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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.340/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4953/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata il
16.9.2021
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Parte_1
GN e NC CO
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio e
IN IA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2019 chiedeva Parte_1
l'annullamento/revoca delle deliberazioni nn.312 del 28/03/2018, 257 del 20/03/2018 e 885 del 12/11/2018 per violazione del principio maggioritario della commissione esaminatrice, per violazione della legge n.3 del 2018 e del D. Lgs. n.39/13, del DPR n.162/82 e della legge n.341/90, nonché per violazione del regolamento aziendale approvato con delibera n.719 del 23/10/2017; lamentava il vizio di costituzione della commissione esaminatrice perché formata da un numero pari di componenti;
contestava che fosse Controparte_6 munito dei titoli abilitanti per la partecipazione alla selezione, in quanto non iscritto nell'albo professionale dei tecnici di laboratorio e non in possesso della qualifica di tecnico sanitario biomedico, in ragione del mancato conseguimento dell'equipollenza; contestava inoltre che il fosse in possesso dei 50 crediti CP_6 formativi ECM necessari per la partecipazione alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità ovvero revocare la deliberazione del Direttore generale n. 312 del 28/03/18
“deliberazione del direttore generale n. 257 del 20/03/2018 selezione interna, per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di responsabile di posizione organizzativa – dipartimento diagnostica.
Ammissione ed esclusione candidati e nomina commissione esaminatrice errata corrige”; - Accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità ovvero revocare la delibera del direttore generale
…n. 885 del 12/11/2018 con cui venivano approvati gli atti della
Commissione esaminatrice e conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa “Dipartimento Diagnostica” al dott
[...]
; - Accertare che l'azione della PA …ha violato i principi CP_6 di cui all'art. 97 Cost e degli artt. 1175 e 1375 C.C, art 31 l.
241/90; - Condannare … al risarcimento del danno da perdita di chance causato al Dott. pari all'indennità di posizione Parte_1 che ammonta ad € 6.500,00 annui, come specificato dalla delibera del
pag. 2/15 direttore generale…n. 885 del 12/11/2018, moltiplicato per i 6 anni, previsti per l'incarico conferito e quindi pari ad € 39.000,00 e/o a quella diversa somma che il Tribunale individuerà; Condannare CP_12
l' al risarcimento del danno all'immagine professionale CP_13 causato al ricorrente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva unicamente Controparte_1
[...] CP_1
Parte resistente si costituiva in giudizio avversando la domanda;
restavano contumaci i controinteressati.
Il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso compensando le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Propone ricorso in appello eccependo: Parte_1
-la carenza della motivazione laddove il Tribunale ha escluso che egli avesse esercitato azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni valutative (proponendo unicamente domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance”) in quanto leggendo il petitum del ricorso introduttivo al giudizio il giudice prime cure non si era pronunciato sulla richiesta di accertamento della violazione dei principi indicati e sulla domanda di annullamento o di nullità delle delibere adottate,
-che la illogicità della motivazione della sentenza di I° grado la si evince dalla stessa sentenza richiamata dal Tribunale e cioè la sentenza n. 268/2019 della Cassazione civile sez. lavoro che afferma il potere del Giudice di “adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati” ivi compreso il rinnovo di una procedura selettiva”,
-che è inesatta l'affermazione del Tribunale laddove riferisce che
“nel merito, il ricorrente lamentando il mancato possesso, da parte
pag. 3/15 di dei requisiti dell'iscrizione all'albo dei Controparte_6 tecnici di laboratorio ovvero della qualifica di tecnico sanitario biomedico aziona domanda di risarcimento del danno per perdita di chance”, poiché egli aveva eccepito non solo la mancata iscrizione all'albo professionale del e la mancanza del titolo Controparte_6 di laurea abilitante per la partecipazione alla selezione oggetto di controversia ma anche lo scarso spessore culturale dell'aggiudicatario della posizione organizzativa e la mancanza totale di titoli dello stesso,
-di aver censurato l'illogicità e la carenza assoluta della motivazione nella scelta del e quindi la violazione Controparte_6 dei principi individuati dal regolamento aziendale dell'istituto convenuto con conseguente grave inadempimento nella procedura selettiva,
-che l'illegittimità del comportamento negoziale della parte datoriale consiste(va) nella carenza di motivazione delle valutazioni operate nella scelta del , Controparte_6
-che la sentenza va riformata laddove afferma che egli ha “omesso di allegare, come suo preciso onere, specifiche ed idonee circostanze di fatto idonee a far ritenere, a fronte della pluralità di partecipanti, diversi dei quali anche con migliore valutazione sul piano dell'esperienza professionale e didattica (cfr pag. 13) la sussistenza di una concreta possibilità di superare con successo la procedura”, avendo egli depositato i curriculum vitae di tutti i partecipanti ed il proprio unitamente a tutti i titoli in suo possesso, provando pienamente che, anche da un semplice raffronto tra candidati, nessuno di questi aveva titoli pari o superiori ai suoi,
-che era balzana l'affermazione del Tribunale in ordine alla omessa allegazione di circostanze di fatto idonee a provare la concreta possibilità di superare la procedura, avendo egli depositato pag. 4/15 documentazione in ordine ai titoli di studio, alla attività professionale, alla attività di aggiornamento, agli incarichi ricoperti in ambito professionale e didattico, alle pubblicazioni scientifiche,
-che alcuno dei partecipanti alla selezione interna possedeva funzioni direttive altamente specializzate, ovvero poteva vantare l'esperienza e la formazione professionale di esso appellante,
-che il Tribunale aveva omesso di valutare i mezzi istruttori ex artt. 115 e 116 cpc,
-che l'assegnazione della posizione al era priva di adeguata CP_6 motivazione scritta,
chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero revocare la deliberazione del direttore generale n.312 del 28/03/18, la delibera del direttore generale n.885 del 12/11/2018; accertare che l'azione dell' ha violato i Controparte_1 Controparte_1 principi di cui all'art.97 Cost., degli art. 1175 e 1375 C.C. e art.3
L. 241/90; condannare l' Controparte_1 al risarcimento del danno da perdita di chance pari all'indennità di posizione di € 6.500,00 annui moltiplicata per i 6 anni (€
39.000,00), al risarcimento del danno all'immagine professionale da determinarsi in via equitativa, al risarcimento di ogni ed ulteriore voce di danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, il tutto con il favore delle spese del doppio grado.
L' Controparte_1
replica:
[...]
-che l'appello è inammissibile ex 342 c.p.c. e art. 348 bis e ter c.p.c. non avendo l'appellante mosso alcuna particolare censura in pag. 5/15 ordine agli specifici e peculiari passaggi contenuti nella sentenza, limitandosi a reiterare le argomentazioni spese in prime cure,
-che vi è difetto di giurisdizione in merito alle domande di annullamento, di nullità ovvero di revoca delle delibere n. 312/2018,
n. 257/2018 e n. 885/2018,
-che il principio maggioritario invocato dal ricorrente non trova applicazione nelle selezioni per conferimento di incarichi di posizioni organizzative in quanto non previsto da alcuna norma di legge, tantomeno dalla regolamentazione aziendale,
-che quanto al motivo di censura relativa alla presunta inammissibilità della domanda di partecipazione del dr. alla CP_6 selezione interna in contestazione, essa come statuito dal Tribunale non incide comunque sulle sorti del ricorso del dr. Parte_1 atteso che egli nel suo atto introduttivo non postula la riedizione della procedura così come avrebbe dovuto, bensì solo il ristoro di presunti e non provati danni conseguenti alla nullità del conferimento, trascurando l'assorbente rilievo per cui detta partecipazione ove pure illegittima fino a travolgerne l'atto di conferimento di incarico, non si traduce né nel diritto del dr.
al conferimento stesso, né nella maggioritaria probabilità Parte_1 del suo conferimento, di cui non vi è alcuna allegazione e prova derivando esso – peraltro – da una scelta fiduciaria e non comparativa,
-che, comunque, il bando di selezione interna per titoli per il conferimento di incarichi di responsabile di posizione organizzativa
– area sanitaria di cui alla Delibera D.G. 20 dicembre 2017, n. 896, non prevede(va) come requisito specifico per la partecipazione l'iscrizione all'Albo professionale,
pag. 6/15 -che, inoltre, l'art.4 comma 4 bis della Legge n.42/1999 statuisce che l'aver svolto professioni sanitarie infermieristiche, di ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie e di prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni è sufficiente per continuare a svolgere questi lavori previsti dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché ci si iscriva, entro il 31 dicembre
2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento,
-che il aveva la qualifica di tecnico sanitario biometrico in CP_6 quanto conseguiva, in data 31 luglio 1975, il Diploma di Maturità di
Perito Chimico Capotecnico e successivamente conseguiva le frequenze in qualità di Tecnico di Laboratorio, partecipava al concorso pubblico indetto da esso Istituto e nel giugno 1980 veniva immesso in servizio in qualità di vincitore con qualifica di Tecnico della
Ripartizione Scientifica,
-che la qualifica professionale di “Tecnico della Ripartizione
Scientifica” è convogliata – per effetto delle modifiche legislative del sistema sanitario – nell'ambito della più ampia qualifica di
Tecnico Sanitario Biometrico,
-che l'assenza di comparazione e, indi, di graduatoria di merito priva(va) di pregio l'avverso costrutto,
-che il non aveva postulato in prime cure la ripetizione Parte_1 delle operazioni valutative, proponendo unicamente domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, sicchè è immune da censure la sentenza gravata,
-che il regolamento aziendale approvato con delibera D.G. 23 ottobre
2017, n.719 conferiva discrezionalità ampia sia sulle modalità di individuazione delle PP.OO. all'interno della propria organizzazione,
pag. 7/15 sia sui criteri di scelta dei dipendenti in linea con le previsioni della contrattazione a livello nazionale,
-che è irrilevante la circostanza relativa ad una positiva valutazione del ricorrente per l'inserimento nell'ambito dell'elenco dei candidati a Direttore Generale in ambito sanitario avendo la commissione giudicato il curriculum in rapporto alla peculiarità dell'incarico da conferire non ritenendo l'esperienza maturata dal ricorrente attinente a quella specifica attività oggetto di conferimento,
-che il si è limitato a lamentare l'illegittimità degli Parte_1 atti adottati dall'Ente, senza però in alcun modo argomentare e provare che le scelte adottate dall'Amministrazione siano state irrazionali, illogiche e contrarie alla correttezza e buona fede,
-che il Giudice non potrebbe in ogni caso sostituirsi all'Amministrazione nell'assegnazione dell'incarico,
-che le Commissioni esaminatrici godono di ampia discrezionalità tecnica nell'individuazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, sui quali non può esprimersi neppure il sindacato del
Giudice Amministrativo, salvo manifesti profili di illogicità e di irrazionalità che non ricorrono nel caso di specie,
-che la domanda di risarcimento per danno da perdita di chance e per lesione all'immagine professionale sono generiche e prive di allegazione e prova, anche documentale,
-che, in ogni caso, l'espletamento di una procedura selettiva, che pur si presuma illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che l'aspirante provi la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento del datore di lavoro e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza “essendo insufficiente il mero criterio di
pag. 8/15 probabilità dell'esito favorevole” (cfr. Cassazione 9 maggio 2018,
n.11165),
-che l'incarico resta comunque connotato dalla natura fiduciaria sia pure muovendo da un minimo di titoli richiesti per aspirarvi, di guisa che viene meno l'automatismo del conferimento solo alla stregua del possesso dei titoli di partecipazione,
-che non era corretta l'indicazione del quantum del presunto danno per perdita di chance anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dominante che ha affermato il principio secondo cui la quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione al pubblico impiego non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, occorrendo indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita
(ex multis: Consiglio di Stato, 6 aprile 2017, n. 1607).
Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado ed il ricorso contiene la chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla parte appellata una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa.
pag. 9/15 In via preliminare, atteso che parte appellata ha reiterato l'eccezione, comunque delibabile d'ufficio, si conferma che nella materia de qua la giurisdizione spetta al G.O. in quanto le delibere datoriali emesse in relazione alla procedura di progressione configurano atti di gestione privata del rapporto di lavoro con i propri dipendenti (determinazioni negoziali) e non atti di natura amministrativa, come già evidenziato dal Giudice di primo grado.
Sul punto è puntuale la pronuncia a SSUU n.8836/2010 che ha affermato che “Il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un dipendente comunale intesa ad ottenere la condanna del al risarcimento CP_14 del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, con conseguente perdita della relativa indennità di posizione e di risultato, non essendo a ciò di ostacolo che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per
l'attribuzione delle posizioni organizzative (nella specie,
l'istituzione di un registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse), i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi”.
Il rigetto dell'eccezione di erronea composizione della commissione
(in quanto composta da un numero pari di membri) sollevata in primo pag. 10/15 grado deve essere confermato in questa sede essendosi l'appellante limitato a richiamare l'eccezione in modo generico senza nulla dedurre in confutazione alla specifica motivazione addotta dal
Tribunale sul punto (pagg. 5/6).
Sotto gli ulteriori profili sollevati l'appello non merita adesione dovendosi concordare con la ricostruzione giuridica operata dal primo
Giudice in ordine al contenuto delle richieste avanzate in primo grado (e reiterate in questa sede) dal . Parte_1
Il Tribunale ha correttamente evidenziato come il non Parte_1 avesse chiesto in alcun modo la condanna della parte datoriale resistente alla reiterazione della selezione limitandosi a chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance e dei danni non patrimoniali all'immagine professionale, domande risarcitorie rispetto alle quali era del tutto carente la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento datoriale e la concreta sussistenza di probabilità di ottenere la posizione organizzativa, non avendo chiarito, in presenza di una pluralità di candidati, la sussistenza di una concreta possibilità di superare la selezione.
L'assenza di domanda di esatto adempimento emerge con evidenza dalla piana lettura dell'intero ricorso di primo grado nonché in modo inconfutabile dalle conclusioni spiegate per cui non coglie nel segno la doglianza in appello circa l'omissione del Giudice di prime cure in ordine alla domanda di annullamento/nullità delle delibere adottate in quanto trattasi di domanda puramente emulativa in assenza di richiesta di ripetizione della procedura e non supportata da alcun concreto interesse ad agire, peraltro ribadendo come il Giudice ordinario possa solo limitarsi a disapplicare tale tipologia di atti in funzione delle conseguenti richieste (qui mancanti) del pubblico dipendente in ordine alla ripetizione della selezione. Inutile appare, quindi, il richiamo nell'atto di appello alle pronunce della pag. 11/15 Suprema Corte in ordine al potere del Giudice di disporre il rinnovo di una procedura selettiva mancando, nel caso di specie, una domanda sul punto.
La sentenza di primo grado è condivisibile anche laddove ha rigettato la richiesta di risarcimento per perdita di chance.
In relazione a tale tipologia di pregiudizio la S.C. (cfr. ordinanza n.2261 del 26/01/2022) ha affermato che “l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio”, in altra precedente pronuncia (sentenza n.1715/2009) gli chiarivano che “in tema di procedura concorsuale di Parte_2 selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di "chance", quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente;
in tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica
pag. 12/15 l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sua esclusione dalla selezione all'accesso a qualifica superiore di quadro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti per la perdita di "chance", affermando che non era sufficiente l'inosservanza, da parte del datore, dei principi di correttezza e buona fede nella procedura selettiva, giacché occorreva pure che l'interessata fornisse la prova, nella specie mancante, di avere una concreta probabilità di essere selezionata in base al possesso di titoli più validi di quelli posseduti dai dipendenti promossi)”.
Nella odierna fattispecie, come motivato nella sentenza appellata, la prova della concreta possibilità di essere selezionato non è stata offerta dal che si è limitato ad indicare i propri titoli Parte_1 ed esperienze (in parte espressamente contestati dall' CP_1 resistente, cfr. questione dell'inserimento nell'elenco per la nomina di direttore generale) senza operare alcuna comparazione con gli altri candidati (ben 10), i quali, tranne il non sono CP_6 neppure contemplati negli atti del ricorrente/appellante (se non nella intestazione).
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n.25442/2024) ha affermato che
“rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo
e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
pag. 13/15 n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n.
4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire
i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo 2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”)”.
Le allegazioni del ricorrente, oggi appellante, non raggiungono in alcun modo la elevata probabilità, difettando in radice qualunque comparazione con gli altri candidati che hanno partecipato alla procedura;
del tutto generica è, poi, la deduzione/allegazione di un presunto danno alla immagine.
Le spese del grado seguono la soccombenza quanto alla parte appellata costituita e sono liquidate come da dispositivo;
nulla per le spese in relazione ai controinteressati non costituiti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento pag. 14/15 del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 18.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.340/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4953/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata il
16.9.2021
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Parte_1
GN e NC CO
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio e
IN IA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2019 chiedeva Parte_1
l'annullamento/revoca delle deliberazioni nn.312 del 28/03/2018, 257 del 20/03/2018 e 885 del 12/11/2018 per violazione del principio maggioritario della commissione esaminatrice, per violazione della legge n.3 del 2018 e del D. Lgs. n.39/13, del DPR n.162/82 e della legge n.341/90, nonché per violazione del regolamento aziendale approvato con delibera n.719 del 23/10/2017; lamentava il vizio di costituzione della commissione esaminatrice perché formata da un numero pari di componenti;
contestava che fosse Controparte_6 munito dei titoli abilitanti per la partecipazione alla selezione, in quanto non iscritto nell'albo professionale dei tecnici di laboratorio e non in possesso della qualifica di tecnico sanitario biomedico, in ragione del mancato conseguimento dell'equipollenza; contestava inoltre che il fosse in possesso dei 50 crediti CP_6 formativi ECM necessari per la partecipazione alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità ovvero revocare la deliberazione del Direttore generale n. 312 del 28/03/18
“deliberazione del direttore generale n. 257 del 20/03/2018 selezione interna, per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di responsabile di posizione organizzativa – dipartimento diagnostica.
Ammissione ed esclusione candidati e nomina commissione esaminatrice errata corrige”; - Accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità ovvero revocare la delibera del direttore generale
…n. 885 del 12/11/2018 con cui venivano approvati gli atti della
Commissione esaminatrice e conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa “Dipartimento Diagnostica” al dott
[...]
; - Accertare che l'azione della PA …ha violato i principi CP_6 di cui all'art. 97 Cost e degli artt. 1175 e 1375 C.C, art 31 l.
241/90; - Condannare … al risarcimento del danno da perdita di chance causato al Dott. pari all'indennità di posizione Parte_1 che ammonta ad € 6.500,00 annui, come specificato dalla delibera del
pag. 2/15 direttore generale…n. 885 del 12/11/2018, moltiplicato per i 6 anni, previsti per l'incarico conferito e quindi pari ad € 39.000,00 e/o a quella diversa somma che il Tribunale individuerà; Condannare CP_12
l' al risarcimento del danno all'immagine professionale CP_13 causato al ricorrente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva unicamente Controparte_1
[...] CP_1
Parte resistente si costituiva in giudizio avversando la domanda;
restavano contumaci i controinteressati.
Il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso compensando le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Propone ricorso in appello eccependo: Parte_1
-la carenza della motivazione laddove il Tribunale ha escluso che egli avesse esercitato azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni valutative (proponendo unicamente domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance”) in quanto leggendo il petitum del ricorso introduttivo al giudizio il giudice prime cure non si era pronunciato sulla richiesta di accertamento della violazione dei principi indicati e sulla domanda di annullamento o di nullità delle delibere adottate,
-che la illogicità della motivazione della sentenza di I° grado la si evince dalla stessa sentenza richiamata dal Tribunale e cioè la sentenza n. 268/2019 della Cassazione civile sez. lavoro che afferma il potere del Giudice di “adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati” ivi compreso il rinnovo di una procedura selettiva”,
-che è inesatta l'affermazione del Tribunale laddove riferisce che
“nel merito, il ricorrente lamentando il mancato possesso, da parte
pag. 3/15 di dei requisiti dell'iscrizione all'albo dei Controparte_6 tecnici di laboratorio ovvero della qualifica di tecnico sanitario biomedico aziona domanda di risarcimento del danno per perdita di chance”, poiché egli aveva eccepito non solo la mancata iscrizione all'albo professionale del e la mancanza del titolo Controparte_6 di laurea abilitante per la partecipazione alla selezione oggetto di controversia ma anche lo scarso spessore culturale dell'aggiudicatario della posizione organizzativa e la mancanza totale di titoli dello stesso,
-di aver censurato l'illogicità e la carenza assoluta della motivazione nella scelta del e quindi la violazione Controparte_6 dei principi individuati dal regolamento aziendale dell'istituto convenuto con conseguente grave inadempimento nella procedura selettiva,
-che l'illegittimità del comportamento negoziale della parte datoriale consiste(va) nella carenza di motivazione delle valutazioni operate nella scelta del , Controparte_6
-che la sentenza va riformata laddove afferma che egli ha “omesso di allegare, come suo preciso onere, specifiche ed idonee circostanze di fatto idonee a far ritenere, a fronte della pluralità di partecipanti, diversi dei quali anche con migliore valutazione sul piano dell'esperienza professionale e didattica (cfr pag. 13) la sussistenza di una concreta possibilità di superare con successo la procedura”, avendo egli depositato i curriculum vitae di tutti i partecipanti ed il proprio unitamente a tutti i titoli in suo possesso, provando pienamente che, anche da un semplice raffronto tra candidati, nessuno di questi aveva titoli pari o superiori ai suoi,
-che era balzana l'affermazione del Tribunale in ordine alla omessa allegazione di circostanze di fatto idonee a provare la concreta possibilità di superare la procedura, avendo egli depositato pag. 4/15 documentazione in ordine ai titoli di studio, alla attività professionale, alla attività di aggiornamento, agli incarichi ricoperti in ambito professionale e didattico, alle pubblicazioni scientifiche,
-che alcuno dei partecipanti alla selezione interna possedeva funzioni direttive altamente specializzate, ovvero poteva vantare l'esperienza e la formazione professionale di esso appellante,
-che il Tribunale aveva omesso di valutare i mezzi istruttori ex artt. 115 e 116 cpc,
-che l'assegnazione della posizione al era priva di adeguata CP_6 motivazione scritta,
chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero revocare la deliberazione del direttore generale n.312 del 28/03/18, la delibera del direttore generale n.885 del 12/11/2018; accertare che l'azione dell' ha violato i Controparte_1 Controparte_1 principi di cui all'art.97 Cost., degli art. 1175 e 1375 C.C. e art.3
L. 241/90; condannare l' Controparte_1 al risarcimento del danno da perdita di chance pari all'indennità di posizione di € 6.500,00 annui moltiplicata per i 6 anni (€
39.000,00), al risarcimento del danno all'immagine professionale da determinarsi in via equitativa, al risarcimento di ogni ed ulteriore voce di danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, il tutto con il favore delle spese del doppio grado.
L' Controparte_1
replica:
[...]
-che l'appello è inammissibile ex 342 c.p.c. e art. 348 bis e ter c.p.c. non avendo l'appellante mosso alcuna particolare censura in pag. 5/15 ordine agli specifici e peculiari passaggi contenuti nella sentenza, limitandosi a reiterare le argomentazioni spese in prime cure,
-che vi è difetto di giurisdizione in merito alle domande di annullamento, di nullità ovvero di revoca delle delibere n. 312/2018,
n. 257/2018 e n. 885/2018,
-che il principio maggioritario invocato dal ricorrente non trova applicazione nelle selezioni per conferimento di incarichi di posizioni organizzative in quanto non previsto da alcuna norma di legge, tantomeno dalla regolamentazione aziendale,
-che quanto al motivo di censura relativa alla presunta inammissibilità della domanda di partecipazione del dr. alla CP_6 selezione interna in contestazione, essa come statuito dal Tribunale non incide comunque sulle sorti del ricorso del dr. Parte_1 atteso che egli nel suo atto introduttivo non postula la riedizione della procedura così come avrebbe dovuto, bensì solo il ristoro di presunti e non provati danni conseguenti alla nullità del conferimento, trascurando l'assorbente rilievo per cui detta partecipazione ove pure illegittima fino a travolgerne l'atto di conferimento di incarico, non si traduce né nel diritto del dr.
al conferimento stesso, né nella maggioritaria probabilità Parte_1 del suo conferimento, di cui non vi è alcuna allegazione e prova derivando esso – peraltro – da una scelta fiduciaria e non comparativa,
-che, comunque, il bando di selezione interna per titoli per il conferimento di incarichi di responsabile di posizione organizzativa
– area sanitaria di cui alla Delibera D.G. 20 dicembre 2017, n. 896, non prevede(va) come requisito specifico per la partecipazione l'iscrizione all'Albo professionale,
pag. 6/15 -che, inoltre, l'art.4 comma 4 bis della Legge n.42/1999 statuisce che l'aver svolto professioni sanitarie infermieristiche, di ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie e di prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni è sufficiente per continuare a svolgere questi lavori previsti dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché ci si iscriva, entro il 31 dicembre
2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento,
-che il aveva la qualifica di tecnico sanitario biometrico in CP_6 quanto conseguiva, in data 31 luglio 1975, il Diploma di Maturità di
Perito Chimico Capotecnico e successivamente conseguiva le frequenze in qualità di Tecnico di Laboratorio, partecipava al concorso pubblico indetto da esso Istituto e nel giugno 1980 veniva immesso in servizio in qualità di vincitore con qualifica di Tecnico della
Ripartizione Scientifica,
-che la qualifica professionale di “Tecnico della Ripartizione
Scientifica” è convogliata – per effetto delle modifiche legislative del sistema sanitario – nell'ambito della più ampia qualifica di
Tecnico Sanitario Biometrico,
-che l'assenza di comparazione e, indi, di graduatoria di merito priva(va) di pregio l'avverso costrutto,
-che il non aveva postulato in prime cure la ripetizione Parte_1 delle operazioni valutative, proponendo unicamente domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, sicchè è immune da censure la sentenza gravata,
-che il regolamento aziendale approvato con delibera D.G. 23 ottobre
2017, n.719 conferiva discrezionalità ampia sia sulle modalità di individuazione delle PP.OO. all'interno della propria organizzazione,
pag. 7/15 sia sui criteri di scelta dei dipendenti in linea con le previsioni della contrattazione a livello nazionale,
-che è irrilevante la circostanza relativa ad una positiva valutazione del ricorrente per l'inserimento nell'ambito dell'elenco dei candidati a Direttore Generale in ambito sanitario avendo la commissione giudicato il curriculum in rapporto alla peculiarità dell'incarico da conferire non ritenendo l'esperienza maturata dal ricorrente attinente a quella specifica attività oggetto di conferimento,
-che il si è limitato a lamentare l'illegittimità degli Parte_1 atti adottati dall'Ente, senza però in alcun modo argomentare e provare che le scelte adottate dall'Amministrazione siano state irrazionali, illogiche e contrarie alla correttezza e buona fede,
-che il Giudice non potrebbe in ogni caso sostituirsi all'Amministrazione nell'assegnazione dell'incarico,
-che le Commissioni esaminatrici godono di ampia discrezionalità tecnica nell'individuazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, sui quali non può esprimersi neppure il sindacato del
Giudice Amministrativo, salvo manifesti profili di illogicità e di irrazionalità che non ricorrono nel caso di specie,
-che la domanda di risarcimento per danno da perdita di chance e per lesione all'immagine professionale sono generiche e prive di allegazione e prova, anche documentale,
-che, in ogni caso, l'espletamento di una procedura selettiva, che pur si presuma illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che l'aspirante provi la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento del datore di lavoro e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza “essendo insufficiente il mero criterio di
pag. 8/15 probabilità dell'esito favorevole” (cfr. Cassazione 9 maggio 2018,
n.11165),
-che l'incarico resta comunque connotato dalla natura fiduciaria sia pure muovendo da un minimo di titoli richiesti per aspirarvi, di guisa che viene meno l'automatismo del conferimento solo alla stregua del possesso dei titoli di partecipazione,
-che non era corretta l'indicazione del quantum del presunto danno per perdita di chance anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dominante che ha affermato il principio secondo cui la quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione al pubblico impiego non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, occorrendo indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita
(ex multis: Consiglio di Stato, 6 aprile 2017, n. 1607).
Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
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È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado ed il ricorso contiene la chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla parte appellata una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa.
pag. 9/15 In via preliminare, atteso che parte appellata ha reiterato l'eccezione, comunque delibabile d'ufficio, si conferma che nella materia de qua la giurisdizione spetta al G.O. in quanto le delibere datoriali emesse in relazione alla procedura di progressione configurano atti di gestione privata del rapporto di lavoro con i propri dipendenti (determinazioni negoziali) e non atti di natura amministrativa, come già evidenziato dal Giudice di primo grado.
Sul punto è puntuale la pronuncia a SSUU n.8836/2010 che ha affermato che “Il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un dipendente comunale intesa ad ottenere la condanna del al risarcimento CP_14 del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, con conseguente perdita della relativa indennità di posizione e di risultato, non essendo a ciò di ostacolo che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per
l'attribuzione delle posizioni organizzative (nella specie,
l'istituzione di un registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse), i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi”.
Il rigetto dell'eccezione di erronea composizione della commissione
(in quanto composta da un numero pari di membri) sollevata in primo pag. 10/15 grado deve essere confermato in questa sede essendosi l'appellante limitato a richiamare l'eccezione in modo generico senza nulla dedurre in confutazione alla specifica motivazione addotta dal
Tribunale sul punto (pagg. 5/6).
Sotto gli ulteriori profili sollevati l'appello non merita adesione dovendosi concordare con la ricostruzione giuridica operata dal primo
Giudice in ordine al contenuto delle richieste avanzate in primo grado (e reiterate in questa sede) dal . Parte_1
Il Tribunale ha correttamente evidenziato come il non Parte_1 avesse chiesto in alcun modo la condanna della parte datoriale resistente alla reiterazione della selezione limitandosi a chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance e dei danni non patrimoniali all'immagine professionale, domande risarcitorie rispetto alle quali era del tutto carente la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento datoriale e la concreta sussistenza di probabilità di ottenere la posizione organizzativa, non avendo chiarito, in presenza di una pluralità di candidati, la sussistenza di una concreta possibilità di superare la selezione.
L'assenza di domanda di esatto adempimento emerge con evidenza dalla piana lettura dell'intero ricorso di primo grado nonché in modo inconfutabile dalle conclusioni spiegate per cui non coglie nel segno la doglianza in appello circa l'omissione del Giudice di prime cure in ordine alla domanda di annullamento/nullità delle delibere adottate in quanto trattasi di domanda puramente emulativa in assenza di richiesta di ripetizione della procedura e non supportata da alcun concreto interesse ad agire, peraltro ribadendo come il Giudice ordinario possa solo limitarsi a disapplicare tale tipologia di atti in funzione delle conseguenti richieste (qui mancanti) del pubblico dipendente in ordine alla ripetizione della selezione. Inutile appare, quindi, il richiamo nell'atto di appello alle pronunce della pag. 11/15 Suprema Corte in ordine al potere del Giudice di disporre il rinnovo di una procedura selettiva mancando, nel caso di specie, una domanda sul punto.
La sentenza di primo grado è condivisibile anche laddove ha rigettato la richiesta di risarcimento per perdita di chance.
In relazione a tale tipologia di pregiudizio la S.C. (cfr. ordinanza n.2261 del 26/01/2022) ha affermato che “l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio”, in altra precedente pronuncia (sentenza n.1715/2009) gli chiarivano che “in tema di procedura concorsuale di Parte_2 selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di "chance", quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente;
in tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica
pag. 12/15 l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sua esclusione dalla selezione all'accesso a qualifica superiore di quadro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti per la perdita di "chance", affermando che non era sufficiente l'inosservanza, da parte del datore, dei principi di correttezza e buona fede nella procedura selettiva, giacché occorreva pure che l'interessata fornisse la prova, nella specie mancante, di avere una concreta probabilità di essere selezionata in base al possesso di titoli più validi di quelli posseduti dai dipendenti promossi)”.
Nella odierna fattispecie, come motivato nella sentenza appellata, la prova della concreta possibilità di essere selezionato non è stata offerta dal che si è limitato ad indicare i propri titoli Parte_1 ed esperienze (in parte espressamente contestati dall' CP_1 resistente, cfr. questione dell'inserimento nell'elenco per la nomina di direttore generale) senza operare alcuna comparazione con gli altri candidati (ben 10), i quali, tranne il non sono CP_6 neppure contemplati negli atti del ricorrente/appellante (se non nella intestazione).
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n.25442/2024) ha affermato che
“rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo
e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
pag. 13/15 n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n.
4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire
i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo 2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”)”.
Le allegazioni del ricorrente, oggi appellante, non raggiungono in alcun modo la elevata probabilità, difettando in radice qualunque comparazione con gli altri candidati che hanno partecipato alla procedura;
del tutto generica è, poi, la deduzione/allegazione di un presunto danno alla immagine.
Le spese del grado seguono la soccombenza quanto alla parte appellata costituita e sono liquidate come da dispositivo;
nulla per le spese in relazione ai controinteressati non costituiti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento pag. 14/15 del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15