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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1960/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANINI Parte_1 C.F._1
ROMINA ed elettivamente domiciliata in Talacchio di Vallefoglia (PU), presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANINI ROMINA Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Talacchio di Vallefoglia (PU), presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...], il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
SESTINO (AR) il 17/12/1961, contraevano matrimonio civile in data 01/10/1994 a GRADARA, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, n.2, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata il [...]). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 09/01/2020.
Con istanza depositata in data 25/10/2024, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo al resistente, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedeva la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, depositando procura alle liti rilasciata in suo favore anche dal resistente.
All'udienza del 28/11/2024, il procuratore delle parti chiedeva un rinvio dell'udienza per formalizzare la precisazione congiunta delle conclusioni;
disposto il richiesto rinvio, con ordinanza del 11/12/2024, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale, non formulava le proprie conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini
Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, il Tribunale, in via preliminare, rileva che la domanda, genericamente proposta per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, va riqualificata in ricorso per lo scioglimento del matrimonio, risultando dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a RA (PU) in data 01/10/1994 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
RA anno 1994, n.2, Parte I).
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi
è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 09/01/2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e non contrarie all'ordine pubblico, di seguito integralmente ritrascritte:
“1. pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i
Signori e nel Comune di RA (PU) in data Parte_1 Controparte_1
01/10/1994, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di RA (anno 1994, n.2, Parte
I); e per effetto:
2. modificare le condizioni di cui all' omologa n. cronol. 158/2020 del 09/01/2020 R.G. n.
4177/2019 con cui il Tribunale di Rimini ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso consensuale e nello specifico;
aumentare, in capo al padre _1
, l'importo del concorso al mantenimento in favore della figlia , da € 250,00
[...] Per_1 mensili ad € 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
confermando il versamento del 50% delle spese straordinarie;
3. disporre il versamento diretto del mantenimento, da parte del Sig. in favore della figlia _1 entro la data del 20 di ogni mese, sull'iban intestato alla stessa: Persona_2
[...].
4. spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/10/1994 a GRADARA tra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
SESTINO (AR) il 17/12/1961, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994,
n.2, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRADARA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1960/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANINI Parte_1 C.F._1
ROMINA ed elettivamente domiciliata in Talacchio di Vallefoglia (PU), presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANINI ROMINA Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Talacchio di Vallefoglia (PU), presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...], il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
SESTINO (AR) il 17/12/1961, contraevano matrimonio civile in data 01/10/1994 a GRADARA, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994, n.2, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata il [...]). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 09/01/2020.
Con istanza depositata in data 25/10/2024, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo al resistente, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedeva la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, depositando procura alle liti rilasciata in suo favore anche dal resistente.
All'udienza del 28/11/2024, il procuratore delle parti chiedeva un rinvio dell'udienza per formalizzare la precisazione congiunta delle conclusioni;
disposto il richiesto rinvio, con ordinanza del 11/12/2024, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale, non formulava le proprie conclusioni, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini
Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, il Tribunale, in via preliminare, rileva che la domanda, genericamente proposta per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, va riqualificata in ricorso per lo scioglimento del matrimonio, risultando dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a RA (PU) in data 01/10/1994 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
RA anno 1994, n.2, Parte I).
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi
è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 09/01/2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e non contrarie all'ordine pubblico, di seguito integralmente ritrascritte:
“1. pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i
Signori e nel Comune di RA (PU) in data Parte_1 Controparte_1
01/10/1994, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di RA (anno 1994, n.2, Parte
I); e per effetto:
2. modificare le condizioni di cui all' omologa n. cronol. 158/2020 del 09/01/2020 R.G. n.
4177/2019 con cui il Tribunale di Rimini ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso consensuale e nello specifico;
aumentare, in capo al padre _1
, l'importo del concorso al mantenimento in favore della figlia , da € 250,00
[...] Per_1 mensili ad € 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
confermando il versamento del 50% delle spese straordinarie;
3. disporre il versamento diretto del mantenimento, da parte del Sig. in favore della figlia _1 entro la data del 20 di ogni mese, sull'iban intestato alla stessa: Persona_2
[...].
4. spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/10/1994 a GRADARA tra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
SESTINO (AR) il 17/12/1961, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1994,
n.2, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRADARA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi