetto di verificazione, il preventivo di cui al doc. 2 non può essere utilizzato come prova nel presente giudizio, ne consegue che l'unico elemento su cui gli attori fondano il proprio diritto è costituito dalla fattura n. 47/ 2013, anch'essa contestata dai convenuti e certamente non sufficiente a provare il credito vantato dalla . Parte_1
In applicazione del principio sopra richiamato in materia di riparto dell'onere probatorio, ne deriva che nell'allegare di essere a sua volta creditrice dei convenuti, Parte_1
avrebbe dovuto fornire la prova della fonte costituiva del proprio diritto.
In assenza di detta prova, non può ritenersi estinto per compensazione il credito oggetto del pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo.
Neppure è fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dagli opponenti, avendo i convenuti prodotto documentazione idonea a provare l'avvenuta interruzione della prescrizione (cfr. docc. 6 e 7 di parte convenuta), così come già evidenziato con l'ordinanza del 2.11.2022, che qui si richiama, con cui veniva respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Deve infine essere pienamente confermato il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie, già espresso con l'ordinanza del 13.11.2023; del tutto superflua è inoltre la CTU estimativa richiesta dagli attori.
Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque respingersi l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli attori;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
In applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2198/2022, emesso dal
Tribunale di Torino in data 22.3.2022; condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_1 Parte_1
e le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per CP_1 Controparte_2
compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, a carico esclusivo degli opponenti, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 4.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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