Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2025, proposto da
CA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Denis Rosa in Venezia -Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 191/2023 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2023, e notificata in forma esecutiva il 16.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Rovigo al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (d’ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato “ il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e [ha] condanna [to] il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica ”.
3. In data 16 settembre 2024, l’interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l’esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio per l’ottemperanza della stessa, onde ottenere l’attivazione della Carta elettronica del docente con l’accredito della somma di € 3.000,00.
La ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev’essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 21 febbraio 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al rilascio della Carta elettronica del docente , e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), esclusi ulteriori accessori, atteso che l’importo in questione non può essere equiparato a voci retributive.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di € 800,00 (ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all’attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO