Articolo 23 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1992
Art. 23. (Restituzione dei contributi) 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 11, nonche' del contributo soggettivo convenzionale di cui all'articolo 29. 2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta. 3. Sulle somme da restituire e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti. 4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'articolo 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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