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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 17/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17311/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Per_1
, (Avv. GIUGNO ALESSIA)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS IANTONIETTA ed Avv. NIEDDU IA ADELAIDE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'indennità di Persona_1
frequenza dalla visita di revisione (11/12/2023);
◊ dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 dalla visita di revisione (11/12/2023);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e alla fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo dichiararsi la sussistenza a carico della figlia minore delle condizioni sanitarie Persona_1
legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
della Legge n. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 a decorrere dalla revisione (11/12/2023), e ciò sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese in considerazione della soccombenza e ponendo altresì a carico dell' le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI IA LA ER (firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 17/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17311/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Per_1
, (Avv. GIUGNO ALESSIA)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS IANTONIETTA ed Avv. NIEDDU IA ADELAIDE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'indennità di Persona_1
frequenza dalla visita di revisione (11/12/2023);
◊ dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 dalla visita di revisione (11/12/2023);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e alla fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo dichiararsi la sussistenza a carico della figlia minore delle condizioni sanitarie Persona_1
legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
della Legge n. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 a decorrere dalla revisione (11/12/2023), e ciò sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese in considerazione della soccombenza e ponendo altresì a carico dell' le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI IA LA ER (firmato digitalmente a margine)