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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 9509/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Carola Pipitone ed Eugenio Pollastro;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 22.02.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L118/71, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 74%, a far data dalla domanda amministrativa del 26.7.2022.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto condannato all'erogazione dell'assegno di invalidità CP_1
ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , CP_1 all'erogazione dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda del 26.7.2022.
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 9509/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Carola Pipitone ed Eugenio Pollastro;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 22.02.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L118/71, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 74%, a far data dalla domanda amministrativa del 26.7.2022.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto condannato all'erogazione dell'assegno di invalidità CP_1
ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , CP_1 all'erogazione dell'assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda del 26.7.2022.
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio