Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli ottava sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice dott.ssa Claudia Colicchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.8891/2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio D'Ausilio, elettivamente Parte_1
domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via Marino Turchi n. 34 giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
D.P. I di Napoli – e Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Napoli elettivamente domiciliate presso i cui uffici in via
A. Diaz n. 11, giusta procura in atti.
CONVENUTI
Pubblico Ministero c/o Tribunale di Napoli
Oggetto: Querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 09.05.2018 all'attore, avv. veniva notificata la Parte_1
cartella di pagamento n. 071/2018/00274821/22/000 emessa dall'
[...]
, su incarico dell'Agenzia delle Entrate I Controparte_3 CP_4 [...]
, con la quale gli si intimava il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 619,68 a fronte della pendenza di due avvisi di liquidazione di imposte di registro, emessi dall'Agenzia delle Entrate -
D.P. I - Ufficio Territoriale di e mai notificati all'odierno attore;
CP_2
- che in data 07.07.2018 l'attore notificava sia all' che Controparte_1
all' ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/92 , a Controparte_3
valere anche come reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 cit., con il quale impugnava la suddetta cartella di pagamento;
- che in data 08.11.2018, l' notificava, a mezzo pec, Controparte_1
all'odierno attore il provvedimento di rigetto del reclamo presentato in data
07.07.2018, a cui seguiva l'iscrizione del ricorso presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli che assumeva RGR 15038/2018;
- che l' si costituiva nel suddetto giudizio e depositava Controparte_1
fotocopie degli avvisi di liquidazione indicati in premessa nonché copie delle rispettive relate di notifica, consistenti nelle cartoline di ritorno (o avvisi di ricevimento) delle raccomandate “Atti Giudiziari ed equiparati” n.
77446011421-5 (A.R. n. 76185658357-3, Cron. 660) e n. 77446011422-6
(A.R. n. 76185658358-4, Cron. 661) recanti, entrambe, un timbro postale con data 26.02.2009 e sottoscrizioni illeggibili nonché un segno di spunta sulla casella corrispondente all'ipotesi di consegna a mani del destinatario;
- che assegnato il ricorso RGR 15038/2018 alla Sez. all'udienza del Per_1
13.05.2019, la C.T.P. di Napoli lo rigettava con sentenza n. 6592/2019 pubblicata il 04.06.2019, statuendo che: “...nonostante il ricorrente abbia documentato di non essere l'effettivo destinatario interessato dalla procedura esecutiva, relativa a suo omonimo, avrebbe comunque dovuto impugnare gli avvisi, notificati al suo indirizzo e riportanti il suo nominativo, benché, si ribadisce, omonimo...”;
- che i suddetti avvisi di ricevimento recavano sottoscrizioni illeggibili che si assumeva esser state apposte dal destinatario dei suddetti atti, avv. Parte_1
residente in “P.za S. Maria Angeli 1 NA”, circostanza allegata come
[...]
falsa al pari delle attestazioni secondo le quali i plichi postali suindicati sarebbero stati consegnati nelle mani del destinatario dei suddetti atti, avv. nato a Napoli il [...], in [...], viceversa, mai Parte_1
aveva ricevuto tale consegna e mai aveva apposto alcuna sottoscrizione;
- che in data 03.01.2020, l'avv. proponeva appello innanzi alla Parte_1
- Sede di Napoli avverso Controparte_5
la sentenza n. 6592/2019 della C.T.P. di Napoli;
- che in data 10.02.2021, la - Sez. XXV pronunciava il Controparte_6
decreto n. 482/2021, col quale disponeva: “...rilevato che la parte contribuente ha chiesto termine per la proposizione eventuale di querela di falso, che tale termine non deve essere assegnato dal Collegio essendo facoltà della parte proporla e darne prova ai fini della richiesta di sospensione;
fissa la udienza del 19 aprile 2021 ore 10:00 disponendo la trattazione scritta, mediante deposito di memorie conclusionale fino a dieci giorni prima dell'udienza...”;
- che l'attore ha introdotto la presente querela di falso, attesa la rilevanza dell'accertamento della falsità delle relate di notifica e delle sottoscrizioni suddette rispetto alla decisione della causa di merito pendente innanzi alla considerato che l'accertamento della falsità dei suddetti Controparte_6
documenti produrrebbe l'invalidità dei medesimi nel giudizio di merito con conseguente sopravvenuta mancanza di prova di valida notificazione degli avvisi di liquidazione n. 2006/001/OR/002002273/0/002 e n.
2006/001/OR/002002274/0/001 e susseguente derivata nullità della cartella esattoriale n. 071/2018/00274821/22/000 e, per l'effetto, con il necessario accoglimento della domanda di annullamento e/o di declaratoria di nullità della summenzionata cartella esattoriale.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, sentito il PM, di ordinare all'
[...]
l'esibizione degli Controparte_7
esemplari originali dei documenti oggetto della presente querela di falso così come dettagliatamente identificati in premessa e, una volta esibiti nell'odierno giudizio, disporne il sequestro. Chiedeva di accogliere la proposta querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le relate di notifica/ avvisi di ricevimento postali degli avvisi di liquidazione di imposte di registro n.
2006/001/OR/002002273/0/002 e n. 2006/001/OR/002002274/0/001, riportanti le date del 26.02.2009, risultino viziate da falsità e, di conseguenza, prive/i di ogni efficacia ed inidonee/i a far fede e di avere forza certificatoria privilegiata. Chiedeva di rimuovere conseguenzialmente, ed eliminare ogni efficacia propria degli atti e dei documenti di cui sopra.
Si costituivano l' e l' le Controparte_1 Controparte_8
quali eccepivano l'inammissibilità della querela di falso per mancanza di documento fidefacente. Nel merito chiedevano di dichiarare l'infondatezza della domanda attorea.
Prodotta documentazione, espletata ctu grafologica la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 06/12/2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e con rimessione degli atti al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo, volto ad accertare la falsità materiale di un documento, ovvero l'eventuale divergenza fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto occorso in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico non soltanto nei confronti delle parti ma erga omnes per il prevalente interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità. Pertanto, la querela di falso proposta in via principale rappresenta un giudizio autonomo rispetto al processo di merito in cui il documento è utilizzato ed è diretta ad eliminare l'attitudine del documento a costituire strumento di prova a favore di chiunque possa su di esso fondare una propria pretesa. (cfr. Cass. 17 ottobre 1998, n. 10287;
Cass. 20 giugno 2000, n. 8362).
Va rilevato come nel caso di specie parte attrice allegava di avere ricevuto in data
09.05.2018 la notificata della cartella di pagamento n. 071/2018/00274821/22/000 emessa dall' , su incarico dell'Agenzia delle Entrate Controparte_3
- D.P. I di Napoli di Napoli 1, con la quale gli si intimava il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 619,68 a fronte della pendenza di due avvisi di liquidazione di imposte di registro che, nel merito, andavano riferito ad un omonimo.
Nel giudizio di impugnazione della cartella veniva depositate copie delle relate di notifica, consistenti nelle cartoline di ritorno (o avvisi di ricevimento) delle raccomandate “Atti Giudiziari ed equiparati” n. 77446011421-5 (A.R. n.
76185658357-3, Cron. 660) e n. 77446011422-6 (A.R. n. 76185658358-4, Cron.
661) recanti, entrambe, un timbro postale con data 26.02.2009 e sottoscrizioni illeggibili nonché un segno di spunta sulla casella corrispondente all'ipotesi di consegna a mani del destinatario con una firma in corrispondenza.
Correttamente l'attore proponeva l'odierna domanda dal momento che il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale o esattoriale e, segnatamente, con riguardo a quella di identificazione del
“destinatario” della spedizione, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso.
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu grafologica, espletata dalla dott.ssa acquisendo quale scrittura comparativa un saggio grafico eseguito in sede Per_2
di operazioni peritali e la firma apposta sulla carta di identità dell'attore allegata nel corpo dell'atto di citazione risultando le ulteriori firme offerte in comparazione depositate tardivamente.
In verifica vi erano due “siglofirme” il che ha impedito l'esame di quegli elementi che normalmente costituiscono oggetto di osservazione come ad esempio gli aspetti dimensionali di ordine relativo ma “si è tuttavia ovviato privilegiando in fase di confronto gli sviluppi delle linee, la rapidità esecutiva, e la rarità morfologica.
Ciò in quanto tali elementi consentono di cogliere la spontaneità e la naturalezza delle capacità grafiche del soggetto che attiva ed immediatamente esaurisce i propri automatismi grafo motori in un minimo contesto spazio-temporale. Il soggetto non
è così in grado di attivare meccanismi di controllo del movimento e/o aggiustamenti in itinere”
Dall'analisi delle siglofirme e quelle identificate nella scrittura autentica del sig. si è dunque giunti ad un risultato di divergenza “poichè provenienti Parte_1
da distinti alvei scrittori. L'attento confronto generale e particolare tra la grafia autografa del predetto signore e i due reperti in verifica ha portato ad un sostanziale convincimento di eterografia …”
In ragione della validità delle modalità scientifiche di redazione della perizia, della precisione con la quale il Ctu ha indicato le divergenze riscontrare nella fluidità scrittoria, nell' impronta espressiva, nell'esame dei movimenti fitti, acuti e spigolosi della firma autentica non possono che far ritenere pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunta la dott.ssa Per_2
D'altra parte, i dati scientifici richiamati e lo studio delle analogie in verifica non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta CP_1
.
[...]
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta e per l'effetto dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postali relativi agli avvisi di liquidazione di imposte di registro n. 2006/001/OR/002002273/0/002 e n.
2006/001/OR/002002274/0/001, riportanti entrambi la data del 26.02.2009 in quanto non riconducibili a (C.F.: Parte_1 C.F._1
Con l'accoglimento della querela di falso proposta vanno adottati i provvedimenti ex art. 226 cpc con la precisazione che l'esecuzione di tale sentenza o, meglio, le pronunce accessorie (cfr.: Cass. n 891/14), a norma dell'art. 227 cpc, sono subordinate al suo passaggio in giudicato da eseguire con le modalità di cui all'art. 675 cpc ossia con la conservazione da parte della Cancelleria dell'originale che ne curerà la cancellazione della falsità con possibilità di rilasciarne copia a chi ne abbia interesse.
La natura della falsità della sottoscrizione, per come accertata, non riconducibile ad attività dell' suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite. Controparte_1
Le spese di ctu, ferma restando la solidarietà nei confronti del professionista, sono regolate nei rapporti interni tra le parti del giudizio come poste e carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile – definitivamente pronunziando sulla querela di falso promossa da , così provvede: Parte_2
a) accoglie la querela di falso per l'effetto dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postali relativi agli avvisi di liquidazione di imposte di registro n. 2006/001/OR/002002273/0/002 e n.
2006/001/OR/002002274/0/001, riportanti entrambi la data del 26.02.2009 in quanto non riconducibili a (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
b) ordina, previo passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione dell'attestazione di consegna al destinatario contenuta nella relata di notifica della cartella di cui al punto che precede;
c) dispone che l'esecuzione della presente sentenza avvenga con le modalità di cui all'art. 675 cpp come indicato in parte motiva;
d) compensa le spese di lite;
e) pone le spese di ctu come già liquidate in corso di causa come da motivazione. Così deciso in Napoli nella camera di Consiglio del 03/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi