Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 17737/99 UD. 03.10.2002 REPUBBLICA ITALIANA 0 1 3 3 0 3 3.3 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM IO JE 2 CHLE Prou 2576 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE Ref. 346 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 17737/99 proposto Oggetto: Distanze da legali. CH EF, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Cossa n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angelo De Vincenti, difeso dall'Avv. Franco Maldonato come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
PR VA, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n. 46, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Leo- 274/02 1 1 zappa, difesa dall'Avv. Tullio Tagliaferri come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 326/98 del 20.05.1998 / 08.07.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Franco Maldonato. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 326/98 del 20.05.1998/08.07.1998, la Corte d'appello di Salerno rigettava l'appello principale propo- sto da TE CH nei confronti di VA RO av- verso la sentenza (n.99/94) del Tribunale di Sala Consilina e, in accoglimento dell'appello incidentale della RO, condanna- va il CH ad arretrare la sua nuova costruzione, sita in Ispani (SA) all'incrocio tra via Roma e via Cairoli (in catasto al Fol. n. 4 part. 157) nella parte in cui risultava sopraelevata ri- spetto alla linea del preesistente tetto, alla distanza di cm. 117 dal prospiciente fabbricato RO, come individuato dal c.t.u.; condannava, altresì, il CH al risarcimento dei danni temporanei sofferti per l'illegittima costruzione, determinati in £. 3.500.000, nonché alle spese del doppio grado di giudizio. 2 Con il giudizio promosso, inizialmente con denuncia di nuo- va opera dinanzi al Pretore di Sapri e poi riassunto davanti al Tribunale di Sala Consilina, ritenuto competente per valore, la RO lamentava che il CH aveva proceduto alla demoli- zione e ricostruzione del fabbricato attiguo, aumentando l' al- tezza preesistente in violazione delle norme del locale regola- mento edilizio e senza rispettare, per la parte realizzata ex no- vo, le distanze legali, di cui all'art. 907 c.c., dalle vedute del suo fabbricato. Chiedeva pertanto la rimozione dell'opera abu- siva e il risarcimento dei danni. Per contro il CH assu- meva di non aver violato alcuna distanza legale dalle vedute, che anzi, a seguito di arretramento, tra la struttura risanata e le finestre della RO si era creata una distanza di m. 3,40. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva anche espletata c.t.u., il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda della RO, dichiarava l' illegittimità della parte di fabbricato costruito dal CH nella parte sopraelevata, ri- spetto alla linea del preesistente tetto, di cui ai grafici del c.t.u., e condannava il CH al pagamento in favore della RO della somma di £. 20.000.000 a titolo di risarcimento danni. I primi giudici, premesso che il CH nel ricostruire M il fabbricato aveva realizzato una sopraelevazione di cm. 117 rispetto alla preesistente altezza, limitando il diritto di veduta della RO dalle sue finestre, ritenevano che non era ravvisa- 3 bile la violazione dell'art. 907 c.c. attesa la distanza di mt. 3,40 da dette vedute. Ritenevano, però, che la sopraelevazione era stata eseguita in violazione dei limiti di altezza previsti sia dall'art. 58 del locale Regolamento Edilizio sia dall'art. 17 della 1. n. 765/67, e che tale violazione, riguardando l'altezza, era priva di tutela reale;
perciò, riconoscevano solo il detto risar- cimento del danno. La Corte d'appello, con la sentenza ora impugnata, ribadito che la sopraelevazione era stata realizzata in violazione della noma di cui al cit. art. 17 1. n. 765/67, ha affermato che han- no carattere integrativo ed attribuiscono pertanto il diritto soggettivo all'abbattimento delle costruzioni eseguite in dif- formità tutte le norme contenute in regolamenti comunali o in testi di legge che regolino le distanze tra costruzioni erette su fondi finitimi, in guisa tale da fronteggiarsi anche parzial- mente;
e ciò anche quando trattasi di norme che regolino con- giuntamente le distanze tra dette costruzioni e la loro altezza in relazione l'una all'altra. Conseguentemente, ritenuto che non era stata rispettata la distanza tra edifici, in riforma della decisione del Tribunale ha condannato il CH ad arretra- M re la costruzione alla distanza di cm. 117 dal fabbricato RO. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CH in base a tre motivi. La RO ha resistito con controricorso. 4 Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, ex art. 366 n. 3 c.p.c., per mancata esposizione dei fatti di causa perché per soddisfare tale requisito non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o partico- lareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, sia possi- bile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e pro- cessuale, sufficiente per bene intendere il significato e la por- tata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della sanzione di inammis- sibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insuf- ficiente. (cfr. ex plurimis: Cass. 17.4.2000, 4937; 4.6.1999, n. 5492). Nel caso specifico, non v'è dubbio che il contesto del ricorso considerato nel suo complesso offre sufficienti elementi per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della
contro
- versia, della posizione assunta dalle parti e dell'oggetto dell' impugnazione. B) Il ricorso del CH contiene tre motivi. 5 1. Col primo motivo, denunciando violazione ed erronea ap- plicazione di norme di diritto, contraddittorietà (intrinseca e funzionale) della motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente assume che la norma di diritto ri- chiamata dalla Corte di merito, art. 17 L. n. 765/67, discipli- nante la distanza minima tra fabbricati nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, la quale prevede che la distanza de- gli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, è stata erroneamente applicata al caso di specie. Infatti la Corte salernitana ha ritenuto che la sopraelevazione è consistita in un incremento di cm. 117 ri- spetto alla quota del fabbricato preesistente e ne ha tratto la conseguenza che avrebbe dovuto essere posta ad una distanza di almeno cm. 117 dal fabbricato RO, senza considerare che, invece, tra la parete perimetrale esterna più avanzata del fab- bricato RO e la nuova costruzione realizzata dal CH correvano mt 3,40, sicché vi era una distanza ben maggiore di quella di cm. 117. 2. Col secondo motivo, denunciando violazione di legge per extrapetizione e/o ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), il ricorrente assume che la domanda proposta dalla RO, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio, dall'attività svolta (specie in sede di conferimento dell'incarico al c.t.u..) e dalle conclusioni in primo grado, è stata proposta ai sensi dell'art. 907 c.c. per il rispetto della distanza dalle vedute. Pertanto la Corte d'appello non poteva, senza incorrere nel denunciato vizio di extrapeti- zione, ordinare l'arretramento della sopraelevazione in base alla diversa causa petendi di violazione (ex art. 17 L. n. 765/67) della distanza tra fabbricati .
3. Col terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controver- sia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente assume che sia il giudice di primo grado sia il giudice di appello hanno ritenuto di poter fondare la loro decisione sulle risultanze della c.t.u., ometten- do tuttavia di motivare in ordine all'implicito rigetto dei precisi e circostanziati rilievi formulati dal CH a confutazione della metodologia adottata e delle conclusioni assunte dal pe- rito d'ufficio. C) Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato in- nanzitutto il secondo motivo, il quale è fondato. C.1) VA RO, come risulta dall'esame (che in questo caso è consentito essendo stato dedotto un vizio in proceden- do) del ricorso introduttivo del giudizio, dell'attività proces- suale svolta e delle conclusioni rassegnate in primo grado, ha proposto una domanda intesa ad ottenere la condanna di TE CH ad arretrare una sopraelevazione del suo edificio, assunta realizzata a distanza inferiore a quella legale 7 prescritta dall'art. 907 c.c. dalle sue vedute, nonché il risarci- mento dei danni. Il Tribunale di Sala Consilina, dopo aver accertato che la sopraelevazione era stata realizzata, rispetto alle vedute di VA RO, a distanza (mt. 3,40) superiore a quella (mt. 3) prescritta dall'art. 907 c.c., escludeva la violazione di tale norma. Riteneva che VA RO aveva diritto al risarci- mento del danno, quantificato in £. 20.000.000, poiché la so- praelevazione superava in altezza (per cm. 117) i limiti posti dall'art. 58 del locale regolamento edilizio e dall'art. 17 L. n. 765/67. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza ora impu- gnata, ha disatteso il gravame (principale) di TE Chinte- mi, col quale veniva contestata la violazione dei limiti dell' al- tezza con conseguente risarcimento dei danni, e, in accogli- mento del gravame (incidentale) di VA RO, ha con- dannato TE CH ad arretrare la sopraelevazione alla distanza di cm. 117 dal prospiciente edificio RO per viola- zione della distanza tra fabbricati, ex art. 873 c.c. in relazione all'art. 17 L. n. 765/67. C.2) TE CH, con la censura in esame, sulla pre- messa che VA RO, in origine, aveva azionato una do- manda diretta, a mente dell'art. 907 c.c., ad ottenere il rispetto delle distanze legali fra le sue vedute e la contestata sopraele- 8 vazione, richiamata la netta distinzione della fattispecie giuri- dica disciplinata dall'art. 873 c.c. (e norme integrative di leggi o regolamenti) rispetto a quella disciplinata dall'art. 907 c.c., sostiene che vi è stata violazione del principio della domanda, con errata equiparazione delle due fattispecie. Ed in effetti la dedotta violazione sussiste. C.3) Come più volte affermato da questa Corte, la norma dell'art. 907 c.c., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli dell'art. 873 c.c. (e norme integrati- ve), atteso che con l'art. 907 c.c. il legislatore ha inteso tutela- re il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impe- dendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza minore di 3 metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c., che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo, mentre con l'art. 873 c.c. ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti: dalla diversità oggettiva delle situa- zioni regolamentate dalle norme giuscivilistiche considerate, discende, sul piano processuale, che al proprietario che giudi- zialmente richieda la tutela dei diritti di veduta da lui goduti da abusi del vicino commessi in violazione della norma di cui all'art. 907 c.c., non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della domanda, la tutela del suo diritto dominicale 9 per violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. (v. ex plurimis: Cass. 18.4.2001, n. 5698; 4.4.2000, n. 4087; 6.3.1986, n. 1462; 19.5.1983, n. 3461). Sulla scorta del principio enunciato, la denuncia della ri- scontrabilità nella sentenza impugnata del dedotto profilo di extrapetizione risulta evidente e la doglianza sollevata al ri- guardo dal ricorrente deve essere senz'altro accolta. C.4) L'accoglimento di detta doglianza di cui sub 2) importa l'assorbimento delle altre doglianze di cui ai nn. 1) e 3) del ri- corso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché non è necessario alcun nuovo riesame, con la precisa- zione che risulta passata in giudicato, non essendo stata cen- surata in questa sede, la statuizione relativa all'accertata rea- lizzazione della sopraelevazione in violazione dei limiti d' altez- za e quantificazione del danno. C.5) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- RE ESTENSORE zione Civile, il 3 ottobre 2002. ONSE IL IL PRESIDENTE E C Califarik Арайон - 10 % IL CANCELLIERE C1 Paolo Takicoco. DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Roma 24 GEN. 2003. TLCANCELLIERE C1 20 عاما