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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10321/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nato a [...] allo Ionio (CS), il 28/11/1972 (C. F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Professione: agente della Guardia di Finanza con l'Avv. Davide Fortunato e
2) nata a [...], il [...] (C. F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Milano (MI), Via Ponale 66 Professione dipendente in istituto bancario con l'Avv. Davide Fortunato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SS (CS), in data 9 ottobre 2005 (n. 50, parte II, serie A, anno 2005)
□ separati consensualmente come da decreto omologazione n. cronol. 16818/2020 del 22/10/2020 (RG n. 23944/2020)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/9/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Ponale 66 viene assegnata alla Sig.ra che Pt_2 si farà carico integralmente delle spese e degli oneri connessi alla locazione.
2. L'immobile sito in Milano, Via Raffaello Giolli 15, di proprietà dei coniugi -rispettivamente per il 50% della Sig.ra e per il 50% del Sig. rimarrà, sino ad eventuale diverso accordo Pt_2 Pt_1 tra le parti, di proprietà dei ricorrenti: i proventi della locazione così come gli oneri e le spese -quali, a titolo esemplificativo, i canoni di mutuo, le utenze, le spese condominiali ordinarie e le spese condominiali straordinarie- saranno suddivisi tra i coniugi in relazione alle percentuali di proprietà.
3. Il Sig. ha già provveduto in sede di separazione ad asportare dall'abitazione coniugale Pt_1
i propri effetti personali, gli arredi e le suppellettili allo stesso spettanti.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento.
5. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9 ottobre 2005 in SS (CS), trascritto nei registri dello Stato Civile di SS (CS) al n. 50, parte II, serie A, anno 2005 tra e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (CS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nato a [...] allo Ionio (CS), il 28/11/1972 (C. F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Professione: agente della Guardia di Finanza con l'Avv. Davide Fortunato e
2) nata a [...], il [...] (C. F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Milano (MI), Via Ponale 66 Professione dipendente in istituto bancario con l'Avv. Davide Fortunato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SS (CS), in data 9 ottobre 2005 (n. 50, parte II, serie A, anno 2005)
□ separati consensualmente come da decreto omologazione n. cronol. 16818/2020 del 22/10/2020 (RG n. 23944/2020)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/9/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Ponale 66 viene assegnata alla Sig.ra che Pt_2 si farà carico integralmente delle spese e degli oneri connessi alla locazione.
2. L'immobile sito in Milano, Via Raffaello Giolli 15, di proprietà dei coniugi -rispettivamente per il 50% della Sig.ra e per il 50% del Sig. rimarrà, sino ad eventuale diverso accordo Pt_2 Pt_1 tra le parti, di proprietà dei ricorrenti: i proventi della locazione così come gli oneri e le spese -quali, a titolo esemplificativo, i canoni di mutuo, le utenze, le spese condominiali ordinarie e le spese condominiali straordinarie- saranno suddivisi tra i coniugi in relazione alle percentuali di proprietà.
3. Il Sig. ha già provveduto in sede di separazione ad asportare dall'abitazione coniugale Pt_1
i propri effetti personali, gli arredi e le suppellettili allo stesso spettanti.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento.
5. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9 ottobre 2005 in SS (CS), trascritto nei registri dello Stato Civile di SS (CS) al n. 50, parte II, serie A, anno 2005 tra e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (CS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________