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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv. C.F._1
Antonella Pannella e Annalisa Pannella del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania C.F._2
Frittella del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
1 “Preso atto della sentenza non definitiva n. 297/2024 pronunciata del
Tribunale di Bologna, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le altre questioni ancora non decise, disporre che:
1. le parti vivranno libere con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, con l'impegno ciascuno di comunicarsi le variazioni di residenza e/o domicilio, nell'esclusivo interesse dei figli;
2. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in Per_1
ossequio a quanto dispone la legge vigente. Ai fini anagrafici, i figli manterranno la residenza presso l'abitazione ove già vivono con la madre, sita nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via Gramsci n.
32, o presso la diversa abitazione ove risiederà la madre;
3. I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore, pur con l'accordo che ogni viaggio all'estero sarà preventivamente concordato;
4. Entrambi i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni relative alla ordinaria e straordinaria amministrazione della vita del figlio minore e si atterranno ad un modello educativo unico e condiviso, onde assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
In ogni caso i genitori collaboreranno fattivamente nelle funzioni di accudimento e cura dei figli e, a tal fine, si impegneranno a ricorrere in via preferenziale all'aiuto e ausilio dell'altro genitore nell'ipotesi in cui il genitore in quel momento collocatario fosse impossibilitato o meramente in difficoltà nel disbrigo, anche quotidiano, di tali funzioni e/o incombenze.
Essi si impegneranno, inoltre, a non ostacolare relazioni significative con la famiglia materna e paterna di origine.
2 Nell'esclusivo interesse dei figli, i genitori si impegnano a mantenere un corretto rapporto, evitando di denigrare in qualsiasi modo la figura del padre e/o della madre, entrambi di pari importanza;
In caso di necessità, i genitori si attiveranno volontariamente con il
Servizio Sociale competente, già incaricato, al fine di individuare percorsi utili a garantire al figlio minorenne una sana crescita psicofisica ed il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché al fine di ottenere indicazioni circa ulteriori percorsi ed interventi utili per i figli ed i genitori;
5. Quanto alle modalità di visita e tenuta del figlio , salvo Per_1
diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti direttamente tra i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi, nonché alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e di tenere con sé a weekend alterni (mantenendo l'alternanza oggi in Per_1
essere) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, oltre
1 pomeriggio infrasettimanale (nella settimana in cui i figli saranno con il padre nel week end) e 2 pomeriggi infrasettimanali (nella settimana in cui i figli non trascorreranno con il padre il week end) giorni che saranno da preventivamente concordarsi tra i genitori, dall'ora di uscita dell'istituto scolastico frequentato, con cena presso lo stesso e possibilità di pernotto qualora i figli lo desiderino;
Durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Natale, con l'Epifania.
I genitori concorderanno tali periodi entro il 10 dicembre di ogni anno.
Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con i figli 3 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua, con il Lunedi
3 dell'Angelo. I genitori concorderanno tali periodi entro il 10 febbraio di ogni anno.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
L'esatta ripartizione delle festività sopra indicata resta così determinata, salvo diversi accordi tra i genitori.
6. Quanto agli impegni extrascolastici, sportivi, ricreativi e ludici dei figli, salvo diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti direttamente tra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, i genitori si alterneranno settimanalmente per accompagnare e andare a riprendere il minore nelle strutture ove verranno svolte dette attività, avendo cura il padre di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna conclusa l'attività.
Il padre, durante il periodo di competenza, avrà cura di accertarsi che i figli siano in possesso di tutto il materiale scolastico e sportivo necessario per svolgere i compiti scolastici ed ogni attività sportiva, extrascolastica, ricreativa e ludica, impegnandosi a riconsegnare alla madre suddetto materiale alla fine del periodo di competenza;
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli
(minore) e (maggiorenne) Persona_2 Persona_3
oggi entrambi non autosufficienti, in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. In ogni caso, il padre non collocatario corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile pari ad € 400,00 (e pertanto € 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ISTAT dall'anno successivo al primo versamento, e ciò con pagamento mediante bonifico bancario sul
4 conto corrente intestato alla signora entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese;
8. I genitori suddivideranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze dei figli, come previste dal Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9/8/2017, ed in particolare:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, prodotti per la cura e l'igiene della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo, i costi di prenotazione palestra). I genitori ripartiranno al 50% tra loro l'attività di accompagnamento e di ritiro dei figli alle attività, così sostenendo ciascuno pari costi e oneri di trasporto. Resta inteso che il genitore impossibilitato ad effettuare tale attività si farà carico del costo di trasporto che non riuscirà ad effettuare direttamente;
spese ludico-ricreativo-culturali, precedute
5 dalla scelta concordata dell'attività (incluse le scelte per l'acquisto delle relative attrezzature, i costi dei biglietti degli eventi
(concerti/mostre/partite/cinema ecc..);
b) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida spese relative a bollo, revisione, tagliando ed alla polizza assicurazione
RCA dei mezzi in utilizzo ai figli (previo accordo tra i genitori circa individuazione della Compagnia di Assicurazione);
c) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) regali compleanni degli amici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, assicurazione annuale inizio anno;
uscite scolastiche senza pernottamento, costi di iscrizione e retta per corsi universitari e specialistici presso Istituti pubblici;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, whatsapp, email) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax, whatsapp, email) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
Le spese straordinarie saranno rimborsate previa esibizione da chi ha anticipato i costi degli scontrini fiscali, ricevute, fatture (con indicazione del codice fiscale dei figli ai fini della corretta
6 deducibilità) o comunque dei documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento in favore dei figli. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il pagamento verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla spesa sostenuta, salvo diversi accordi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9. L'assegno unico INPS in favore della prole ed ogni eventuale agevolazione contributiva, ed ulteriori bonus e benefici verranno percepiti al 100% dalla madre collocataria;
10. con riferimento a tutte le questioni economico-patrimoniali, le parti si dichiarano autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, avendo già provveduto a definire ogni pregressa questione economica tra loro esistente ed ogni pendenza debitoria e creditoria e di non avere quindi nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo;
11. per tutto quanto non espressamente pattuito, che eventualmente si rendesse necessario, i genitori si impegnano a prestare leale collaborazione ed a decidere, di comune accordo, il da farsi ogni qual volta se ne presenti la necessità.
12. Le spese legali vengono compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, Parte_1
premesso che la ricorrente aveva contratto matrimonio con
[...]
7 a Bologna il 3 settembre 2005, che dall'unione Controparte_1
dei coniugi erano nati in data 12 luglio 2006 il figlio ed in Per_3
data 12 febbraio 2009 il figlio , che in data 3 aprile 2018 Per_1
era stata omologata dal Tribunale di Bologna la separazione personale dei coniugi e che sussistevano le condizioni per la pronuncia del divorzio, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con che fosse disposto l'affidamento condiviso ad Controparte_1
entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione prevalente e stabile presso la madre e che fossero modificati, rispetto alle condizioni concordate in sede di separazione, le modalità di visita e di tenuta dei figli minori nonché il contributo al mantenimento degli stessi.
Del procedimento era regolarmente messo a conoscenza il
Pubblico Ministero che, con atto del 14 febbraio 2023, interveniva concludendo per l'accoglimento della domanda.
Con atto depositato il 28 aprile 2023, si costituiva CP_1
chiedendo che il Tribunale pronunciasse la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
che disponesse l'affido condiviso ai genitori dei figli minori
[...]
e e che confermasse quanto stabilito in sede di Per_3 Per_1
separazione, con riferimento sia alle modalità di frequentazione dei figli con i genitori, sia al mantenimento in forma diretta dei minori.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale non era possibile esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente di persona, all'udienza dell'11 gennaio 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia
8 dei difensori ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 297/2024, pubblicata il 25 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna il 3 settembre 2005 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Con separata ordinanza in pari data, il Collegio, ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per la definizione delle questioni accessorie ancora oggetto di controversia, vista la pendenza di trattative tra le parti e confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, fissava un'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., venivano concessi alcuni rinvii, su richiesta dei coniugi, al fine di tentare di definire la controversia in via transattiva. Da ultimo, sempre su concorde richiesta della ricorrente e del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione al Collegio all'udienza del 18 marzo 2025, con la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Essendo già intervenuta la sentenza parziale di divorzio, restano da esaminare le questioni accessorie ancora non decise, sulle quali i coniugi hanno raggiunto un accordo.
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalla ricorrente e dal resistente nelle conclusioni congiunte sopra riportate non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive
9 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore , in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto Per_1
di entrambe le figure genitoriali.
Poiché invece il figlio è divenuto nel frattempo Per_3
maggiorenne, non si pone più alcuna questione per lo stesso in tema di affidamento, collocazione e di frequentazioni genitoriali. Ogni previsione al riguardo concordata dalle parti deve, pertanto, ritenersi riferita al solo figlio minore . Per_1
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente da ed Parte_1 CP_1
[...]
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) prende atto che in base all'accordo fra Parte_1
ed la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio pronunciata con sentenza non definitiva di questo
Tribunale n. 297/2024 è sottoposta alle condizioni concordate dalla ricorrente e dal resistente e sopra riportate;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 13 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
10
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv. C.F._1
Antonella Pannella e Annalisa Pannella del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania C.F._2
Frittella del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
1 “Preso atto della sentenza non definitiva n. 297/2024 pronunciata del
Tribunale di Bologna, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le altre questioni ancora non decise, disporre che:
1. le parti vivranno libere con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, con l'impegno ciascuno di comunicarsi le variazioni di residenza e/o domicilio, nell'esclusivo interesse dei figli;
2. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in Per_1
ossequio a quanto dispone la legge vigente. Ai fini anagrafici, i figli manterranno la residenza presso l'abitazione ove già vivono con la madre, sita nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via Gramsci n.
32, o presso la diversa abitazione ove risiederà la madre;
3. I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore, pur con l'accordo che ogni viaggio all'estero sarà preventivamente concordato;
4. Entrambi i genitori assumeranno congiuntamente le decisioni relative alla ordinaria e straordinaria amministrazione della vita del figlio minore e si atterranno ad un modello educativo unico e condiviso, onde assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
In ogni caso i genitori collaboreranno fattivamente nelle funzioni di accudimento e cura dei figli e, a tal fine, si impegneranno a ricorrere in via preferenziale all'aiuto e ausilio dell'altro genitore nell'ipotesi in cui il genitore in quel momento collocatario fosse impossibilitato o meramente in difficoltà nel disbrigo, anche quotidiano, di tali funzioni e/o incombenze.
Essi si impegneranno, inoltre, a non ostacolare relazioni significative con la famiglia materna e paterna di origine.
2 Nell'esclusivo interesse dei figli, i genitori si impegnano a mantenere un corretto rapporto, evitando di denigrare in qualsiasi modo la figura del padre e/o della madre, entrambi di pari importanza;
In caso di necessità, i genitori si attiveranno volontariamente con il
Servizio Sociale competente, già incaricato, al fine di individuare percorsi utili a garantire al figlio minorenne una sana crescita psicofisica ed il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché al fine di ottenere indicazioni circa ulteriori percorsi ed interventi utili per i figli ed i genitori;
5. Quanto alle modalità di visita e tenuta del figlio , salvo Per_1
diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti direttamente tra i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi, nonché alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e di tenere con sé a weekend alterni (mantenendo l'alternanza oggi in Per_1
essere) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, oltre
1 pomeriggio infrasettimanale (nella settimana in cui i figli saranno con il padre nel week end) e 2 pomeriggi infrasettimanali (nella settimana in cui i figli non trascorreranno con il padre il week end) giorni che saranno da preventivamente concordarsi tra i genitori, dall'ora di uscita dell'istituto scolastico frequentato, con cena presso lo stesso e possibilità di pernotto qualora i figli lo desiderino;
Durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Natale, con l'Epifania.
I genitori concorderanno tali periodi entro il 10 dicembre di ogni anno.
Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con i figli 3 giorni, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua, con il Lunedi
3 dell'Angelo. I genitori concorderanno tali periodi entro il 10 febbraio di ogni anno.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
L'esatta ripartizione delle festività sopra indicata resta così determinata, salvo diversi accordi tra i genitori.
6. Quanto agli impegni extrascolastici, sportivi, ricreativi e ludici dei figli, salvo diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti direttamente tra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, i genitori si alterneranno settimanalmente per accompagnare e andare a riprendere il minore nelle strutture ove verranno svolte dette attività, avendo cura il padre di riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna conclusa l'attività.
Il padre, durante il periodo di competenza, avrà cura di accertarsi che i figli siano in possesso di tutto il materiale scolastico e sportivo necessario per svolgere i compiti scolastici ed ogni attività sportiva, extrascolastica, ricreativa e ludica, impegnandosi a riconsegnare alla madre suddetto materiale alla fine del periodo di competenza;
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli
(minore) e (maggiorenne) Persona_2 Persona_3
oggi entrambi non autosufficienti, in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. In ogni caso, il padre non collocatario corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile pari ad € 400,00 (e pertanto € 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ISTAT dall'anno successivo al primo versamento, e ciò con pagamento mediante bonifico bancario sul
4 conto corrente intestato alla signora entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese;
8. I genitori suddivideranno, inoltre, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze dei figli, come previste dal Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9/8/2017, ed in particolare:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, prodotti per la cura e l'igiene della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo, i costi di prenotazione palestra). I genitori ripartiranno al 50% tra loro l'attività di accompagnamento e di ritiro dei figli alle attività, così sostenendo ciascuno pari costi e oneri di trasporto. Resta inteso che il genitore impossibilitato ad effettuare tale attività si farà carico del costo di trasporto che non riuscirà ad effettuare direttamente;
spese ludico-ricreativo-culturali, precedute
5 dalla scelta concordata dell'attività (incluse le scelte per l'acquisto delle relative attrezzature, i costi dei biglietti degli eventi
(concerti/mostre/partite/cinema ecc..);
b) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida spese relative a bollo, revisione, tagliando ed alla polizza assicurazione
RCA dei mezzi in utilizzo ai figli (previo accordo tra i genitori circa individuazione della Compagnia di Assicurazione);
c) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) regali compleanni degli amici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, assicurazione annuale inizio anno;
uscite scolastiche senza pernottamento, costi di iscrizione e retta per corsi universitari e specialistici presso Istituti pubblici;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, whatsapp, email) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax, whatsapp, email) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
Le spese straordinarie saranno rimborsate previa esibizione da chi ha anticipato i costi degli scontrini fiscali, ricevute, fatture (con indicazione del codice fiscale dei figli ai fini della corretta
6 deducibilità) o comunque dei documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento in favore dei figli. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il pagamento verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla spesa sostenuta, salvo diversi accordi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9. L'assegno unico INPS in favore della prole ed ogni eventuale agevolazione contributiva, ed ulteriori bonus e benefici verranno percepiti al 100% dalla madre collocataria;
10. con riferimento a tutte le questioni economico-patrimoniali, le parti si dichiarano autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, avendo già provveduto a definire ogni pregressa questione economica tra loro esistente ed ogni pendenza debitoria e creditoria e di non avere quindi nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo;
11. per tutto quanto non espressamente pattuito, che eventualmente si rendesse necessario, i genitori si impegnano a prestare leale collaborazione ed a decidere, di comune accordo, il da farsi ogni qual volta se ne presenti la necessità.
12. Le spese legali vengono compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, Parte_1
premesso che la ricorrente aveva contratto matrimonio con
[...]
7 a Bologna il 3 settembre 2005, che dall'unione Controparte_1
dei coniugi erano nati in data 12 luglio 2006 il figlio ed in Per_3
data 12 febbraio 2009 il figlio , che in data 3 aprile 2018 Per_1
era stata omologata dal Tribunale di Bologna la separazione personale dei coniugi e che sussistevano le condizioni per la pronuncia del divorzio, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con che fosse disposto l'affidamento condiviso ad Controparte_1
entrambi i genitori dei figli minori, con collocazione prevalente e stabile presso la madre e che fossero modificati, rispetto alle condizioni concordate in sede di separazione, le modalità di visita e di tenuta dei figli minori nonché il contributo al mantenimento degli stessi.
Del procedimento era regolarmente messo a conoscenza il
Pubblico Ministero che, con atto del 14 febbraio 2023, interveniva concludendo per l'accoglimento della domanda.
Con atto depositato il 28 aprile 2023, si costituiva CP_1
chiedendo che il Tribunale pronunciasse la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
che disponesse l'affido condiviso ai genitori dei figli minori
[...]
e e che confermasse quanto stabilito in sede di Per_3 Per_1
separazione, con riferimento sia alle modalità di frequentazione dei figli con i genitori, sia al mantenimento in forma diretta dei minori.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale non era possibile esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente di persona, all'udienza dell'11 gennaio 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia
8 dei difensori ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 297/2024, pubblicata il 25 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna il 3 settembre 2005 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Con separata ordinanza in pari data, il Collegio, ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per la definizione delle questioni accessorie ancora oggetto di controversia, vista la pendenza di trattative tra le parti e confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, fissava un'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., venivano concessi alcuni rinvii, su richiesta dei coniugi, al fine di tentare di definire la controversia in via transattiva. Da ultimo, sempre su concorde richiesta della ricorrente e del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione al Collegio all'udienza del 18 marzo 2025, con la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Essendo già intervenuta la sentenza parziale di divorzio, restano da esaminare le questioni accessorie ancora non decise, sulle quali i coniugi hanno raggiunto un accordo.
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalla ricorrente e dal resistente nelle conclusioni congiunte sopra riportate non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive
9 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore , in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto Per_1
di entrambe le figure genitoriali.
Poiché invece il figlio è divenuto nel frattempo Per_3
maggiorenne, non si pone più alcuna questione per lo stesso in tema di affidamento, collocazione e di frequentazioni genitoriali. Ogni previsione al riguardo concordata dalle parti deve, pertanto, ritenersi riferita al solo figlio minore . Per_1
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente da ed Parte_1 CP_1
[...]
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) prende atto che in base all'accordo fra Parte_1
ed la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio pronunciata con sentenza non definitiva di questo
Tribunale n. 297/2024 è sottoposta alle condizioni concordate dalla ricorrente e dal resistente e sopra riportate;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 13 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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