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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1477/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
GIOVANNA NAPPO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio, sito in Marzano di Nola (Av) alla via Crocifisso n. 2;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33643, raccolta 15752, dall'Avv. PAOLA PARENTE, ( ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso notificato in data 25.3.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
12.10.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
1 al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati a mezzo di CTP in € 16.605,74 - arrecati, in conseguenza dell'esondazione dell'alveo San Pietro in data 16.6.2014, al fabbricato di sua proprietà, sito in Pago del Vallo di Lauro (Av) alla via Nazionale n. 1-3, riportato in catasto al foglio
4, p.lla 732 sub 2-7-8. Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua, fango e detriti si era riversata all'interno dell'unità immobiliare raggiungendo, in prossimità del lato ovest e sud, un'altezza di oltre un metro e provocando, altresì, il crollo del muro perimetrale posto lungo il margine sud. A sostegno della pretesa depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. , richiamata in ricorso, nonché visura e planimetrie catastali Persona_2 dell'unità immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio in data 26.1.2022, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale delle Acque in favore del giudice ordinario, sostenendo che l'alveo
San Pietro è un canalone di scolo delle acque meteoriche e, pertanto, di natura non demaniale;
sempre in via preliminare, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio e, in via residuale, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_3
Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi. Nel merito, eccepiva comunque l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, in quanto non supportata da validi elementi probatori, invocando, altresì, il concorso del fatto colposo dell'attore che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini.
Invitate le parti a precisare le conclusioni sulle eccezioni preliminari sollevate dalla veniva CP_1
ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate nuovamente le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente ordinanza.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare la propria incompetenza per materia a decidere la causa, così come eccepito dalla nella propria memoria di costituzione e ribadito anche nelle Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza collegiale di discussione.
Sulla base di quanto dedotto nell'atto introduttivo i danni lamentati sono stati ricondotti all'esondazione dell'alveo San Pietro, situato nelle vicinanze dell'immobile del ricorrente, causata dall'incuria in cui l'alveo si trovava. La parte ricorrente, tuttavia, nell'atto introduttivo non ha specificato il titolo di imputazione delle responsabilità in capo alla limitandosi ad CP_1
aggiungere che la diffida inoltrata al Comune e alla era rimasta vana. CP_1
Anche a seguito dell'eccezione puntuale formulata dalla circa la non demanialità del corso CP_1
d'acqua, non incluso negli elenchi delle acque pubbliche e, comunque, non qualificabile come tale,
2 la ricorrente si è limitata a richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla gestione o manutenzione di opere idrauliche, deducendo che “sono i Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche a decidere in ordini alle controversie connesse al regime delle acque” e che nella specie si verteva in materia di “opera idraulica non tenuta in efficienza”, il che implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A., con conseguente tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
la ricorrente, non ha tuttavia, aggiunto nulla in ordine alle caratteristiche concrte del corso d'acqua, ossia alla sua demanialità, alla sua natura di opera idraulica e alla sua funzione scolante o irriguaovvero ancora ai criteri che ne fanno attribuire la gestione e la responsabilità per la custodia alla CP_1
Orbene, sulla base della prospettazione della domanda le somme richieste alla non sono CP_1
ascrivibili o comunque ricollegabili al governo delle acque pubbliche, né ad apprezzamenti in merito alla progettazione o manutenzione di opere idrauliche o comunque scelte dalla P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque, quanto piuttosto alla tracimazione di canaloni montani insistenti sul territorio comunale, i quali, ricolmi di vegetazione, per le abbondanti piogge, non sono riusciti a contenere le acque piovane, provocando il riversamento dell'acqua accumulata al loro interno sui terreni limitrofi.
D'altro cato, la ricorrente non ha dimostrato che l'alveo San Pietro, situato nelle adiacenze del
Comune di Pago del Vallo di Lauro ha carattere demaniale, né che si tratta di un'opera idraulica creata con funzione scolante o irrigua e che, quindi, almeno per la funzione per cui è stato creato riveste carattere di pubblico interesse e ciò neppure a seguito delle puntuali eccezioni della CP_1
Né tale prova può essere desunta dalla nota della allegata alle memorie difensive depositate CP_1
in data 16.9.2022, atteso che in essa la non ha riconosciuto la natura pubblica del corso CP_1
d'acqua o la propria gestione sul predetto alveo, ma ha solo affermato che la competenza per la valutazione dei danni derivanti dal reticolo idorgrafico del è del Parte_2
Genio Civile.
Ritiene, quindi, il collegio che in siffatta ipotesi non si verta in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 140 del R.D. n. 1775/1933 e in particolare in quelle di cui alla lett. e), che attribuisce al
T.R.A.P. la competenza in ordine alle controversie per risarcimento dei danni “dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. 25.7.1904 n. 523”, annoverandosi tra le acque pubbliche solo quelle che abbiano un'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, atteso che la tracimazione di acqua e detriti da canaloni, dovuta all'insufficiente contenimento delle acque piovane non può assimilarsi all'omessa manutenzione di acque pubbliche o di opere idrauliche, la quale presuppone che i danni siano dipendenti da opere eseguite dalla p.a. riguardo ad acque
3 pubbliche e va necessariamente interpretata sistematicamente ai sensi dell'art. 1 dello stesso R.D., con conseguente competenza del giudice delle acque pubbliche solo ove i danni lamentati siano derivati da un'opera destinata al governo delle acque pubbliche e non semplicemente a contenere, incanalare o regolare liquidi provenienti dalla montagna, come ricorre nel caso in esame in base alla stessa prospettazione della ricorrente.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte, la competenza appartiene al Tribunale
Regionale delle Acque in tutte le ipotesi in cui “l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c…. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle
Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica…” (cfr. Cass., S.U. 23332/2024).
Nel caso di specie, quindi, non ricorre nessuna delle ipotesi anzidette, atteso che l'evento è stato imputato al mancato contenimento dell'acqua piovana da parte del suddetto canale dovuto alle abbondanti piogge primaverili.
Ritiene, quindi, il Collegio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che, anche in aderenza a quanto dedotto concordemente dalle parti, debba essere dichiarata l'incompetenza per materia del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, essendo competente il Tribunale Ordinario di Avellino.
In ordine al governo delle spese, infine, va rilevato che sussistono eccezionali ragioni per un'integrale compensazione, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale civile ordinario di
Avellino;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente
dott. Fulvio Dacomo
4
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1477/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
GIOVANNA NAPPO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio, sito in Marzano di Nola (Av) alla via Crocifisso n. 2;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33643, raccolta 15752, dall'Avv. PAOLA PARENTE, ( ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso notificato in data 25.3.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
12.10.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
1 al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati a mezzo di CTP in € 16.605,74 - arrecati, in conseguenza dell'esondazione dell'alveo San Pietro in data 16.6.2014, al fabbricato di sua proprietà, sito in Pago del Vallo di Lauro (Av) alla via Nazionale n. 1-3, riportato in catasto al foglio
4, p.lla 732 sub 2-7-8. Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua, fango e detriti si era riversata all'interno dell'unità immobiliare raggiungendo, in prossimità del lato ovest e sud, un'altezza di oltre un metro e provocando, altresì, il crollo del muro perimetrale posto lungo il margine sud. A sostegno della pretesa depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. , richiamata in ricorso, nonché visura e planimetrie catastali Persona_2 dell'unità immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio in data 26.1.2022, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale delle Acque in favore del giudice ordinario, sostenendo che l'alveo
San Pietro è un canalone di scolo delle acque meteoriche e, pertanto, di natura non demaniale;
sempre in via preliminare, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio e, in via residuale, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_3
Comune competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi. Nel merito, eccepiva comunque l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, in quanto non supportata da validi elementi probatori, invocando, altresì, il concorso del fatto colposo dell'attore che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini.
Invitate le parti a precisare le conclusioni sulle eccezioni preliminari sollevate dalla veniva CP_1
ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate nuovamente le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente ordinanza.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare la propria incompetenza per materia a decidere la causa, così come eccepito dalla nella propria memoria di costituzione e ribadito anche nelle Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza collegiale di discussione.
Sulla base di quanto dedotto nell'atto introduttivo i danni lamentati sono stati ricondotti all'esondazione dell'alveo San Pietro, situato nelle vicinanze dell'immobile del ricorrente, causata dall'incuria in cui l'alveo si trovava. La parte ricorrente, tuttavia, nell'atto introduttivo non ha specificato il titolo di imputazione delle responsabilità in capo alla limitandosi ad CP_1
aggiungere che la diffida inoltrata al Comune e alla era rimasta vana. CP_1
Anche a seguito dell'eccezione puntuale formulata dalla circa la non demanialità del corso CP_1
d'acqua, non incluso negli elenchi delle acque pubbliche e, comunque, non qualificabile come tale,
2 la ricorrente si è limitata a richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla gestione o manutenzione di opere idrauliche, deducendo che “sono i Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche a decidere in ordini alle controversie connesse al regime delle acque” e che nella specie si verteva in materia di “opera idraulica non tenuta in efficienza”, il che implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A., con conseguente tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
la ricorrente, non ha tuttavia, aggiunto nulla in ordine alle caratteristiche concrte del corso d'acqua, ossia alla sua demanialità, alla sua natura di opera idraulica e alla sua funzione scolante o irriguaovvero ancora ai criteri che ne fanno attribuire la gestione e la responsabilità per la custodia alla CP_1
Orbene, sulla base della prospettazione della domanda le somme richieste alla non sono CP_1
ascrivibili o comunque ricollegabili al governo delle acque pubbliche, né ad apprezzamenti in merito alla progettazione o manutenzione di opere idrauliche o comunque scelte dalla P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque, quanto piuttosto alla tracimazione di canaloni montani insistenti sul territorio comunale, i quali, ricolmi di vegetazione, per le abbondanti piogge, non sono riusciti a contenere le acque piovane, provocando il riversamento dell'acqua accumulata al loro interno sui terreni limitrofi.
D'altro cato, la ricorrente non ha dimostrato che l'alveo San Pietro, situato nelle adiacenze del
Comune di Pago del Vallo di Lauro ha carattere demaniale, né che si tratta di un'opera idraulica creata con funzione scolante o irrigua e che, quindi, almeno per la funzione per cui è stato creato riveste carattere di pubblico interesse e ciò neppure a seguito delle puntuali eccezioni della CP_1
Né tale prova può essere desunta dalla nota della allegata alle memorie difensive depositate CP_1
in data 16.9.2022, atteso che in essa la non ha riconosciuto la natura pubblica del corso CP_1
d'acqua o la propria gestione sul predetto alveo, ma ha solo affermato che la competenza per la valutazione dei danni derivanti dal reticolo idorgrafico del è del Parte_2
Genio Civile.
Ritiene, quindi, il collegio che in siffatta ipotesi non si verta in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 140 del R.D. n. 1775/1933 e in particolare in quelle di cui alla lett. e), che attribuisce al
T.R.A.P. la competenza in ordine alle controversie per risarcimento dei danni “dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. 25.7.1904 n. 523”, annoverandosi tra le acque pubbliche solo quelle che abbiano un'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, atteso che la tracimazione di acqua e detriti da canaloni, dovuta all'insufficiente contenimento delle acque piovane non può assimilarsi all'omessa manutenzione di acque pubbliche o di opere idrauliche, la quale presuppone che i danni siano dipendenti da opere eseguite dalla p.a. riguardo ad acque
3 pubbliche e va necessariamente interpretata sistematicamente ai sensi dell'art. 1 dello stesso R.D., con conseguente competenza del giudice delle acque pubbliche solo ove i danni lamentati siano derivati da un'opera destinata al governo delle acque pubbliche e non semplicemente a contenere, incanalare o regolare liquidi provenienti dalla montagna, come ricorre nel caso in esame in base alla stessa prospettazione della ricorrente.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte, la competenza appartiene al Tribunale
Regionale delle Acque in tutte le ipotesi in cui “l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c…. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle
Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica…” (cfr. Cass., S.U. 23332/2024).
Nel caso di specie, quindi, non ricorre nessuna delle ipotesi anzidette, atteso che l'evento è stato imputato al mancato contenimento dell'acqua piovana da parte del suddetto canale dovuto alle abbondanti piogge primaverili.
Ritiene, quindi, il Collegio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che, anche in aderenza a quanto dedotto concordemente dalle parti, debba essere dichiarata l'incompetenza per materia del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, essendo competente il Tribunale Ordinario di Avellino.
In ordine al governo delle spese, infine, va rilevato che sussistono eccezionali ragioni per un'integrale compensazione, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale civile ordinario di
Avellino;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente
dott. Fulvio Dacomo
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