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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1299/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rugantino Parte_1 C.F._1
Marcantoni
- ricorrente
contro
Controparte_1
- resistente contumace
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 21/1/2025, “1) Il figlio minore è affidato in via super esclusiva alla madre, la quale potrà prendere per senza ER ER necessità di accordarsi con il padre, anche le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). In difetto, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non venga accolta tale
1 domanda, si chiede che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla madre Punto 2) Il ER figlio minore è collocato presso la madre la quale continuerà ad abitare nell'abitazione sita ER in Pisa, Via Cutro n.4; Punto 3) la signora , in qualità di genitore affidatario Parte_1 potrà adottare ogni decisione inerente al figlio, anche quelle di maggiore interesse per il suo futuro
o la sua salute senza consultare e senza avere il consenso di Controparte_1
; Punto 4) il padre potrà vedere per un giorno alla settimana e quello stesso
[...] ER giorno dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le 20.00; Punto 5) potrà ER stare con il padre un fine settimana al mese dalle ore 11.00 (quando il padre lo preleverà presso
l'abitazione della madre) del sabato fino alle ore 19.00 della domenica (quando il padre dovrà riportarlo presso l'abitazione della madre). Il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 6) Le festività (Natale, Pasqua, compleanno) saranno trascorse, in maniera alternata, dal minore con un genitore e con l'altro: per quanto riguarda il prossimo Natale, ER starà con la madre dal 24 dicembre 2024 al 29 dicembre 2024 e con il padre dal 30 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 (dalle 11.00 di ogni giorno alle 20.00 del giorno stesso, quando il padre dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna), senza pernottamento. Il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 7) Durante le vacanze estive il bimbo potrà stare con il padre per 15 giorni consecutivi (dalle 11.00 di ogni giorno alle 20.00 del giorno stesso, quando il padre dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna). Il periodo di 15 giorni in cui il signor
terrà il bimbo dovrà essere comunicato alla madre con Controparte_1 un periodo di preavviso di almeno un mese. Nello stesso periodo di preavviso il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 8) Il padre non potrà portare ER all'estero, per tale ragione la madre nega il rilascio del passaporto al figlio . Con vittoria di ER spese e compensi di avvocato oltre accessori”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 2/5/2024, la SI.ra ha chiesto, in parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Spezia n. 561/2018,
l'affido esclusivo del figlio minore Persona_2
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio, in data 8/3/2008, con il SI. Controparte_1
dalla cui unione nasceva il figlio affetto da epilessia e da disabilità intellettiva di grado ER
moderato;
- in data 6/12/2011 i due coniugi si separavano e in data 25/7/2018 veniva pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, la sentenza di scioglimento del matrimonio, con la quale si disponeva, tra le
2 condizioni, l'affido condiviso di la regolamentazione del diritto di visita paterno e la ER
corresponsione a carico del SI. di un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio CP_1 pari a € 200,00;
- dalla cessazione del rapporto coniugale, tuttavia, il resistente ha manifestato un totale disinteresse nei confronti del figlio, omettendo sistematicamente di esercitare il diritto di visita, di prendersi cura del minore e di adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
1.2. Ritualmente evocato in giudizio, il SI. non si è costituto;
Controparte_1 pertanto, all'udienza del 18/9/2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. All'udienza del 14/1/2025, il Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, ha proceduto all'ascolto del minore ER
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21/1/2025, la ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore.
All'udienza del 28/3/2025, scaduti i termini ex art. 189 c.p.c. assegnati con ordinanza del 16/1/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
************
2. In diritto
Sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore in favore della madre, SI.ra in quanto soluzione Persona_2 Parte_1 maggiormente rispondente al preminente interesse del minore e idonea a garantirgli una tutela piena ed effettiva.
2.1. Mette conto rammentare che l'istituto dell'affido può essere declinato dal Giudice, secondo la modalità più pertinente, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., e quindi anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato (Cass. civ. n. 29999/2020), laddove emerga la “totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo” (cfr. Cass. civ. n. 977/2017).
Inoltre, l'individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base ad “un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali (…) la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 28244/2019).
3 2.2. L'istruttoria svolta, articolatasi nell'acquisizione di documentazione, relazioni dei Servizi Sociali
e audizione del minore – non assumendo rilevanza ai fini del deciderei capitoli di prova orale richiesti dalla ricorrente –, ha fatto emergere gravi carenze nelle capacità genitoriali del SI. . CP_1
In particolare, risulta accertato che il padre ha da tempo interrotto ogni forma di relazione stabile e continuativa con il figlio, limitandosi a contatti telefonici sporadici in occasioni eccezionali, evitando qualsiasi forma di dialogo e collaborazione con la madre e disattendendo sistematicamente anche l'obbligo di mantenimento, nonostante la particolare vulnerabilità del minore, affetto da epilessia generalizzata, disturbo del neurosviluppo, disabilità intellettiva di grado moderato, disturbo del linguaggio, disprassia motoria e deficit nelle competenze socio-comunicative (cfr. relazione del
30/12/2024).
Invero, il minore ha riferito in sede di audizione di non vedere il padre da lungo tempo e di provare nei suoi confronti sentimenti di disagio e paura, escludendo la volontà di riprendere rapporti di Pers frequentazione (“Il BB non lo vedo. Lui si chiama Lo sento solo per telefono”; “L'ultima volta che l'ho visto era l'anno scorso. L'ho visto quando eravamo a ”; “Non ci vediamo perché non Pt_2 ci voglio andare perché poi mi tratta male, è cattivo con me”; “Quando ci vedevamo non facevamo niente. Lui mi faceva da mangiare. No, non mi farebbe più piacere vederlo il mio BB”, cfr. verbale di udienza del 13/1/2025).
Tali elementi trovano conferma nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 26/11/2024, nella quale si evidenzia la totale assenza di un legame affettivo significativo tra padre e figlio e la percezione negativa che il minore ha del genitore.
Il quadro istruttorio risulta ulteriormente aggravato dal comportamento processuale del resistente, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi, dimostrando un palese disinteresse per la regolamentazione dei rapporti genitoriali e, più in generale, per le esigenze del figlio.
Di contro, la SI.ra è risultata essere per il figlio una figura di riferimento stabile e Parte_1 rassicurante, in grado di garantire un adeguato sostegno affettivo ed educativo. La relazione dei
Servizi Sociali ha evidenziato, infatti, come la madre abbia sviluppato negli anni competenze genitoriali adeguate, mostrandosi capace di rispondere ai bisogni specifici del minore con modalità relazionali idonee e funzionali al suo benessere psico-fisico (“la SI.ra , durante i colloqui, Pt_1 mostra consapevolezza delle difficoltà del figlio e avere sviluppato nel tempo adeguate modalità relazionali per rispondere ai suoi bisogni, sia di cura che affettivi”; e ancora “Nell'incontro madre- figlio è stato possibile osservare la capacità della madre di porsi in relazione al figlio secondo le sue capacità e di fungere da contesto protettivo e normativo per il figlio”, cfr. p. 3, relazione depositata il 26/11/2024).
4 2.3. Alla luce delle superiori considerazioni, appare dunque comprovata l'inidoneità del padre ad assumere un ruolo genitoriale attivo e responsabile, con la conseguenza che, nell'esclusivo interesse del minore, si rende necessaria la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche in relazione alle scelte di maggiore rilevanza riguardanti residenza abituale, salute, educazione, istruzione e rilascio di documenti validi per l'espatrio.
In tale contesto, non solo l'affidamento condiviso, ma anche quello esclusivo risulterebbero inadeguati, richiedendosi l'adozione della misura dell'affidamento c.d. “super-esclusivo”, quale unico strumento idoneo a garantire al minore una gestione delle decisioni rapide ed efficienti, nell'assenza di qualsivoglia dialogo e collaborazione con il genitore non affidatario.
2.4. In relazione alle frequentazioni tra padre e figlio, considerata la prolungata interruzione dei rapporti e il rifiuto manifestato dal minore, si ritiene opportuno disporre la sospensione degli incontri diretti, prevedendo che un eventuale percorso di riavvicinamento possa avvenire esclusivamente su iniziativa del padre e sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Qualora il padre intenda riprendere contatti con il figlio, le visite dovranno avvenire in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la vigilanza dei predetti Servizi, a garanzia della tutela psico- emotiva del minore e in conformità al principio della bigenitorialità, che non può tuttavia prescindere dal rispetto delle condizioni concrete e delle esigenze di protezione del minore stesso.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in assenza di nota spese, con applicazione dei valori minimi per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso, avuto riguardo dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Spezia n. 561/2018, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo di alla madre Persona_2 Parte_1
che lo terrà collocato anche, ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà
[...] in via esclusiva ex art. 337-quatrer, co. 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
- dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlio in attesa che il padre si attivi presso i Servizi
Sociali del territorio competenti al fine di avviare un percorso di riavvicinamento al figlio minore;
5 qualora il padre intenda riavvicinarsi al figlio, lo stesso potrà vedere il figlio soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali del territorio;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di introduzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1299/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rugantino Parte_1 C.F._1
Marcantoni
- ricorrente
contro
Controparte_1
- resistente contumace
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 21/1/2025, “1) Il figlio minore è affidato in via super esclusiva alla madre, la quale potrà prendere per senza ER ER necessità di accordarsi con il padre, anche le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). In difetto, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non venga accolta tale
1 domanda, si chiede che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla madre Punto 2) Il ER figlio minore è collocato presso la madre la quale continuerà ad abitare nell'abitazione sita ER in Pisa, Via Cutro n.4; Punto 3) la signora , in qualità di genitore affidatario Parte_1 potrà adottare ogni decisione inerente al figlio, anche quelle di maggiore interesse per il suo futuro
o la sua salute senza consultare e senza avere il consenso di Controparte_1
; Punto 4) il padre potrà vedere per un giorno alla settimana e quello stesso
[...] ER giorno dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le 20.00; Punto 5) potrà ER stare con il padre un fine settimana al mese dalle ore 11.00 (quando il padre lo preleverà presso
l'abitazione della madre) del sabato fino alle ore 19.00 della domenica (quando il padre dovrà riportarlo presso l'abitazione della madre). Il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 6) Le festività (Natale, Pasqua, compleanno) saranno trascorse, in maniera alternata, dal minore con un genitore e con l'altro: per quanto riguarda il prossimo Natale, ER starà con la madre dal 24 dicembre 2024 al 29 dicembre 2024 e con il padre dal 30 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 (dalle 11.00 di ogni giorno alle 20.00 del giorno stesso, quando il padre dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna), senza pernottamento. Il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 7) Durante le vacanze estive il bimbo potrà stare con il padre per 15 giorni consecutivi (dalle 11.00 di ogni giorno alle 20.00 del giorno stesso, quando il padre dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna). Il periodo di 15 giorni in cui il signor
terrà il bimbo dovrà essere comunicato alla madre con Controparte_1 un periodo di preavviso di almeno un mese. Nello stesso periodo di preavviso il padre dovrà comunicare alla madre dove intende portare il bimbo;
Punto 8) Il padre non potrà portare ER all'estero, per tale ragione la madre nega il rilascio del passaporto al figlio . Con vittoria di ER spese e compensi di avvocato oltre accessori”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 2/5/2024, la SI.ra ha chiesto, in parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Spezia n. 561/2018,
l'affido esclusivo del figlio minore Persona_2
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio, in data 8/3/2008, con il SI. Controparte_1
dalla cui unione nasceva il figlio affetto da epilessia e da disabilità intellettiva di grado ER
moderato;
- in data 6/12/2011 i due coniugi si separavano e in data 25/7/2018 veniva pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, la sentenza di scioglimento del matrimonio, con la quale si disponeva, tra le
2 condizioni, l'affido condiviso di la regolamentazione del diritto di visita paterno e la ER
corresponsione a carico del SI. di un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio CP_1 pari a € 200,00;
- dalla cessazione del rapporto coniugale, tuttavia, il resistente ha manifestato un totale disinteresse nei confronti del figlio, omettendo sistematicamente di esercitare il diritto di visita, di prendersi cura del minore e di adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
1.2. Ritualmente evocato in giudizio, il SI. non si è costituto;
Controparte_1 pertanto, all'udienza del 18/9/2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. All'udienza del 14/1/2025, il Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, ha proceduto all'ascolto del minore ER
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21/1/2025, la ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore.
All'udienza del 28/3/2025, scaduti i termini ex art. 189 c.p.c. assegnati con ordinanza del 16/1/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
************
2. In diritto
Sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'affido c.d. “super-esclusivo” del minore in favore della madre, SI.ra in quanto soluzione Persona_2 Parte_1 maggiormente rispondente al preminente interesse del minore e idonea a garantirgli una tutela piena ed effettiva.
2.1. Mette conto rammentare che l'istituto dell'affido può essere declinato dal Giudice, secondo la modalità più pertinente, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., e quindi anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato (Cass. civ. n. 29999/2020), laddove emerga la “totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo” (cfr. Cass. civ. n. 977/2017).
Inoltre, l'individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base ad “un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali (…) la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 28244/2019).
3 2.2. L'istruttoria svolta, articolatasi nell'acquisizione di documentazione, relazioni dei Servizi Sociali
e audizione del minore – non assumendo rilevanza ai fini del deciderei capitoli di prova orale richiesti dalla ricorrente –, ha fatto emergere gravi carenze nelle capacità genitoriali del SI. . CP_1
In particolare, risulta accertato che il padre ha da tempo interrotto ogni forma di relazione stabile e continuativa con il figlio, limitandosi a contatti telefonici sporadici in occasioni eccezionali, evitando qualsiasi forma di dialogo e collaborazione con la madre e disattendendo sistematicamente anche l'obbligo di mantenimento, nonostante la particolare vulnerabilità del minore, affetto da epilessia generalizzata, disturbo del neurosviluppo, disabilità intellettiva di grado moderato, disturbo del linguaggio, disprassia motoria e deficit nelle competenze socio-comunicative (cfr. relazione del
30/12/2024).
Invero, il minore ha riferito in sede di audizione di non vedere il padre da lungo tempo e di provare nei suoi confronti sentimenti di disagio e paura, escludendo la volontà di riprendere rapporti di Pers frequentazione (“Il BB non lo vedo. Lui si chiama Lo sento solo per telefono”; “L'ultima volta che l'ho visto era l'anno scorso. L'ho visto quando eravamo a ”; “Non ci vediamo perché non Pt_2 ci voglio andare perché poi mi tratta male, è cattivo con me”; “Quando ci vedevamo non facevamo niente. Lui mi faceva da mangiare. No, non mi farebbe più piacere vederlo il mio BB”, cfr. verbale di udienza del 13/1/2025).
Tali elementi trovano conferma nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 26/11/2024, nella quale si evidenzia la totale assenza di un legame affettivo significativo tra padre e figlio e la percezione negativa che il minore ha del genitore.
Il quadro istruttorio risulta ulteriormente aggravato dal comportamento processuale del resistente, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi, dimostrando un palese disinteresse per la regolamentazione dei rapporti genitoriali e, più in generale, per le esigenze del figlio.
Di contro, la SI.ra è risultata essere per il figlio una figura di riferimento stabile e Parte_1 rassicurante, in grado di garantire un adeguato sostegno affettivo ed educativo. La relazione dei
Servizi Sociali ha evidenziato, infatti, come la madre abbia sviluppato negli anni competenze genitoriali adeguate, mostrandosi capace di rispondere ai bisogni specifici del minore con modalità relazionali idonee e funzionali al suo benessere psico-fisico (“la SI.ra , durante i colloqui, Pt_1 mostra consapevolezza delle difficoltà del figlio e avere sviluppato nel tempo adeguate modalità relazionali per rispondere ai suoi bisogni, sia di cura che affettivi”; e ancora “Nell'incontro madre- figlio è stato possibile osservare la capacità della madre di porsi in relazione al figlio secondo le sue capacità e di fungere da contesto protettivo e normativo per il figlio”, cfr. p. 3, relazione depositata il 26/11/2024).
4 2.3. Alla luce delle superiori considerazioni, appare dunque comprovata l'inidoneità del padre ad assumere un ruolo genitoriale attivo e responsabile, con la conseguenza che, nell'esclusivo interesse del minore, si rende necessaria la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche in relazione alle scelte di maggiore rilevanza riguardanti residenza abituale, salute, educazione, istruzione e rilascio di documenti validi per l'espatrio.
In tale contesto, non solo l'affidamento condiviso, ma anche quello esclusivo risulterebbero inadeguati, richiedendosi l'adozione della misura dell'affidamento c.d. “super-esclusivo”, quale unico strumento idoneo a garantire al minore una gestione delle decisioni rapide ed efficienti, nell'assenza di qualsivoglia dialogo e collaborazione con il genitore non affidatario.
2.4. In relazione alle frequentazioni tra padre e figlio, considerata la prolungata interruzione dei rapporti e il rifiuto manifestato dal minore, si ritiene opportuno disporre la sospensione degli incontri diretti, prevedendo che un eventuale percorso di riavvicinamento possa avvenire esclusivamente su iniziativa del padre e sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Qualora il padre intenda riprendere contatti con il figlio, le visite dovranno avvenire in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la vigilanza dei predetti Servizi, a garanzia della tutela psico- emotiva del minore e in conformità al principio della bigenitorialità, che non può tuttavia prescindere dal rispetto delle condizioni concrete e delle esigenze di protezione del minore stesso.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in assenza di nota spese, con applicazione dei valori minimi per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso, avuto riguardo dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Spezia n. 561/2018, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo di alla madre Persona_2 Parte_1
che lo terrà collocato anche, ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà
[...] in via esclusiva ex art. 337-quatrer, co. 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
- dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlio in attesa che il padre si attivi presso i Servizi
Sociali del territorio competenti al fine di avviare un percorso di riavvicinamento al figlio minore;
5 qualora il padre intenda riavvicinarsi al figlio, lo stesso potrà vedere il figlio soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali del territorio;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di introduzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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