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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2612/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMONARI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO CARLO Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Responsabilità ex art. 2051 c.c.– accoglimento
Risarcimento dei danni
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'inquadramento giuridico e gli oneri probatori ...................................................................... 2
3. La ricostruzione dell'evento. ..................................................................................................... 3
4. La liquidazione dei danni .......................................................................................................... 5
5. Le spese di lite........................................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 novembre 2023, ha Parte_1
chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del CP_1
nella verificazione del sinistro avvenuto il 22 settembre del 2022. L'attrice espone
[...]
infatti che, transitando sulla Via Cristoforo Colombo con direzione Poste (Via Valle Mandura) –
Piazzetta Via Borgo Fiocinini, era caduta a terra, a causa di una buca sul manto stradale;
agisce quindi chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_1
nell'atto di citazione in euro 120.690,50. All'esito del giudizio ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectisaccertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del , ex art.2051 c.c., nella causazione del sinistro Controparte_1
di cui è causa e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento in Controparte_1
favore di parte attrice di tutti i danni patiti a seguito del sinistro di cui all'oggetto, danni che si quantificano, seguendo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (in vigore al momento della verificazione del sinistro); in € 792,00 per ITT per 8 gg;
€ 2.227,50 per ITP al 75% per 30gg; €
2.227,50 ITP al 50% per 45gg; in € 49.505,00 per danno biologico del 23%; € 19.306,95 per incremento della sofferenza soggettiva presumibile dall'entità del danno subito ma anche evidenziato dalle cartelle cliniche prodotte in atti;
€ 17.822,00 per personalizzazione del danno;
€
1.220,00 per spese mediche e così complessivamente € 93.100,95 o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse provata nel corso di causa, oltre interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Il ha chiesto il rigetto della domanda, negando la responsabilità dell'Ente Controparte_1
nella causazione dell'evento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u.; all'udienza del 22/05/2025 è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'inquadramento giuridico e gli oneri probatori
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
2 prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6651 del
09/03/2020).
Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che “la responsabilità ex art.
2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Dunque, il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito: solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.
3. La ricostruzione dell'evento.
L'esistenza del rapporto di custodia non è contestata.
Il , quale proprietario del demanio stradale, è astrattamente responsabile Controparte_1
dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze di una strada aperta al pubblico transito.
3 Anche il profilo del danno risulta provato, all'esito della c.t.u. svolta in corso di causa, posto che la consulente ha verificato la compatibilità della caduta con il danno riportato dall'attrice.
Sotto il profilo del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, è evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte: sotto questo profilo, la giurisprudenza precisa che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ.,
Sez. III, 09/05/2024, n. 12663).
L'evento della caduta risulta provato a seguito della prova orale svolta in corso di causa.
La teste indifferente ai fatti di causa e che ha mostrato di ricordare l'evento al Testimone_1
quale ha assistito, ha ricordato che “ percorreva, a piedi, la strada Parte_1
perpendicolare alla mia e veniva dalla mia sinistra;
È vero che all'altezza del civico 1 della Via
Colombo vedevo la cadere rovinosamente a terra e che la soccorrevo”. La teste ha Pt_1
assistito all'evento in quanto “io e la ci trovavamo all'angolo di strade perpendicolari e Pt_1
per questo ci siamo viste e salutate”.
Ciò posto in ordine alla prova tra la cosa in custodia e l'evento che ha originato il danno, il non ha fornito la prova liberatoria, a ciò non bastando che l'avvallamento fosse CP_1
percepibile per la sua dimensione e per l'orario diurno in cui è avvenuto l'incidente.
Il non ha provato il caso fortuito, che ha indicato nella condotta anomala della CP_1
danneggiata, consistita nel non avere evitato l'avvallamento visibile, nell'essersi la Pt_1
distratta a salutare la e nel non aver transitato sul marciapiede. Come chiarito dalla Tes_1
4 Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”. (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Dalle fotografie in atti risulta che l'avvallamento della strada non era visibile: essendo la strada tutta caratterizzata da crepe e piccole aperture sull'asfalto e l'avvallamento più profondo – ove
è avvenuta la caduta – non presentava differenze di colore significative, sicché non era facilmente percepibile, soprattutto da persone in età avanzata come Parte_1
Quanto al saluto alla non può integrare il fortuito la mera circostanza di avere distolto lo Tes_1
sguardo dalla strada per qualche secondo, non essendo emersa una condotta anomala o imprevista ed imprevedibile e non potendo esigere che chi transiti su una pubblica via debba avere lo sguardo fisso sul manto stradale onde evitarne le insidie, che invece spetta al custode controllare, come confermato dalla circostanza che il ha successivamente Controparte_1
riparato la strada (cfr. testimonianza di . Testimone_1
Neppure può costituire caso fortuito la circostanza che abbia deciso di Parte_1
transitare sulla strada (in assenza di divieti), se si considera che quello attiguo non ha le sembianze di un marciapiede ma piuttosto di un'area privata, vista anche la presenza di paletti
(cfr. doc. 8 di parte attrice nonché le dichiarazioni della teste “È vero che è presente un Tes_1
marciapiede, ma è piccolissimo e finisce proprio all'angolo di una casa, per cui appare riservato proprio a quella abitazione”).
Difetta dunque la prova di un elemento di eccezionalità idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito dagli attori.
4. La liquidazione dei danni
5 Venendo alle lesioni, la c.t.u. nominata, dott.ssa ha riconosciuto “la sussistenza del Persona_1
nesso di causalità materiale fra il sinistro occorso in data 29 settembre 2022 e le lesioni patite dalla sig.ra riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed Parte_1
esclusiva delle menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale effettuata in data 18 novembre 2024”.
La consulente ha spiegato, nell'elaborato i cui risultati questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione sanitaria in atti, che “la sollecitazione traumatica occorsa nell'evento in esame risulta adeguata, in termini di idoneità lesiva, per tipologia, intensità e distrettualità dell'energia meccanica applicata, all'induzione di traumatismo fratturativo di tipo scomposto di testa e collo dell'omero prossimale destro”.
Tali lesioni implicano che abbia certamente patito un danno. Parte_1
Va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e
26975), il danno non patrimoniale è stato “ripensato” in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Il danno biologico costituisce una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del d.lgs. n. 209 del
7/9/2005 (cd. Codice delle assicurazioni): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8532 del
06/05/2020).
6 Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
Alla luce del danno individuato dal c.t.u., va anzitutto riconosciuta a la Parte_1
somma di euro 6.095,00 per inabilità temporanea (totale per 8 giorni, euro 920,00 parziale al
75% per 30 giorni, euro 2.587,50; temporanea parziale al 50% per 45 giorni euro 2.587,50).
Alla luce degli accertamenti esperiti e del quadro menomativo acclarato, il danno biologico permanente va quantificato nella misura del 23 %, tenuto conto anche della documentazione allegata da parte convenuta circa la pregressa condizione di salute del Pt_1
Applicando il punto base per l'età del danneggiato (81 anni), si perviene a quantificare il danno biologico permanente in euro 57.538,00 (il punto base è pari a 4.169,39).
7 Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale e alla personalizzazione, dovendosi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico- relazionale) con il danno morale.
Come accennato, la Suprema Corte ha poi chiarito che, premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo “e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del10/11/2020).
La difesa di parte attrice non ha versato in atti – tempestivamente ossia nel ricorso introduttivo
– elementi che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale ed è per tale ragione che non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, posto che sul punto parte attrice pare sovrapporre i profili del danno morale e quello della personalizzazione.
Anche sotto questo profilo, pur avendola richiesta, parte attrice non ha effettuato specifiche allegazioni in tema di personalizzazione. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che essa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. In buona sostanza, gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute a le spese mediche Parte_1
sostenute in conseguenza del sinistro, documentate per euro 1.220,00 per una perizia preliminare al giudizio.
I danni subiti da vanno quindi quantificati in euro 64.853,00. Parte_1
8 Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro, liquidato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (settembre
2022: euro 60.666,98) e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 70.303,32.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.900,00 per fase di studio, euro 1.200,00 per fase introduttiva, euro
4.200,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.200,00 per fase decisoria).
Risultando la parte attrice vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte convenuta va condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite (Cass. Civ., Sez. III,
26.5.2023, n. 14688), senza applicazione di alcuna dimidiazione (Cass. Civ., Sez. VI, 19.1.2021, n.
777).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
così dispone:
a) accoglie la domanda e, quindi, dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 70.303,32, oltre interessi Parte_1
dalla presente sentenza al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna il alla rifusione in favore dello Stato Controparte_1
delle spese di lite della parte ammessa al patrocinio gratuito, che liquida in complessivi
9 euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
c) pone le spese di c.t.u. a carico del . Controparte_1
Ferrara, 20 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2612/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMONARI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO CARLO Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Responsabilità ex art. 2051 c.c.– accoglimento
Risarcimento dei danni
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'inquadramento giuridico e gli oneri probatori ...................................................................... 2
3. La ricostruzione dell'evento. ..................................................................................................... 3
4. La liquidazione dei danni .......................................................................................................... 5
5. Le spese di lite........................................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 novembre 2023, ha Parte_1
chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del CP_1
nella verificazione del sinistro avvenuto il 22 settembre del 2022. L'attrice espone
[...]
infatti che, transitando sulla Via Cristoforo Colombo con direzione Poste (Via Valle Mandura) –
Piazzetta Via Borgo Fiocinini, era caduta a terra, a causa di una buca sul manto stradale;
agisce quindi chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni, quantificati Controparte_1
nell'atto di citazione in euro 120.690,50. All'esito del giudizio ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectisaccertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del , ex art.2051 c.c., nella causazione del sinistro Controparte_1
di cui è causa e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento in Controparte_1
favore di parte attrice di tutti i danni patiti a seguito del sinistro di cui all'oggetto, danni che si quantificano, seguendo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (in vigore al momento della verificazione del sinistro); in € 792,00 per ITT per 8 gg;
€ 2.227,50 per ITP al 75% per 30gg; €
2.227,50 ITP al 50% per 45gg; in € 49.505,00 per danno biologico del 23%; € 19.306,95 per incremento della sofferenza soggettiva presumibile dall'entità del danno subito ma anche evidenziato dalle cartelle cliniche prodotte in atti;
€ 17.822,00 per personalizzazione del danno;
€
1.220,00 per spese mediche e così complessivamente € 93.100,95 o nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse provata nel corso di causa, oltre interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Il ha chiesto il rigetto della domanda, negando la responsabilità dell'Ente Controparte_1
nella causazione dell'evento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u.; all'udienza del 22/05/2025 è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'inquadramento giuridico e gli oneri probatori
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
2 prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6651 del
09/03/2020).
Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che “la responsabilità ex art.
2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Dunque, il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito: solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.
3. La ricostruzione dell'evento.
L'esistenza del rapporto di custodia non è contestata.
Il , quale proprietario del demanio stradale, è astrattamente responsabile Controparte_1
dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze di una strada aperta al pubblico transito.
3 Anche il profilo del danno risulta provato, all'esito della c.t.u. svolta in corso di causa, posto che la consulente ha verificato la compatibilità della caduta con il danno riportato dall'attrice.
Sotto il profilo del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, è evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte: sotto questo profilo, la giurisprudenza precisa che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ.,
Sez. III, 09/05/2024, n. 12663).
L'evento della caduta risulta provato a seguito della prova orale svolta in corso di causa.
La teste indifferente ai fatti di causa e che ha mostrato di ricordare l'evento al Testimone_1
quale ha assistito, ha ricordato che “ percorreva, a piedi, la strada Parte_1
perpendicolare alla mia e veniva dalla mia sinistra;
È vero che all'altezza del civico 1 della Via
Colombo vedevo la cadere rovinosamente a terra e che la soccorrevo”. La teste ha Pt_1
assistito all'evento in quanto “io e la ci trovavamo all'angolo di strade perpendicolari e Pt_1
per questo ci siamo viste e salutate”.
Ciò posto in ordine alla prova tra la cosa in custodia e l'evento che ha originato il danno, il non ha fornito la prova liberatoria, a ciò non bastando che l'avvallamento fosse CP_1
percepibile per la sua dimensione e per l'orario diurno in cui è avvenuto l'incidente.
Il non ha provato il caso fortuito, che ha indicato nella condotta anomala della CP_1
danneggiata, consistita nel non avere evitato l'avvallamento visibile, nell'essersi la Pt_1
distratta a salutare la e nel non aver transitato sul marciapiede. Come chiarito dalla Tes_1
4 Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”. (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Dalle fotografie in atti risulta che l'avvallamento della strada non era visibile: essendo la strada tutta caratterizzata da crepe e piccole aperture sull'asfalto e l'avvallamento più profondo – ove
è avvenuta la caduta – non presentava differenze di colore significative, sicché non era facilmente percepibile, soprattutto da persone in età avanzata come Parte_1
Quanto al saluto alla non può integrare il fortuito la mera circostanza di avere distolto lo Tes_1
sguardo dalla strada per qualche secondo, non essendo emersa una condotta anomala o imprevista ed imprevedibile e non potendo esigere che chi transiti su una pubblica via debba avere lo sguardo fisso sul manto stradale onde evitarne le insidie, che invece spetta al custode controllare, come confermato dalla circostanza che il ha successivamente Controparte_1
riparato la strada (cfr. testimonianza di . Testimone_1
Neppure può costituire caso fortuito la circostanza che abbia deciso di Parte_1
transitare sulla strada (in assenza di divieti), se si considera che quello attiguo non ha le sembianze di un marciapiede ma piuttosto di un'area privata, vista anche la presenza di paletti
(cfr. doc. 8 di parte attrice nonché le dichiarazioni della teste “È vero che è presente un Tes_1
marciapiede, ma è piccolissimo e finisce proprio all'angolo di una casa, per cui appare riservato proprio a quella abitazione”).
Difetta dunque la prova di un elemento di eccezionalità idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito dagli attori.
4. La liquidazione dei danni
5 Venendo alle lesioni, la c.t.u. nominata, dott.ssa ha riconosciuto “la sussistenza del Persona_1
nesso di causalità materiale fra il sinistro occorso in data 29 settembre 2022 e le lesioni patite dalla sig.ra riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed Parte_1
esclusiva delle menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale effettuata in data 18 novembre 2024”.
La consulente ha spiegato, nell'elaborato i cui risultati questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione sanitaria in atti, che “la sollecitazione traumatica occorsa nell'evento in esame risulta adeguata, in termini di idoneità lesiva, per tipologia, intensità e distrettualità dell'energia meccanica applicata, all'induzione di traumatismo fratturativo di tipo scomposto di testa e collo dell'omero prossimale destro”.
Tali lesioni implicano che abbia certamente patito un danno. Parte_1
Va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e
26975), il danno non patrimoniale è stato “ripensato” in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Il danno biologico costituisce una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del d.lgs. n. 209 del
7/9/2005 (cd. Codice delle assicurazioni): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8532 del
06/05/2020).
6 Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
Alla luce del danno individuato dal c.t.u., va anzitutto riconosciuta a la Parte_1
somma di euro 6.095,00 per inabilità temporanea (totale per 8 giorni, euro 920,00 parziale al
75% per 30 giorni, euro 2.587,50; temporanea parziale al 50% per 45 giorni euro 2.587,50).
Alla luce degli accertamenti esperiti e del quadro menomativo acclarato, il danno biologico permanente va quantificato nella misura del 23 %, tenuto conto anche della documentazione allegata da parte convenuta circa la pregressa condizione di salute del Pt_1
Applicando il punto base per l'età del danneggiato (81 anni), si perviene a quantificare il danno biologico permanente in euro 57.538,00 (il punto base è pari a 4.169,39).
7 Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale e alla personalizzazione, dovendosi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico- relazionale) con il danno morale.
Come accennato, la Suprema Corte ha poi chiarito che, premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo “e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del10/11/2020).
La difesa di parte attrice non ha versato in atti – tempestivamente ossia nel ricorso introduttivo
– elementi che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale ed è per tale ragione che non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, posto che sul punto parte attrice pare sovrapporre i profili del danno morale e quello della personalizzazione.
Anche sotto questo profilo, pur avendola richiesta, parte attrice non ha effettuato specifiche allegazioni in tema di personalizzazione. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che essa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. In buona sostanza, gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute a le spese mediche Parte_1
sostenute in conseguenza del sinistro, documentate per euro 1.220,00 per una perizia preliminare al giudizio.
I danni subiti da vanno quindi quantificati in euro 64.853,00. Parte_1
8 Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro, liquidato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (settembre
2022: euro 60.666,98) e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 70.303,32.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.900,00 per fase di studio, euro 1.200,00 per fase introduttiva, euro
4.200,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.200,00 per fase decisoria).
Risultando la parte attrice vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte convenuta va condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite (Cass. Civ., Sez. III,
26.5.2023, n. 14688), senza applicazione di alcuna dimidiazione (Cass. Civ., Sez. VI, 19.1.2021, n.
777).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
così dispone:
a) accoglie la domanda e, quindi, dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 70.303,32, oltre interessi Parte_1
dalla presente sentenza al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna il alla rifusione in favore dello Stato Controparte_1
delle spese di lite della parte ammessa al patrocinio gratuito, che liquida in complessivi
9 euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
c) pone le spese di c.t.u. a carico del . Controparte_1
Ferrara, 20 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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