Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 18/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
Presidente Rossana DE CORATO Consigliere Andrea COSTA Primo Referendario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37966 del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 22189 relativo al Servizio Economato del Comune di LL (FG) reso da TO ST, nata a [...] il 13.05.1982 (FG) (c.f. [...]) e residente in [...]alla via Pozzuoli 14, elettivamente domiciliata in LL in Corso Cesare rappresenta e difende;
e nei confronti del Vice-Economo, AR CE
([...]) nata il [...] a [...]
e residente in [...], rappresentata e difesa
. RA IA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo difensore sito in Apricena (FG) al P.le Andrea OS n.5;
Visto l atto di deferimento del Magistrato relatore n.354/2025 e relativo verbale del revisore;
Richiamata nei confronti del Vice Economo, rag. CE LI;
Uditi 11 febbraio 2026 Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea OS -, il P.M., in persona del Sost. Daniele Giannini, e, in virtù di delega scritta, TA ZO OL e o NG per il Vice-economo Pizzaretti;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione 354/2025, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto n.22189 reso da ST OT, in qualità di agente contabile del Comune di LL (FG), relativo alla gestione del Servizio Economale per finanziario 2024.
In particolare, il Magistrato istruttore ha l Collegio fini della declaratoria della irregolarità del conto, alla luce delle criticità evidenziate nel verbale del Revisore, chiedendo in favore 555,07.
osservazioni in merito a quanto prospettato nella Relazione, chiedendo il rigetto della pretesa, in quanto inammissibile e infondata, nonché in via subordinata
il difensore ha segnalato, di maternità e che pertanto alcune spese economali, oggetto di contestazione, sono state effettuate dal Vice Economo.
Con ordinanza a verbale dell udienza del 22 ottobre 2025, è stata quindi CE LI, con riferimento alle spese economali, oggetto di contestazione, effettuate nel periodo in cui la OT si trovava in congedo di maternità.
La Procura regionale ha depositato il parere di competenza, chiedendo, previa declaratoria di irregolarità del conto, in via principale la condanna to alla restituzione di tutte le somme relative alle spese ritenute non discaricabili, e, in via subordinata, ove venga depositata la documentazione necessaria a dimostrare l straneità ai fatti della OT, la LI con riferimento al periodo di sostituzione della titolare.
Il Vice-economo si è costituito tramite legale, contestando ogni addebito per le ragioni meglio sviluppate nella memoria di costituzione.
il Pubblico ministero ha confermato le conclusioni di cui al parere, mentre i difensori degli agenti contabili si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi scritti.
La causa è stata quindi posta in decisione.
2.
irregolarità prospettati dal Magistrato istruttore con riferimento al conto giudiziale to relativo al Servizio economato del Comune di LL (FG) , gestito, nel periodo di assenza della titolare (dal 22/05/2024 al 07/12/2024), dal Viceeconomo LI.
3. In primo luogo, il Collegio ritiene necessario, anche alla luce delle deduzioni difensive sollevate dalla difesa delle parti, affrontare il tema della posizione del Vice-economo LI.
Al riguardo, va preliminarmente precisato come risulti pacifico che, nel periodo di assenza per maternità della OT, le funzioni di Economo siano state assunte dalla LI, circostanza non contestata e confermata dalla sottoscrizione da parte del Vice-economo dei buoni economali nel periodo in questione.
Ciò posto, viene in primo luogo in rilievo la Deliberazione n.28 del 17 aprile 2020, acquisita dal Magistrato istruttore, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a nominare:
- Responsabile del Servizio di Economato del Comune di LL
(FG) la dipendente Dott.ssa ST TO, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Contabile, Categoria C - Posizione economica C1, conferendo alla stessa la qualifica di Agente Contabile;
- Vice - Responsabile del Servizio di Economato del Comune di LL (FG) la dipendente Rag. CE AR, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Contabile, Categoria C Posizione economica C1, la quale svolgerà le funzioni in questione in tutti i casi di impedimento o assenza dell'Economo su nominato conferendo alla stessa, in tali casi, la qualifica di Agente Contabile;
Alla luce del provvedimento organizzativo sopra richiamato, deve ritenersi che, nel periodo di assenza o impedimento del titolare della funzione, il Vice-economo assuma a tutti gli effetti la qualifica di Agente contabile, con tutto ciò che questo comporti sotto il profilo delle relative responsabilità.
Appaiono dunque del tutto irrilevanti, ai fini del corretto inquadramento della posizione del Vice-economo, gli atti organizzativi depositati dalla difesa della LI, a e dunque di responsabilità in capo alla stessa.
In particolare, prendendo in esame i provvedimenti di epoca successiva alla nomina a Vice-economo, la difesa ha prodotto i provvedimenti
(determinazioni n.6 del 19 febbraio 2024 e n.24 del 22 maggio 2024) con i quali sono state attribuite alla LI specifiche responsabilità e relative indennità, ovvero gestione dei cedolini paghe, incluse le informazioni necessarie da fornire ai dipendenti circa il dettaglio delle elaborazione effettuate; delle verifiche delle quadrature mensili con i contributi da versare; delle predisposizioni modello F24, da inviare telematicamente tramite piattaforma desktop non è sufficiente per ritenere che la funzione di Vice-economo di autonomia decisionale.
4. A questo punto, chiarita la posizione del Vice-economo, il Collegio non può non ribadire che il Conto giudiziale, al fine di dare una compiuta evidenza della successione delle gestioni, avrebbe dovuto essere stato sottoscritto da entrambi gli Agenti contabili con riferimento ai rispettivi periodi di competenza.
predisposto apposito verbale di passaggio di consegne.
Trattasi ad ogni buon fine di rilievi di natura prettamente formale.
5. Venendo alle osservazioni formulate nella Relazione istruttoria, e partendo dalle criticità strutturali, il Magistrato deferente ha prospettato
- la costituzione del fondo economale avvenuta in assenza di determinazione dirigenziale di impegno della spesa, seppur in coerenza con la disposizione regolamentare, non appare in linea con il modulo procedimentale che assicuri la corretta contabilizzazione della spesa;
-
impropri reintegri del fondo economale con conseguente irregolare incremento dello stesso.
Al riguardo, le difese hanno osservato come tali criticità non possano essere di atti (dotazione del fondo, anticipazioni) di competenza dei responsabili di settore e/o degli organi 5.a Ciò posto,
(cfr. sentenza n.244/25), il Collegio ritiene di condividere i profili di irregolarità sollevati dal Magistrato istruttore.
Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, ha avuto modo di precisare che previamente autorizzati da una apposita delibera di Giunta, ovvero da una con la necessità che la gestione del servizio economale sia adeguatamente procedimentalizzata affinché siano contabilizzazione in bilancio; (ii) la correttezza delle operazioni di reintegro della cassa; (iii) il rispetto delle regole che disciplinano conti, Sez. Giur. Puglia, sent. 30.01.2024 n. 20).
Quanto alle anticipazioni, il Magistrato deferente ha correttamente evidenziato, anche sulla scorta di quanto già affermato dalla Sezione in casi analoghi, che Una simile modalità operativa viola il principio di legalità della spesa e rischia di consentire uno sviluppo incontrollato della spesa economale che sfugge ai vincoli delle previsioni di bilancio del fondo,
-ammin
(ex multis Sez. Giurisdiz. Puglia, 18 dicembre 2023, n.375).
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non può che dichiararsi la irregolarità del conto giudiziale in parte qua, ,
trattandosi di criticità strutturali, da ricondurre al contesto organizzativo da emendare mediante iniziative migliorative pro futuro, dai quali non discende alcun ammanco.
6. Passando ai profili di irregolarità inerenti a cassa economale, osserva il Collegio che il Magistrato deferente ritiene non discaricabili, con conseguente addebito Agente contabile, dei seguenti buoni economali relativi a spese per acquisti asseritamente non coerenti con
:
to
- Buono economale n. 28 relativo a spese effettuate per partecipazione a celebrazioni funebri:
- Buono economale n. 3, relativo a spese di rappresentanza anticipate dal Sindaco (caffetteria incontro con rappresentanti del comparto agricolo):
.
Buoni economali sottoscritti dal Vice Economo LI
- Buono economale n. 94 relativo a Spese di rappresentanza festeggiamenti Santo Patrono: ;
- Buono Economale, n. 104 relativo a Spese di rappresentanza festeggiamenti Santo Patrono: ;
- Buono Economale, n. 125 relativo a spese per Rinfresco festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: ;
- Buono Economale n.126 relativo a Spese di rappresentanza in occasione dei festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: ;
- Buono Economale n. 127 relativo a Spese di rappresentanza in occasione dei festeggiamenti in onore del Crocefisso di Varano: 0.
7. Ciò posto, va fatto preliminarmente richiamo ai principi espressi dalla e in particolare:
-
anticipazione e pertanto deve dimostrare, nel conto reso annualmente, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
-
esclusivamente ed espressamente previste nel relativo regolamento, senza distrazione alcuna;
-
previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano 8. bile OT, e prendendo le mosse dal buon economale n. 28, va richiamato quanto affermato nella citata sentenza della Sezione n.244/25 con riferimento alla irregolarità delle spese effettuate per onoranze funebri, nel caso di specie il Comandante della tenenza della Guardia di Finanza del Comune di Sannicandro Garganico e storico elettricista di LL non essendo in alcun modo ente e della loro non riconducibilità neanche ad esigenze di rappresentanza in ragione questione
con riferimento a tale spesa, in ragione del carattere non univoco del Regolamento economale, il quale elenca tra le altre spese onoranze
che sia specificato in favore di chi tali spese possano essere effettuate onoranze per cittadini illustri, non abbienti).
8.a Con riferimento al Buono economale n.3, trattasi di spese per caffetteria sostenute in occasione di un convegno dal titolo CSR Complemento Regionale per lo Sviluppo della Regione Puglia patrocinato dal Comune di LL che ha visto la presenza di dirigenti del comparto agricolo della Regione Puglia.
le spese possano ritenersi rientrare nella categoria delle spese per cerimonie, ricevimenti comunale per il servizio Economo), con conseguente sussistenza dei presupposti per il discarico de Economo.
9. Venendo alla posizione del Vice economo, il Collegio ritiene non pertinenti le deduzioni difensive sviluppate nella memoria difensiva, volte svolta dalla LI che avrebbe solo operato al fine di garantire la continuità operativa, dando seguito alla prassi già in essere, non avendo peraltro alcun potere decisionale.
Al riguardo, va evidenziato che, come detto, in caso di assenza LI ha assunto pienamente la funzione di Agente contabile, ivi comprese le relative responsabilità.
Non pare altresì condivisibile il riferimento alla necessità di dare continuità, e dunque di assenza di potere decisionale, tenuto conto che la gestione economale si caratterizza proprio per la funzione di effettuazione di spese minute per far fronte alle quali non è possibile ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.
Resta dunque ferma la necessità pertinenza della singola spesa da effettuarsi con il fondo economale, ciò anche nelle ipotesi in cui la stessa sia stata già autorizzata dai propri predecessori.
9.a Venendo alle singole contestazioni del Magistrato deferente, osserva il Collegio che i buoni economali n.ri 94 e 104 riportano come causale Spese per i festeggiamenti del Santo Patrono di LL, adottate sulla base di richiesta del Sindaco, consistenti in alimenti da pasticceria, nonché bibite, piatti e bicchieri istituzionali.
Al riguardo, osserva il Collegio che il citato art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento del servizio economale prevede tra le spese effettuabili con il Fondo economale, quelle cerimonie e ricevimenti precisato se si tratti di eventi di natura civile o religiosa.
Pertanto, si ritiene che vada escluso ogni addebito di tale spesa, in ragione del carattere non univoco del Regolamento economale.
9.b Con riferimento ai buoni economali n.125, 126 e 127, trattasi di spese sostenute in occasione per i adottate sulla base di richiesta del Sindaco, consistenti in consumazioni presso ristoranti e acquisto bevande e bicchieri.
Con riferimento a tali spese, autorizzazione rilasciata ad un privato per lo svolgimento di uno spettacolo in data 29.08.2024 e la comunicazione di rinvio a data da destinarsi a firma no per il 23.08.2024.
Ciò posto, osserva il Collegio che mentre le spese relative ai buoni economali n. 125 e n.127 paiono riferirsi alla preparazione di un rinfresco riguarda la consumazione di un pranzo in data 29 agosto 2024 presso il Ristorante il Giardino, come da scontrino rilasciato dalla struttura in cui sono registrati n.4 coperti.
Al riguardo, non sono stati forniti elementi conoscitivi in merito ai partecipanti al pranzo tenutisi, secondo quanto affermato dalla richiesta del Sindaco, in occasione dei festeggiamenti per il Crocifisso della Foce del Varano del 29 agosto 2024.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che le spese relative ai buoni economali n.125 e n.127 non possano essere addebitate al Vice-economo in quella relativa al buono n.126, in assenza di elementi in grado di verificare non può essere ammessa a discarico, con conseguente addebito a carico del Vice-economo.
10. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, va dichiarata la irregolarità del conto giudiziale per i motivi sopra sviluppati, con addebito al Viceeconomo LI .
gennaio 2025 anticipatagli a titolo di disponibilità del fondo economale annuale gestito.
11. La declaratoria di irregolarità con addebito comporta che il ViceEconomo sia condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio n.37966,
- dichiara irregolare il conto n. 22189 del Comune di LL (FG)
4, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna CE LI, in qualità di agente contabile, al 88,00 (ottantotto/00), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio dell 2026.
IL PRESIDENTE
Andrea OS A