Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1602 / 2024
promossa da
, C.F. , in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale della c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. BUSCAGLIA FABRIZIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001458566, notificata il 17 maggio 2024,
emessa dall'ente previdenziale per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2017, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.497,44;
l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente previdenziale per mancato rispetto dei trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
invero, il provvedimento impugnato è stato notificato il 17 maggio 2024 ed il ricorso depositato tre soli giorni dopo, il 20 maggio.
Venendo ai motivi di opposizione, in primo luogo, parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 2, c.
1-bis, d.l. n. 463 del 1983 per avere l'ente omesso la notifica dell'avviso di accertamento.
Tuttavia, dalla produzione di parte convenuta, si evince che lo stesso è stato notificato alla ditta in data 15 novembre 2018, con perfezionamento per giacenza nei successivi dieci giorni;
parimenti, è stato notificato alla persona fisica in data 13 novembre 2018, con perfezionamento per giacenza nei successivi dieci giorni.
In secondo luogo, eccepisce la violazione dell'art. 14, c. 2, l. n. 689 del 1981.
Orbene, la fattispecie all'esame ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art.6, comma 3, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, del reato di cui all'art.2, comma 1 bis, L. n.
683/1983, novella in ragione della quale se l'omesso versamento delle ritenute non supera
€10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 14, c. 2, l. n. 689/1981 dispone che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. Nella specie, quindi, a fronte di contributi dovuti per l'anno 2017, deve rilevarsi che la contestazione della violazione (ossia l'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata) è stata notificata in data 13 e 15 novembre 2018 (cfr. documentazione prodotta dall' , con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere CP_1
dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016; d'altra parte, dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_1
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per
la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso deve ritenersi fondato.
Avuto riguardo alla serialità delle questioni trattate e della disamina esclusivamente documentale, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 29/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo