Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato all'esito dell'udienza del 30.04.2025 svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1333/2024 di R.G., promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Alessandro Limatola;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 835/2023 pubblicata in data 07.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: condannare la parte appellata alla refusione del residuo di spese, diritti ed onorari del precedente grado di giudizio come CP_3 per legge, ovvero come ritenuto e quantificato di giustizia, con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”; per parte appellata: “Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall‟appellante avverso sentenza. 835/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 3.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 835/2023, pubblicata in data 07.12.2023, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da nei confronti di Parte_1
n relazione al contratto di telefonia correlato all'utenza Controparte_1
telefonica n. n. 08231503397, Codice Cliente n. 1.38582984, volta ad “accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 190,00, relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i” correlato alla fattura n. AO07284271 del 12/5/2022, ha così statuito “Dichiara la non debenza da parte del sig. della somma di euro 190.00 di cui alla fattura Parte_1
AO07284271. Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore p.iva al pagamento in favore di cf P.IVA_2 Parte_1
delle spese legali quantificate in euro 150.00 oltre oneri di legge da C.F._1
distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno…”.
Il Giudice di prime ha accolto la domanda, rilevando come la parte attrice avesse fornito la prova di aver restituito il modem, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di lite quantificate in € 150,00 “oltre accessori di legge”.
ha impugnato la predetta decisione, censurando la quantificazione Parte_1
delle spese di lite avvenuta “al di sotto dei minimi tariffari”.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., svolta in forma cartolare del 30.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma della suddetta disposizione.
* * * *
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2 Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è dato evincere sia le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la prospettata violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito il gravame è suscettibile di accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo, giova osservare come l'appellante, nel pur articolato atto di gravame, provvisto di specifici richiami giurisprudenziali, non abbia formulato alcuna censura con riguardo alla omessa liquidazione delle spese vive sostenute in primo grado
(contributo unificato e marca), di talché in parte qua la sentenza di primo grado non può essere modificata.
Di contro, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui è stato riconosciuto un importo inferiore ai minimi tariffari.
La censura è suscettibile di accoglimento.
Il Giudice di Pace ha la domanda integralmente, liquidando le spese di lite nella misura di € 150,00 oltre accessori di legge, senza operare alcuna compensazione.
Ciò posto, in difetto di appello incidentale spiegato dalla parte appellata, resta preclusa ogni diversa determinazione tanto in ordine alla fondatezza della domanda quanto ad una eventuale omessa parziale compensazione delle spese di lite. Peraltro, a fronte di un accoglimento integrale della domanda, deve essere esclusa la possibilità anche in astratto per il giudice di prime cure di compensare le spese di lite sia pur parzialmente.
Restano, dunque, da esaminare due questioni: la prima inerente all'ammontare del compenso riconosciuto al fine di verificare se il medesimo sia effettivamente inferiore al minimo tariffario e, l'altra, volta a valutare se il compenso minimo previsto dal
D.M. 55/2014 sia o meno derogabile dal giudice.
Partendo da quest'ultima questione giova osservare come la giurisprudenza di legittimità di recente, superando un precedente contrasto interpretativo, correlato anche al mutamento normativo, abbia affermato con orientamento consolidato che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel
3 rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate
(cfr. ex multis Cass. 24882/2023 e 10438/2023; Cass. 8526/2025).
La Suprema Corte è giunta ad affermare i suddetti principi valorizzando la modifica del D.M. 55/2014 operata a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018.
Ai fini che rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt.
4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (cfr. in termini Cass. 24993/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha aggiunto e precisato come questa ultima modifica non sia priva di rilevanza, e ciò in quanto ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024).
Secondo la Suprema Corte, la conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n.
147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo
4 schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Passando a questo punto ad esaminare la quantificazione delle spese di lite, si osservi come il giudice di prime cure, stimando l'importo complessivo in € 150,00 oltre accessori, abbia liquidato un importo inferiore ai minimi previsti dalla tariffa vigente in relazione allo scaglione correlato al credito.
Invero, applicando i valori minimi previsti dall'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1. GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad € 1.100,00), l'importo minimo per le quattro fasi è pari ad € 173,00.
Deve essere, invero, riconosciuto il compenso anche per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021, 21743/2019).
L'accoglimento del gravame non è precluso dalla differenza tra i due importi oggettivamente esiguo (€ 23,00), il cui valore in termini monetari può effettivamente apparire sproporzionato rispetto al concreto impegno processuale, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità oramai con orientamento consolidato esclude la possibilità per il giudice di riconoscere, in difetto di eventuale compensazione, un importo inferiore ai minimi di legge. Del resto, la società appellata avrebbe potuto
5 evitare la proposizione del giudizio di gravame corrispondendo il maggior importo mancante sino al minimo previsto dalla tabella di riferimento, riversando in questo caso sulla controparte tutto il rischio processuale.
Se è certamente vero che la modesta complessità del giudizio e l'importo del credito prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (valore della causa pari ad € 190,00; scaglione sino ad € 1.100,00) giustificano il riconoscimento dei valori minimi previsti dalla tabella, è altrettanto vero che a fronte della recente modifica normativa richiamata in tema di D.M. 55/2014 e dei principi giurisprudenziali consolidati i suddetti valori non possono essere ulteriormente ridotti.
In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di € 173,00 oltre accessori di legge.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad € 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento.
In sede di appello l'assenza del riconoscimento della fase trattazione e istruttoria trova piena conferma nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti
6 nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III, 16.4.2021, n. 10206; in senso conforme Cass. sentenza 11343/2025).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1
della sentenza resa dal Giudice di Pace di IVREA, n. 835/2023 pubblicata in data
07.12.2023 così provvede:
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite di primo grado che si liquidano in complessivi € 173,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno avv. Francesco Lioia e avv.
Manlio Arnone;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro
232,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 64,50 per spese vive, distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in parti uguali tra loro avv. Francesco
Lioia e avv. Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea il 2 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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