Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1966, n. 1079
Articolo 1
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5 gennaio 1967
Art. 2.
Agli oneri di lire 25 milioni e lire 50 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1967