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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/12/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1541/2023
TRA
e , rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Mauro NO e
SA LA MA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Napoli al Corso Umberto I, n. 237
– attori – opponenti –
CONTRO
1 – in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1 CP_2
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefania Pattarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Olmetto, n. 3
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3212/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio
2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3212/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio
2023 con il quale, ad istanza della era loro ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 9.931,92, oltre accessori, per omesso pagamento di somme deliberate nel corso delle assemblee tenutesi dal 2013 al 2022.
Deducevano gli opponenti l'infondatezza della domanda stante la mancata specificazione nel monitorio delle singole delibere assembleari poste a fondamento della domanda nonché
delle date in cui si sarebbero svolte le assemblee dal 2013 al 2022.
2 Evidenziavano altresì plurime irregolarità in cui erano incorse le deliberazioni assembleari poste a fondamento del monitorio
Instavano conclusivamente per l'accertamento e declaratoria in via incidentale e/o riconvenzionale della nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia delle delibere assunte dalla nelle assemblee condominiali del 23/05/2018, 17/03/2019, Controparte_1
02/09/2021 e 26/04/2022, nonché della nullità delle delibere di approvazione dei rendiconti assunte nelle assemblee del 11/04/2013, 11/04/2014, 09/05/2017, della prescrizione dei diritti di credito nascenti dalle delibere di approvazione dei preventivi di spesa assunte nelle assemblee del 11/04/2013, 11/04/2014 e 09/05/2017,.
Chiedevano altresì dichiararsi l'insussistenza del titolo per le somme ingiunte nell'opposto decreto relativamente agli esercizi 2014/2015 e 2015/2016, stante l'annullamento delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 15/04/2016 ad opera della sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2291 del 27/06/2022. Instavano conclusivamente per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, concesso all'opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti ed, a seguito
3 di rinvio determinato da esigenze di ruolo e di carico di lavoro, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 3 dicembre 2025, era decisa, dandosi pubblicamente lettura,
alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza n. 8473 del 27 Marzo 2019, ha definitivamente chiarito che la parte può validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, conferendogli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Dunque, il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. “La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, 27 Marzo
2019, n. 8473). Dunque, attesa la natura precontenziosa della mediazione, le sentenze della
Cassazione (Cass. Civ., sez. I, n. 13029/2022 e Cass. Civ., sez. III, n. 8473/2019)
ribadiscono che l'autentica da parte dell'avvocato non è sufficiente per delegare il potere di partecipare alla mediazione.
Ciò posto, nella fattispecie, come si evince dalla documentazione depositata telematicamente dall'opposta in data 29 gennaio 2024, all'incontro di mediazione del 18
dicembre 2023, conclusosi con esito negativo era presente, in collegamento telematico, per
4 parte opposta la Sig.ra munita di procura speciale sottoscritta Parte_3
dall'amministratore pro tempore della ricorrente ed autenticata “ai sensi dell'art. 185
c.p.c.” dal procuratore costituito Avv. Stefania Pattarini, che, come evidenziato, non dispone di poteri di autentica in relazione alla procura sostanziale alla rappresentanza in mediazione. La domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile, atteso che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, è precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione non essendo tale possibilità contemplata dal disposto dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 28/2010.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 Settembre 2020, n. 19596).
La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
avviene nella misura indicata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: €
777,00; Fase istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00= €
3.397,00). Devono altresì porsi a carico di parte opposta, sulla base del principio di
5 soccombenza, le spese di mediazione, anch'esse richieste dagli opponenti, attesa la assimilazione degli esborsi relativi alla mediazione obbligatoria (che vengono liquidati in questa sede nei valori minimi) a quelli del processo, costituendo la mediazione una fase prodromica e necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1541/2023 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA
l'improcedibilità della domanda introdotta dalla – in Parte_4
persona del suo amministratore pro tempore –; 2) REVOCA il decreto ingiuntivo n.
3212/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio 2023; 3) CO la Parte_4
– in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli
[...]
attori delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 4.032,30, di cui € 194,30
per esborsi, € 441,00 per compensi di mediazione ed € 3.397,00 per compenso di avvocato,
oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro
NO e SA LA MA dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ex art. 281sexies
cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 3 Dicembre 2025
Il Gop
6 Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1541/2023
TRA
e , rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Mauro NO e
SA LA MA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Napoli al Corso Umberto I, n. 237
– attori – opponenti –
CONTRO
1 – in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1 CP_2
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefania Pattarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Olmetto, n. 3
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3212/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio
2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3212/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio
2023 con il quale, ad istanza della era loro ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 9.931,92, oltre accessori, per omesso pagamento di somme deliberate nel corso delle assemblee tenutesi dal 2013 al 2022.
Deducevano gli opponenti l'infondatezza della domanda stante la mancata specificazione nel monitorio delle singole delibere assembleari poste a fondamento della domanda nonché
delle date in cui si sarebbero svolte le assemblee dal 2013 al 2022.
2 Evidenziavano altresì plurime irregolarità in cui erano incorse le deliberazioni assembleari poste a fondamento del monitorio
Instavano conclusivamente per l'accertamento e declaratoria in via incidentale e/o riconvenzionale della nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia delle delibere assunte dalla nelle assemblee condominiali del 23/05/2018, 17/03/2019, Controparte_1
02/09/2021 e 26/04/2022, nonché della nullità delle delibere di approvazione dei rendiconti assunte nelle assemblee del 11/04/2013, 11/04/2014, 09/05/2017, della prescrizione dei diritti di credito nascenti dalle delibere di approvazione dei preventivi di spesa assunte nelle assemblee del 11/04/2013, 11/04/2014 e 09/05/2017,.
Chiedevano altresì dichiararsi l'insussistenza del titolo per le somme ingiunte nell'opposto decreto relativamente agli esercizi 2014/2015 e 2015/2016, stante l'annullamento delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 15/04/2016 ad opera della sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2291 del 27/06/2022. Instavano conclusivamente per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, concesso all'opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti ed, a seguito
3 di rinvio determinato da esigenze di ruolo e di carico di lavoro, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 3 dicembre 2025, era decisa, dandosi pubblicamente lettura,
alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza n. 8473 del 27 Marzo 2019, ha definitivamente chiarito che la parte può validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, conferendogli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Dunque, il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. “La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, 27 Marzo
2019, n. 8473). Dunque, attesa la natura precontenziosa della mediazione, le sentenze della
Cassazione (Cass. Civ., sez. I, n. 13029/2022 e Cass. Civ., sez. III, n. 8473/2019)
ribadiscono che l'autentica da parte dell'avvocato non è sufficiente per delegare il potere di partecipare alla mediazione.
Ciò posto, nella fattispecie, come si evince dalla documentazione depositata telematicamente dall'opposta in data 29 gennaio 2024, all'incontro di mediazione del 18
dicembre 2023, conclusosi con esito negativo era presente, in collegamento telematico, per
4 parte opposta la Sig.ra munita di procura speciale sottoscritta Parte_3
dall'amministratore pro tempore della ricorrente ed autenticata “ai sensi dell'art. 185
c.p.c.” dal procuratore costituito Avv. Stefania Pattarini, che, come evidenziato, non dispone di poteri di autentica in relazione alla procura sostanziale alla rappresentanza in mediazione. La domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile, atteso che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, è precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione non essendo tale possibilità contemplata dal disposto dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 28/2010.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 Settembre 2020, n. 19596).
La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
avviene nella misura indicata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: €
777,00; Fase istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00= €
3.397,00). Devono altresì porsi a carico di parte opposta, sulla base del principio di
5 soccombenza, le spese di mediazione, anch'esse richieste dagli opponenti, attesa la assimilazione degli esborsi relativi alla mediazione obbligatoria (che vengono liquidati in questa sede nei valori minimi) a quelli del processo, costituendo la mediazione una fase prodromica e necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1541/2023 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA
l'improcedibilità della domanda introdotta dalla – in Parte_4
persona del suo amministratore pro tempore –; 2) REVOCA il decreto ingiuntivo n.
3212/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta il 10 gennaio 2023; 3) CO la Parte_4
– in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli
[...]
attori delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 4.032,30, di cui € 194,30
per esborsi, € 441,00 per compensi di mediazione ed € 3.397,00 per compenso di avvocato,
oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro
NO e SA LA MA dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ex art. 281sexies
cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 3 Dicembre 2025
Il Gop
6 Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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