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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da:
(C.F. ), con l'avv. D'AGOSTINI ROMINA CRISTINA Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. , con l'avv. SALUSTRI GIORGIO Controparte_1 C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio in SARNANO in data 13/05/1995
separati consensualmente come da decreto di omologa del 27.12.2006
coi seguenti figli:
, nato a [...], il [...], E Controparte_2
, nato ad [...], il [...], Controparte_3
FATTO
, allegando di essere invalido al 100%, con pensione di circa 800,00 euro al mese, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dalla moglie, con cui aveva avuto due figli, allegando che dall'omologa della separazione consensuale non era mai ripresa la convivenza.
Fissata udienza, si costituiva in giudizio la quale, confermando che era a Controparte_1 conoscenza dello stato di salute del marito e, pertanto, visto che il figlio 16enne viveva da anni presso di lei, aderiva alla domanda di divorzio.
In particolare, le parti addivenivano ad un accordo sulle condizioni del divorzio, come risulta dal deposito del 3.2.2025.
Di conseguenza, era disposta conversione del rito da contenzioso a congiunto. pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo certamente trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione del coniugi di fronte al Presidente e dall'omologa della separazione.
Quanto alle condizioni concordate fra i coniugi, pur nella presenza di un figlio minore, il Tribunale ritiene che esse non siano in contrasto con gli interessi dello stesso atteso che:
- Si tratta di grande minore, che non frequenta il padre da anni
- Il padre ha accettato esso stesso di rispettare la volontà del ragazzo quanto alla frequentazione
- La casa coniugale è stata assegnata alla madre, perché vi permanga col figlio
- La condizione di salute del padre, in precedenza muratore ed oggi invalido al 100%, non consente di porgli a carico alcuna contribuzione per il figlio minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 13/05/1995 (matrimonio trascritto al n. 5, parte II, Serie A, dell'anno Controparte_1
1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SARNANO) alle condizioni concordate dalle parti, come da accordo sottoscritto e prodotto in giudizio il 3.2.2025, confermate nelle note per l'udienza del 11.3.2025.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da:
(C.F. ), con l'avv. D'AGOSTINI ROMINA CRISTINA Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. , con l'avv. SALUSTRI GIORGIO Controparte_1 C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio in SARNANO in data 13/05/1995
separati consensualmente come da decreto di omologa del 27.12.2006
coi seguenti figli:
, nato a [...], il [...], E Controparte_2
, nato ad [...], il [...], Controparte_3
FATTO
, allegando di essere invalido al 100%, con pensione di circa 800,00 euro al mese, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dalla moglie, con cui aveva avuto due figli, allegando che dall'omologa della separazione consensuale non era mai ripresa la convivenza.
Fissata udienza, si costituiva in giudizio la quale, confermando che era a Controparte_1 conoscenza dello stato di salute del marito e, pertanto, visto che il figlio 16enne viveva da anni presso di lei, aderiva alla domanda di divorzio.
In particolare, le parti addivenivano ad un accordo sulle condizioni del divorzio, come risulta dal deposito del 3.2.2025.
Di conseguenza, era disposta conversione del rito da contenzioso a congiunto. pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo certamente trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione del coniugi di fronte al Presidente e dall'omologa della separazione.
Quanto alle condizioni concordate fra i coniugi, pur nella presenza di un figlio minore, il Tribunale ritiene che esse non siano in contrasto con gli interessi dello stesso atteso che:
- Si tratta di grande minore, che non frequenta il padre da anni
- Il padre ha accettato esso stesso di rispettare la volontà del ragazzo quanto alla frequentazione
- La casa coniugale è stata assegnata alla madre, perché vi permanga col figlio
- La condizione di salute del padre, in precedenza muratore ed oggi invalido al 100%, non consente di porgli a carico alcuna contribuzione per il figlio minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 13/05/1995 (matrimonio trascritto al n. 5, parte II, Serie A, dell'anno Controparte_1
1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SARNANO) alle condizioni concordate dalle parti, come da accordo sottoscritto e prodotto in giudizio il 3.2.2025, confermate nelle note per l'udienza del 11.3.2025.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2