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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
,
dall'Avv. Domenico Corvino ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno (SA), in Corso
Garibaldi, n.153;
RICORRENTE
Controparte_1 nata a [...], il [...];
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione
Controparte_1 , il 20.06.1999 a AV degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 17.09.2000 e il E' EN (SA), dal quale sono nati due figli: Persona_1
, Persona_2
02.08.2007.
A sostegno della domanda deduceva che: a) i coniugi erano separati dal 03.09.2020, in virtù di decreto di omologa nr.8020/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore;
b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. Domandava, inoltre, di confermare quanto previsto in sede di omologa della separazione circa l'affidamento e il collocamento della figlia minore Per_2 e la previsione dell'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore, quantificato in euro 200,00 mensili. Chiedeva, altresì, di revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 versato in favore della resistente, deducendo che la stessa fosse titolare di reddito autonomo.
,In data 04.03.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, nell'aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto. Chiedeva, infatti, che fosse confermato quanto previsto circa l'affidamento e il collocamento della figlia minore e che fosse disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, ad euro
300,00, a causa delle maggiori necessità ed esigenze della ragazza, vista la sua età. Domandava, inoltre, che fosse previsto in suo favore l'assegno divorzile di euro 300 mensili, rappresentando le difficoltà relative alla sua situazione economica.
All'udienza presidenziale del 14.03.2024, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il GI delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto, revocava l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_1 e, per il resto, confermava quanto previsto in sede di separazione. Delegava, inoltre, la Guardia di Finanza competente al compimento di indagini patrimoniali a carico delle parti e dei relativi nuclei familiari conviventi.
All'udienza del 20.09.2024, il Giudice, esaminata la relazione della Guardia di Finanza, depositata in data 04.04.2024 e ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale.
Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai figli, deve rilevarsi, preliminarmente, che gli stessi, nelle more del giudizio, hanno entrambi raggiunto la maggiore età e, dunque, la pronuncia nei loro confronti concerne solo gli aspetti patrimoniali. In proposito l'art. 337-septies, co. 1, c.c., dispone che: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Nel caso di specie è incontestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiore Per_1 e già in sede istruttoria era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Tale circostanza, d'altronde, è confermata anche dalle indagini della Guardia di Finanza da cui risulta che Persona_1 a partire dal 2020, è titolare di un reddito crescente, derivante
,
da lavoro dipendente, precisamente pari ad euro 5.320,12 (anno 2020), euro 8.570,73 (anno 2021) ed euro 6008,47 (anno 2022).
Alcun mantenimento dovrà pertanto essere disposto in suo favore.
Diversamente, invece, per quanto riguarda l'altra figlia Per_2 maggiorenne da pochi mesi, studentessa liceale. Non sussistono dubbi, infatti, né tantomeno viene contestato dal ricorrente, che Per_2 ancora non abbia raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, deve prevedersi un assegno di mantenimento in suo favore. Ne consegue la conferma dell'obbligo per il ricorrente al versamento di un contributo per il mantenimento in favore della figlia Per_2, confermando l'importo previsto di euro 200,00 mensili, in linea con la redditualità del ricorrente, per come emersa dalle riferite indagini reddituali.
Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50%.
Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, deve evidenziarsi che, nell'atto introduttivo, il ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della controparte, deducendo che la stessa fosse dotata di reddito autonomo.
In sede di costituzione, tuttavia, la resistente contestava quanto dedotto dal sig. Per_1 chiedendo la previsione dell'assegno divorzile in suo favore, necessario a causa dell'assenza di mezzi di sostenimento autonomi. Rappresentava, infatti, di essere inoccupata e che il reddito minimo di cui risultava titolare fosse derivato dall'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Dunque, per quanto attiene all'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno", S.U.
n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei co- niugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ri- stabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economi-camente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo sciogli-mento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
In questa sede, innanzitutto, occorre considerare le risultanze emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza, disposti dal GI, da cui si evince una non assimilabilità dei redditi delle due parti, evidenziando, in particolare, la circostanza che i redditi minimi ascrivibili alla resistente derivano dall'accesso al contributo per il Reddito di cittadinanza. Risulta, infatti, che Controparte_1 ha percepito redditi pari ad euro 125,25, 9.044,17 ed euro 9.044,17, negli anni 2020, 2021 e 2022, quale contributo per l'accesso al Reddito di Cittadinanza;
mentre Parte_1 è titolare di redditi derivanti da lavoro dipendente, di importo pari ad euro 8.194,00, 10.346,79 e 10.647,10, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Inoltre, ai fini della statuizione circa l'an e il quantum dell'assegno divorzile, non possono essere ignorati gli altri parametri indicati dalla sopracitata giurisprudenza.
A tal proposito, infatti, non può non valorizzarsi la durata del matrimonio (circa 20 anni) e il contributo fornito dalla resistente alla crescita, all' educazione dei figli e alla gestione del nucleo familiare.
Tanto premesso, dalla contestuale valutazione dei citati indicatori e alla luce delle documentazioni prodotte e dalle dichiarazioni delle parti, il Collegio ritiene equo confermare la statuizione provvisoria sull'assegno divorzile, prevedendo, tuttavia, una diminuzione dello stesso. Sul punto, infatti, occorre considerare le circostanze sopravvenute, prospettate dal ricorrente ed adeguatamente provate, circa la riduzione delle ore lavorative con conseguente diminuzione del proprio reddito.
Pertanto, preso atto anche di tali circostanze, questo Collegio ritiene di confermare la previsione dell'assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1 prevedendo, al contempo, una riduzione dello stesso, in euro 150,00 mensili.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede: Parte_1 ea) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
Controparte_1 il 20.06.1999 (Atto n. 110, Parte II Serie A, del registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 1999); b) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare a
,Controparte_1 tramite bonifico o mezzo equivalente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, universitarie etc.), la somma di euro 200,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare a Controparte_1 tramite bonifico
,
o mezzo equivalente, la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese;
d) Rigetta ogni ulteriore domanda;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
,
dall'Avv. Domenico Corvino ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno (SA), in Corso
Garibaldi, n.153;
RICORRENTE
Controparte_1 nata a [...], il [...];
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione
Controparte_1 , il 20.06.1999 a AV degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 17.09.2000 e il E' EN (SA), dal quale sono nati due figli: Persona_1
, Persona_2
02.08.2007.
A sostegno della domanda deduceva che: a) i coniugi erano separati dal 03.09.2020, in virtù di decreto di omologa nr.8020/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore;
b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. Domandava, inoltre, di confermare quanto previsto in sede di omologa della separazione circa l'affidamento e il collocamento della figlia minore Per_2 e la previsione dell'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore, quantificato in euro 200,00 mensili. Chiedeva, altresì, di revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 versato in favore della resistente, deducendo che la stessa fosse titolare di reddito autonomo.
,In data 04.03.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, nell'aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto. Chiedeva, infatti, che fosse confermato quanto previsto circa l'affidamento e il collocamento della figlia minore e che fosse disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, ad euro
300,00, a causa delle maggiori necessità ed esigenze della ragazza, vista la sua età. Domandava, inoltre, che fosse previsto in suo favore l'assegno divorzile di euro 300 mensili, rappresentando le difficoltà relative alla sua situazione economica.
All'udienza presidenziale del 14.03.2024, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il GI delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto, revocava l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_1 e, per il resto, confermava quanto previsto in sede di separazione. Delegava, inoltre, la Guardia di Finanza competente al compimento di indagini patrimoniali a carico delle parti e dei relativi nuclei familiari conviventi.
All'udienza del 20.09.2024, il Giudice, esaminata la relazione della Guardia di Finanza, depositata in data 04.04.2024 e ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale.
Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai figli, deve rilevarsi, preliminarmente, che gli stessi, nelle more del giudizio, hanno entrambi raggiunto la maggiore età e, dunque, la pronuncia nei loro confronti concerne solo gli aspetti patrimoniali. In proposito l'art. 337-septies, co. 1, c.c., dispone che: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Nel caso di specie è incontestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiore Per_1 e già in sede istruttoria era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Tale circostanza, d'altronde, è confermata anche dalle indagini della Guardia di Finanza da cui risulta che Persona_1 a partire dal 2020, è titolare di un reddito crescente, derivante
,
da lavoro dipendente, precisamente pari ad euro 5.320,12 (anno 2020), euro 8.570,73 (anno 2021) ed euro 6008,47 (anno 2022).
Alcun mantenimento dovrà pertanto essere disposto in suo favore.
Diversamente, invece, per quanto riguarda l'altra figlia Per_2 maggiorenne da pochi mesi, studentessa liceale. Non sussistono dubbi, infatti, né tantomeno viene contestato dal ricorrente, che Per_2 ancora non abbia raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, deve prevedersi un assegno di mantenimento in suo favore. Ne consegue la conferma dell'obbligo per il ricorrente al versamento di un contributo per il mantenimento in favore della figlia Per_2, confermando l'importo previsto di euro 200,00 mensili, in linea con la redditualità del ricorrente, per come emersa dalle riferite indagini reddituali.
Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50%.
Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, deve evidenziarsi che, nell'atto introduttivo, il ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della controparte, deducendo che la stessa fosse dotata di reddito autonomo.
In sede di costituzione, tuttavia, la resistente contestava quanto dedotto dal sig. Per_1 chiedendo la previsione dell'assegno divorzile in suo favore, necessario a causa dell'assenza di mezzi di sostenimento autonomi. Rappresentava, infatti, di essere inoccupata e che il reddito minimo di cui risultava titolare fosse derivato dall'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Dunque, per quanto attiene all'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno", S.U.
n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei co- niugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ri- stabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economi-camente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo sciogli-mento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
In questa sede, innanzitutto, occorre considerare le risultanze emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza, disposti dal GI, da cui si evince una non assimilabilità dei redditi delle due parti, evidenziando, in particolare, la circostanza che i redditi minimi ascrivibili alla resistente derivano dall'accesso al contributo per il Reddito di cittadinanza. Risulta, infatti, che Controparte_1 ha percepito redditi pari ad euro 125,25, 9.044,17 ed euro 9.044,17, negli anni 2020, 2021 e 2022, quale contributo per l'accesso al Reddito di Cittadinanza;
mentre Parte_1 è titolare di redditi derivanti da lavoro dipendente, di importo pari ad euro 8.194,00, 10.346,79 e 10.647,10, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Inoltre, ai fini della statuizione circa l'an e il quantum dell'assegno divorzile, non possono essere ignorati gli altri parametri indicati dalla sopracitata giurisprudenza.
A tal proposito, infatti, non può non valorizzarsi la durata del matrimonio (circa 20 anni) e il contributo fornito dalla resistente alla crescita, all' educazione dei figli e alla gestione del nucleo familiare.
Tanto premesso, dalla contestuale valutazione dei citati indicatori e alla luce delle documentazioni prodotte e dalle dichiarazioni delle parti, il Collegio ritiene equo confermare la statuizione provvisoria sull'assegno divorzile, prevedendo, tuttavia, una diminuzione dello stesso. Sul punto, infatti, occorre considerare le circostanze sopravvenute, prospettate dal ricorrente ed adeguatamente provate, circa la riduzione delle ore lavorative con conseguente diminuzione del proprio reddito.
Pertanto, preso atto anche di tali circostanze, questo Collegio ritiene di confermare la previsione dell'assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1 prevedendo, al contempo, una riduzione dello stesso, in euro 150,00 mensili.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede: Parte_1 ea) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
Controparte_1 il 20.06.1999 (Atto n. 110, Parte II Serie A, del registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 1999); b) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare a
,Controparte_1 tramite bonifico o mezzo equivalente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, universitarie etc.), la somma di euro 200,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare a Controparte_1 tramite bonifico
,
o mezzo equivalente, la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese;
d) Rigetta ogni ulteriore domanda;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire