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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di ZA, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5095 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 alla Via della Resistenza n.76, in Castrolibero (CS) – rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Oreste Via, del foro di ZA ( ), presso il cui studio, in C.F._2
ZA, alla Via Felice Fiore, 5/a, è elettivamente domiciliata
Ricorrenti
Nei confronti di
, con sede in ZA, Via San Martino (codice fiscale: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Barsanti (codice fiscale: ; posta C.F._3 elettronica certificata: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Muzio Clementi n. 68, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dal novembre 1994, esponeva che a seguito di visita collegiale del 30.1.2023, è stata
[...] riconosciuta inabile totale e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 13 L. 274/91; che l' , con deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 9.2.2023, Controparte_1 nel prendere atto del verbale della commissione di prima istanza, ha risolto il rapporto di lavoro;
che al momento della cessazione dal servizio, ella aveva maturato e non fruito di 41 giorni di ferie;
tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l' per chiederne la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di euro € 12.077,40 a titolo di indennità sostitutiva.
L , nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per Controparte_1 infondatezza.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere, anzitutto, che è pacifico oltre che documentato che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell' (qui di seguito, breviter, – Controparte_1 CP_2 rapporto a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 16.11.1994- è cessato con decorrenza dal
12.02.2023 in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro disposta con deliberazione del
Commissario straordinario n. 88 del 9.2.2023, sulla base della presa d'atto dell'esito del verbale collegiale della Commissione di prima istanza presso la UOC di medicina legale dell'ASP del 3.2.2023 attestante condizione di inabilità non derivante da causa di servizio, assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge n. 274/91.
Tanto premesso, la ricorrente rivendica l'indennità sostitutiva dei 41 giorni di ferie che assume di aver maturato ma non fruito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La difesa dell' eccepisce che la ricorrente non ha assolto all'onere di provare i Controparte_1 giorni di ferie asseritamente maturati e non goduti nonché l'assenza di prova di responsabilità del datore di lavoro per la mancata fruizione delle ferie, evidenziando, in particolare, che la ricorrente quale dirigente amministrativo godeva di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie, che l' non ha mai frapposto ostacoli al relativo godimento e che CP_1
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui la dott.ssa era preposta non sono mai Pt_1 state tali da impedire alla stessa di fruire del periodo feriale, donde il divieto di relativa monetizzazione.
In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Valga osservare che in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sul punto, la ricorrente ha dedotto e comprovato che alla data di cessazione del rapporto di lavoro (12.02.2023), ella aveva maturato complessivi 41 giorni di ferie non godute.
Tale dato si evince dal foglio delle rilevazioni delle presenze relativa al mese di febbraio 2023 Con (genericamente contestata dall' ) da cui si evince che, a quella data, la ricorrente aveva maturato e non fruito di 41 giorni di ferie negli anni precedenti e di ulteriori 3 giorni di ferie nell'anno in corso
(2023); cfr. ferie residue a.p. 41, ferie residue a.c. 3.
Ciò posto, valga evidenziare che la ricorrente – per come dedotto nelle note scritte sostitutive di udienza – per ragioni di salute è stata assente dal servizio sin dal mese di settembre 2022 e, di poi, all'assenza dal servizio è seguita senza soluzione di continuità la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
A tali rilievi consegue che il mancato godimento delle ferie spettanti non è stato in alcun modo ascrivibile a sua volontà, considerato il grave stato di malattia in cui versava ed il conseguente anticipato collocamento in quiescenza.
Sul punto, si richiama il principio consolidato in giurisprudenza, sia unionale che interna, secondo cui il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cu il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione dell'articolo 36 e 32 della Costituzione.
Con la sentenza 20 gennaio 2009 resa nei ricorsi riuniti C-350/2006 e C-520/2006 e, successivamente con la sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non di può derogare”, sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ai sensi del quale
“il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, da interpretarsi nel senso che “osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia”. Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte Costituzionale, che, con sentenza della 6 maggio 2016, n. 95, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata, ha stabilito che la repressione del ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute non si applica alle ipotesi di malattia, nelle quali non può giocare in alcun modo la (mancanza di) volontà del lavoratore, in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.
Osserva al riguardo il Tribunale che l'indiscriminato ricorso alla monetizzazione delle ferie in ipotesi diverse dall'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per ragioni legate allo stato di malattia comporterebbe anche la violazione dell'articolo 32 della Costituzione, essendo il periodo retribuito di astensione dal servizio funzionale a garantire all'interessato anche un'adeguata tutela del proprio stato di salute psico-fisico.
Anche la giurisprudenza amministrativa è giunta alle medesime conclusioni.
Il Consiglio di Stato ha in plurime occasioni stabilito che “va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; cfr. altresì , sulla stessa linea, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819
e i precedenti citati, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
Inoltre, l' ssume che la ricorrente, quale dirigente, aveva il potere di organizzare autonomamente CP_2 le proprie ferie con la conseguenza che la mancata fruizione delle stesse è imputabile a sua volontà, non avendo l'azienda opposto dinieghi o impedimenti la cui prova è a carico della lavoratrice (che pacificamente ha rivestito la qualifica di dirigente amministrativo presso la UOC Affari generali).
Sul punto, valgano le seguenti osservazioni, dovendo rilevarsi che lo stato di malattia (da settembre
2022) ha impedito il godimento di ferie ma che certamente le stesse – stante il numero di giorni di ferie residue 41 – non sono state godute neppure in precedenza (posto che ex art. 19 del CCNL di settore il dirigente matura 28 ovvero 32 giorni di ferie annui).
Occorre, preliminarmente, chiarire l'assetto degli oneri probatori in subiecta materia quale consolidatosi presso la Corte di legittimità anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE;
si riporta l'articolata motivazione di Cass. n. 29844/2022, pienamente condivisa dal Tribunale. Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria;
secondo Corte di Giustizia 6 novembre
2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C.
18140/2022); la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022); tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo;
(cfr. Cass. n. 29844/2022).
La Suprema Corte, negli arresti più recenti, mutando il proprio più risalente orientamento (Cass. nr.
10701/2015; Cass. nr. 8791/2015 e Cass. nr. 4855/2014, secondo cui è a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere probatorio, concernente rispettivamente: l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
la circostanza che il mancato godimento delle ferie sia stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 2020 nr.9791; sez. lav. 06 aprile 2020, n. 7696 e giurisprudenza ivi citata), ha di poi mutato orientamento, affermando i seguenti principi, cui questo giudice presta adesione.
In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che :
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (cfr. Cass. n. 21780/22).
Per il dirigente pubblico – come la ricorrente – trova applicazione il principio affermato da Cass. n.
29844/2022 secondo cui Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.
Nel solco di tale orientamento, da ultimo ribadito da Cass. n. 13691/2025, la SC ha affermato (punto 13
e ss. della motivazione): 13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.
n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023;; Cass.
n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora del lavoratore (Cass. Pt_3
Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. 14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere
l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 15. Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando queste non siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597 del
2023). 16. Va, in aggiunta, precisato che il tenore testuale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 depone per l'inclusione di ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro, compresi i licenziamenti.
L'applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'ordinamento (art. 12 preleggi al c.c.) consente agevolmente di ricavare il principio, di applicazione generale, del divieto di monetizzazione “in ogni caso” e la precisazione che segue “anche in caso di…” si aggiunge al precetto, di carattere – per
l'appunto - generale, del primo periodo, al fine di specificare che il principio si applica anche nelle ipotesi di vicende estintive alle quali il dipendente ha concorso attivamente (cfr. in tal senso, parere del
Dipartimento della Funzione pubblica, n. 40033 del 2012). Tale esegesi è rispettosa della ratio della norma, tesa a contenere la spese pubblica e l'abusivo ricorso alla richiesta dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'intervento del giudice delle leggi ha consentito di correggere l'interpretazione nel senso di escludere le ipotesi in cui il godimento delle ferie sia stato impedito da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (come la malattia). 17. In sintesi, gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari (come ampiamente esposti) impongono di consentire l'operatività del divieto (di monetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato. La Corte territoriale – addossando al dirigente l'onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive - non si è conformata a questa interpretazione e ai più recenti orientamenti elaborati da questa Corte.
Il ricorso è pertanto fondato in applicazione del principio di diritto, ulteriormente ribadito da Cass.
5496/2025: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n.
13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024
e 9982/2024).
Nel caso di specie, la domanda attorea volta alla monetizzazione delle ferie deve essere accolta in assenza di prova delle circostanze che il datore di lavoro la avesse invitata a fruire delle ferie residue e che fosse stato assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedirne il godimento.
Invero, in applicazione di tali principi al caso di specie, non avendo l' datoriale assolto CP_1 all'onere probatorio a suo carico, non constando – neppure a livello di mera allegazione – l'invito formale alla fruizione delle ferie né risulta assolto l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, l' condannata al pagamento della indennità sostituiva delle Controparte_1 ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto (giorni 41, nei limiti della domanda attorea).
Per la relativa quantificazione, può farsi utile riferimento ai conteggi di parte attrice, formalmente corretti, sviluppati sulla base dei parametri della contrattazione collettiva, avuto riguardo al comprovato importo della retribuzione percepita;
peraltro, l' resistente non ha sollevato alcuna specifica CP_1 contestazione relativamente al quantum oggetto di domanda, richiamandosi il principio consolidato secondo cui Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al
"quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 29236 del 06/12/2017 (Rv. 646391 - 01); conf. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018 (Rv. 647513 - 01) Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, reputando non specifiche le contestazioni mosse dall'opponente alla cartella esattoriale ai conteggi dell'obbligazione contributiva, depositati dall' in CP_3 primo grado ed all'atto della costituzione in appello).
L'assenza di contestazione, con il dovuto grado di specificità, rende i conteggi accertati vincolando in tal senso il giudice (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile).
In conclusione, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, l' condannata al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 12.077,40; su tale somma competono gli interessi legali dalla data di maturazione del credito (vale a dire la cessazione del rapporto di rapporto) sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria.
Invero, non osta all'accoglimento della domanda, l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria stante la sua infondatezza. Invero, la SC ha chiarito che La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023- e, nel caso di specie, in assenza di prova a carico datoriale dell'invito a fruirne, il termine ordinario decennale (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020)– decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (12.02.2023) non è certamente decorso all'atto della notifica del ricorso e tanto in disparte tanto dalle diffide stragiudiziali in atti.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente, per il titolo di cui in motivazione, della somma di euro
12.077,40, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre rimborso CU (euro 118,50) spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Oreste Via che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in ZA, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di ZA, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5095 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 alla Via della Resistenza n.76, in Castrolibero (CS) – rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Oreste Via, del foro di ZA ( ), presso il cui studio, in C.F._2
ZA, alla Via Felice Fiore, 5/a, è elettivamente domiciliata
Ricorrenti
Nei confronti di
, con sede in ZA, Via San Martino (codice fiscale: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Barsanti (codice fiscale: ; posta C.F._3 elettronica certificata: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Muzio Clementi n. 68, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dal novembre 1994, esponeva che a seguito di visita collegiale del 30.1.2023, è stata
[...] riconosciuta inabile totale e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 13 L. 274/91; che l' , con deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 9.2.2023, Controparte_1 nel prendere atto del verbale della commissione di prima istanza, ha risolto il rapporto di lavoro;
che al momento della cessazione dal servizio, ella aveva maturato e non fruito di 41 giorni di ferie;
tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l' per chiederne la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di euro € 12.077,40 a titolo di indennità sostitutiva.
L , nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per Controparte_1 infondatezza.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Valga premettere, anzitutto, che è pacifico oltre che documentato che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell' (qui di seguito, breviter, – Controparte_1 CP_2 rapporto a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 16.11.1994- è cessato con decorrenza dal
12.02.2023 in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro disposta con deliberazione del
Commissario straordinario n. 88 del 9.2.2023, sulla base della presa d'atto dell'esito del verbale collegiale della Commissione di prima istanza presso la UOC di medicina legale dell'ASP del 3.2.2023 attestante condizione di inabilità non derivante da causa di servizio, assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge n. 274/91.
Tanto premesso, la ricorrente rivendica l'indennità sostitutiva dei 41 giorni di ferie che assume di aver maturato ma non fruito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La difesa dell' eccepisce che la ricorrente non ha assolto all'onere di provare i Controparte_1 giorni di ferie asseritamente maturati e non goduti nonché l'assenza di prova di responsabilità del datore di lavoro per la mancata fruizione delle ferie, evidenziando, in particolare, che la ricorrente quale dirigente amministrativo godeva di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie, che l' non ha mai frapposto ostacoli al relativo godimento e che CP_1
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui la dott.ssa era preposta non sono mai Pt_1 state tali da impedire alla stessa di fruire del periodo feriale, donde il divieto di relativa monetizzazione.
In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Valga osservare che in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sul punto, la ricorrente ha dedotto e comprovato che alla data di cessazione del rapporto di lavoro (12.02.2023), ella aveva maturato complessivi 41 giorni di ferie non godute.
Tale dato si evince dal foglio delle rilevazioni delle presenze relativa al mese di febbraio 2023 Con (genericamente contestata dall' ) da cui si evince che, a quella data, la ricorrente aveva maturato e non fruito di 41 giorni di ferie negli anni precedenti e di ulteriori 3 giorni di ferie nell'anno in corso
(2023); cfr. ferie residue a.p. 41, ferie residue a.c. 3.
Ciò posto, valga evidenziare che la ricorrente – per come dedotto nelle note scritte sostitutive di udienza – per ragioni di salute è stata assente dal servizio sin dal mese di settembre 2022 e, di poi, all'assenza dal servizio è seguita senza soluzione di continuità la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
A tali rilievi consegue che il mancato godimento delle ferie spettanti non è stato in alcun modo ascrivibile a sua volontà, considerato il grave stato di malattia in cui versava ed il conseguente anticipato collocamento in quiescenza.
Sul punto, si richiama il principio consolidato in giurisprudenza, sia unionale che interna, secondo cui il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cu il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione dell'articolo 36 e 32 della Costituzione.
Con la sentenza 20 gennaio 2009 resa nei ricorsi riuniti C-350/2006 e C-520/2006 e, successivamente con la sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non di può derogare”, sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ai sensi del quale
“il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, da interpretarsi nel senso che “osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia”. Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte Costituzionale, che, con sentenza della 6 maggio 2016, n. 95, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata, ha stabilito che la repressione del ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute non si applica alle ipotesi di malattia, nelle quali non può giocare in alcun modo la (mancanza di) volontà del lavoratore, in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.
Osserva al riguardo il Tribunale che l'indiscriminato ricorso alla monetizzazione delle ferie in ipotesi diverse dall'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per ragioni legate allo stato di malattia comporterebbe anche la violazione dell'articolo 32 della Costituzione, essendo il periodo retribuito di astensione dal servizio funzionale a garantire all'interessato anche un'adeguata tutela del proprio stato di salute psico-fisico.
Anche la giurisprudenza amministrativa è giunta alle medesime conclusioni.
Il Consiglio di Stato ha in plurime occasioni stabilito che “va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; cfr. altresì , sulla stessa linea, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819
e i precedenti citati, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
Inoltre, l' ssume che la ricorrente, quale dirigente, aveva il potere di organizzare autonomamente CP_2 le proprie ferie con la conseguenza che la mancata fruizione delle stesse è imputabile a sua volontà, non avendo l'azienda opposto dinieghi o impedimenti la cui prova è a carico della lavoratrice (che pacificamente ha rivestito la qualifica di dirigente amministrativo presso la UOC Affari generali).
Sul punto, valgano le seguenti osservazioni, dovendo rilevarsi che lo stato di malattia (da settembre
2022) ha impedito il godimento di ferie ma che certamente le stesse – stante il numero di giorni di ferie residue 41 – non sono state godute neppure in precedenza (posto che ex art. 19 del CCNL di settore il dirigente matura 28 ovvero 32 giorni di ferie annui).
Occorre, preliminarmente, chiarire l'assetto degli oneri probatori in subiecta materia quale consolidatosi presso la Corte di legittimità anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE;
si riporta l'articolata motivazione di Cass. n. 29844/2022, pienamente condivisa dal Tribunale. Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria;
secondo Corte di Giustizia 6 novembre
2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C.
18140/2022); la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022); tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo;
(cfr. Cass. n. 29844/2022).
La Suprema Corte, negli arresti più recenti, mutando il proprio più risalente orientamento (Cass. nr.
10701/2015; Cass. nr. 8791/2015 e Cass. nr. 4855/2014, secondo cui è a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere probatorio, concernente rispettivamente: l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
la circostanza che il mancato godimento delle ferie sia stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 2020 nr.9791; sez. lav. 06 aprile 2020, n. 7696 e giurisprudenza ivi citata), ha di poi mutato orientamento, affermando i seguenti principi, cui questo giudice presta adesione.
In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che :
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (cfr. Cass. n. 21780/22).
Per il dirigente pubblico – come la ricorrente – trova applicazione il principio affermato da Cass. n.
29844/2022 secondo cui Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.
Nel solco di tale orientamento, da ultimo ribadito da Cass. n. 13691/2025, la SC ha affermato (punto 13
e ss. della motivazione): 13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, ha mutato parzialmente orientamento (confrontandosi con la giurisprudenza espressa dal giudice comunitario) affermando che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro;
grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire;
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.
n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del 2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023;; Cass.
n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del 2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora del lavoratore (Cass. Pt_3
Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018). I suddetti principi sono stati affermati per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. 14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere
l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 15. Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando queste non siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597 del
2023). 16. Va, in aggiunta, precisato che il tenore testuale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 depone per l'inclusione di ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro, compresi i licenziamenti.
L'applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'ordinamento (art. 12 preleggi al c.c.) consente agevolmente di ricavare il principio, di applicazione generale, del divieto di monetizzazione “in ogni caso” e la precisazione che segue “anche in caso di…” si aggiunge al precetto, di carattere – per
l'appunto - generale, del primo periodo, al fine di specificare che il principio si applica anche nelle ipotesi di vicende estintive alle quali il dipendente ha concorso attivamente (cfr. in tal senso, parere del
Dipartimento della Funzione pubblica, n. 40033 del 2012). Tale esegesi è rispettosa della ratio della norma, tesa a contenere la spese pubblica e l'abusivo ricorso alla richiesta dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'intervento del giudice delle leggi ha consentito di correggere l'interpretazione nel senso di escludere le ipotesi in cui il godimento delle ferie sia stato impedito da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (come la malattia). 17. In sintesi, gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari (come ampiamente esposti) impongono di consentire l'operatività del divieto (di monetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato. La Corte territoriale – addossando al dirigente l'onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive - non si è conformata a questa interpretazione e ai più recenti orientamenti elaborati da questa Corte.
Il ricorso è pertanto fondato in applicazione del principio di diritto, ulteriormente ribadito da Cass.
5496/2025: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n.
13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024
e 9982/2024).
Nel caso di specie, la domanda attorea volta alla monetizzazione delle ferie deve essere accolta in assenza di prova delle circostanze che il datore di lavoro la avesse invitata a fruire delle ferie residue e che fosse stato assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedirne il godimento.
Invero, in applicazione di tali principi al caso di specie, non avendo l' datoriale assolto CP_1 all'onere probatorio a suo carico, non constando – neppure a livello di mera allegazione – l'invito formale alla fruizione delle ferie né risulta assolto l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, l' condannata al pagamento della indennità sostituiva delle Controparte_1 ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto (giorni 41, nei limiti della domanda attorea).
Per la relativa quantificazione, può farsi utile riferimento ai conteggi di parte attrice, formalmente corretti, sviluppati sulla base dei parametri della contrattazione collettiva, avuto riguardo al comprovato importo della retribuzione percepita;
peraltro, l' resistente non ha sollevato alcuna specifica CP_1 contestazione relativamente al quantum oggetto di domanda, richiamandosi il principio consolidato secondo cui Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al
"quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 29236 del 06/12/2017 (Rv. 646391 - 01); conf. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018 (Rv. 647513 - 01) Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, reputando non specifiche le contestazioni mosse dall'opponente alla cartella esattoriale ai conteggi dell'obbligazione contributiva, depositati dall' in CP_3 primo grado ed all'atto della costituzione in appello).
L'assenza di contestazione, con il dovuto grado di specificità, rende i conteggi accertati vincolando in tal senso il giudice (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile).
In conclusione, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, l' condannata al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 12.077,40; su tale somma competono gli interessi legali dalla data di maturazione del credito (vale a dire la cessazione del rapporto di rapporto) sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria.
Invero, non osta all'accoglimento della domanda, l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria stante la sua infondatezza. Invero, la SC ha chiarito che La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023- e, nel caso di specie, in assenza di prova a carico datoriale dell'invito a fruirne, il termine ordinario decennale (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020)– decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (12.02.2023) non è certamente decorso all'atto della notifica del ricorso e tanto in disparte tanto dalle diffide stragiudiziali in atti.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente, per il titolo di cui in motivazione, della somma di euro
12.077,40, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre rimborso CU (euro 118,50) spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Oreste Via che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in ZA, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti