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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
All'esito dell'udienza cartolare del 8.4.2025;
dato atto della rinuncia agli atti della lite depositata, in via telematica, dal difensore di parte
CP_ attrice, corredata di firma digitale del legale rappresentante della . nonché CP_1
dalla Morte dei Paschi di Siena s.p.a.;
considerato tuttavia che, nella rinuncia depositata, le parti non hanno regolamentato le spese di lite le quali, pertanto, ai sensi dell'art. 306 co. 4 c.p.c. vanno poste a carico del rinunciante,
dunque di parte attrice;
ritenuto pertanto che possano applicarsi i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, dunque sino alla fase istruttoria;
Visto l'art.306 c.p.c.
dichiara
estinto il giudizio.
condanna parte rinunciante, alla refusione delle spese processuali in Controparte_3
favore di che si liquidano in € 2.356,00 per onorari, oltre Controparte_4
spese generali ed accessori di legge.
La Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Terza Sezione Civile
All'esito dell'udienza cartolare del 8.4.2025;
dato atto della rinuncia agli atti della lite depositata, in via telematica, dal difensore di parte
CP_ attrice, corredata di firma digitale del legale rappresentante della . nonché CP_1
dalla Morte dei Paschi di Siena s.p.a.;
considerato tuttavia che, nella rinuncia depositata, le parti non hanno regolamentato le spese di lite le quali, pertanto, ai sensi dell'art. 306 co. 4 c.p.c. vanno poste a carico del rinunciante,
dunque di parte attrice;
ritenuto pertanto che possano applicarsi i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, dunque sino alla fase istruttoria;
Visto l'art.306 c.p.c.
dichiara
estinto il giudizio.
condanna parte rinunciante, alla refusione delle spese processuali in Controparte_3
favore di che si liquidano in € 2.356,00 per onorari, oltre Controparte_4
spese generali ed accessori di legge.
La Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel