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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 13/02/2025 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:
nell'interesse della parte opposta, per delega dell'avv. Marco Rossi, l'avv. Massimiliano Parte_1
Palmieri, il quale si riporta integralmente a tutto quanto indicato negli scritti difensivi depositati ed ai verbali d'udienza che qui si intendono integralmente richiamarti per economia processuale.
Contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e precisa le conclusioni come da comparsa di
Pt_ costituzione e risposta, chiedendone l'integrale accoglimento. Evidenzia che la ha provato Pt_1
documentalmente il credito e la titolarità dello stesso. In punto di disconoscimento si richiama ai rilievi effettuati dalla propria consulente tecnica e ribadisce che il sig. è stato identificato Parte_2 dall'addetto della Class Moto Bergni Srl come risulta dal contratto. Rappresenta inoltre che la
è in possesso di varie informazioni strettamente personali dell'opponente il che fa presumere Pt_1
la presenza personale del sig. e che comunque, qualcuno abbia firmato il contratto a Parte_2
nome del con il suo consenso (v. Trib. Napoli 8/6/2021 n. 5359). Infine rileva che la Parte_2
consulenza tecnica grafologica non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (cfr. tra le tante, App. Catanzaro sent.
n.1462/2020);
per la parte opponente, per delega dell'avv. Leopoldo Di Nanna, l'avv. Gennaro Marco Apicella, il quale chiede l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ovvero il rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla scorta delle risultanze istruttorie ed in particolare della espletata CTU grafologica che ha attestato la falsità della firma sul contratto di fideiussione non riconducibile al sig. e chiede quindi che la causa venga trattenuta Parte_2
in decisione.
Il Giudice
1 Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5134 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_3 C.F._1
Leopoldo Di Nanna (C.F.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
2 Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 784/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord l'08.03.2022 in favore di
[...] per l'importo capitale di euro 40.899,56, oltre interessi e spese, quale debito Controparte_1 residuo del finanziamento n. 10273021993200 stipulato con da Controparte_3 [...]
e da quale coobbligato. CP_4 Parte_3
A fondamento dell'opposizione, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento, negando di conoscere il richiedente ed eccependo, inoltre, la nullità per difetto di Controparte_4 causa del contratto di coobbligazione, nonché l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando in fatto ed in diritto le avverse difese e proponendo istanza di Controparte_1
verificazione della scrittura disconosciuta. Ha, quindi, concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna di al pagamento della Parte_3
somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione con esito negativo, è stato istruito il procedimento di verificazione con espletamento di una c.t.u. grafologica.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di
3 provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di quale mandataria di Controparte_2
al pagamento del debito residuo del finanziamento n. Controparte_1
10273021993200 stipulato da – e quale coobbligato – con Controparte_4 Parte_3
ed in virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto. CP_3
Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni sollevata dall'opponente. Quest'ultimo, la cui sottoscrizione risulta apposta sul contratto di finanziamento quale coobbligato, ha, infatti, tempestivamente disconosciuto, in maniera espressa, puntuale e univoca, la predetta sottoscrizione, negando di aver mai siglato il finanziamento per cui è causa.
A fronte della volontà, manifestata dalla controparte, di avvalersi della scrittura disconosciuta, e dell'istanza di verificazione conseguentemente avanzata, è stato istruito il relativo procedimento, mediante espletamento di una perizia grafologica sull'originale del documento, ed utilizzando quali scritture di comparazione il saggio grafico acquisito dal c.t.u., nonché la firma apposta da
[...]
sulla carta d'identità ed in calce alla procura alle liti per il presente giudizio. Parte_3
Ebbene, la relazione di c.t.u. ha evidenziato che le firme apposte sul contratto di finanziamento in atti non sono riconducibili alla mano genuina di Parte_3
Tale conclusione risulta raggiunta all'esito di un'analisi completa, condotta con un approccio metodologico corretto: il CTU ha, infatti, effettuato l'approfondita disamina comparativa della scrittura in verifica e delle scritture comparative di provenienza certa, presenti in numero congruo, oltre ad acquisire il saggio grafico di Parte_3
Le conclusioni del consulente appaiono coerenti e ben esplicate. L'ausiliario ha, preliminarmente, riscontrato che il documento in verifica non avesse subito alterazioni. Confrontando le scritture in verifica con il saggio grafico del Caporiccio e con le firme autografe apposte dall'opponente sulle scritture di comparazione, ha, poi, individuato con chiarezza i segni caratteristici di entrambe le grafie, sulla scorta di diversi parametri, quali: ductus (ossia fluidità spontanea e personale della
4 Parte firma), (ossia grado di evoluzione grafica, abilità grafomotoria), forma, ritmo, dimensione, direzione e inclinazione, continuità, velocità, pressione e tratto. Ha, altresì, messo in evidenza i piccoli segni e dettagli strutturali delle lettere, tanto delle firme in verifica, quanto delle scritture comparative.
Il consulente ha, quindi, riscontrato una divergenza tra le caratteristiche grafo-motorie delle firme in verifica e quelle delle firme in comparazione, evidenziando i parametri in concreto individuati come difformi.
Questo Giudice ritiene di poter aderire alle risultanze della c.t.u., dal momento che il percorso argomentativo esposto appare scevro da vizi logici, nè emergono errori metodologici, essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata data esaustiva risposta ai quesiti.
Il c.t.u. ha, inoltre, replicato in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni del consulente tecnico della parte opposta. Le argomentazioni del c.t.u. risultano maggiormente attendibili in quanto espressione di una valutazione d'insieme e sistematica delle scritture oggetto di analisi, a fronte dei rilievi del c.t.p. fondati su singoli aspetti o segni.
Logico corollario di quanto esposto è l'inefficacia probatoria del contratto di finanziamento nei confronti di rispetto al quale la pretesa creditoria risulta, pertanto, sfornita di Parte_3
qualsivoglia titolo.
Né elementi indiziari in ordine alla sussistenza del credito, una volta venuto meno il titolo contrattuale, possono ricavarsi aliunde. Dal momento che rispetto al rapporto de quo l'odierno opponente riveste la posizione di coobbligato rispetto all'intestatario del finanziamento, non vi è prova – nè alcuna deduzione in tal senso è stata formulata dall'opposta – che egli abbia beneficiato della somma erogata, nè che abbia dato esecuzione, sia pur parziale, al contratto. Ed invero, non è possibile attribuire univocamente all'odierno opponente, piuttosto che al richiedente il finanziamento gli utilizzi del credito che pure emergono dall'estratto conto. Controparte_4
Neppure assumono rilievo probatorio le informazioni personali relative al in possesso Parte_2
della finanziaria. I dati identificativi della persona, così come quelli concernenti il suo impiego, ben possono essere stati forniti da terzi. Lo stesso dicasi per documenti quali la busta paga o il cud dell'odierno opponente.
In definitiva, una volta accertata la falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, non vi sono ulteriori elementi tali da ricondurre il rapporto stesso all'odierno opponente.
5 Ne consegue il deficit di prova dei fatti costitutivi della pretesa nei confronti di e, Parte_3 dunque, l'infondatezza della domanda.
L'opposizione va, pertanto, accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_3
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta, e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n.
5134 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_3
n. 784/2022;
condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di che qui si Parte_3
liquidano in euro 4.720,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
pone a carico della parte opposta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria De Vivo
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