CASS
Ordinanza 12 aprile 2022
Ordinanza 12 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/04/2022, n. 11773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11773 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 25039-2020 proposto da: FANTI VERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro GE AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 11773 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 12/04/2022
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5610/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO. FATTI DI CAUSA 1 - Il Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ha riformato la sentenza del Tar della Puglia che aveva respinto il ricorso proposto dalla professoressa CE GE per l'impugnativa di plurimi atti dell'Università di Foggia e del relativo dipartimento di giurisprudenza, relativi alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale "Diritto amministrativo", riservato ai docenti interni, che aveva visto vincitrice la dott.ssa ER AN. 2 - I giudici del collegio accoglievano il ricorso sul rilievo che il membro interno della Commissione, dott. Follieri, per essere maestro di entrambe le nominate candidate, versasse in una situazione di incompatibilità. 3 - Precisavano che, se in passato la partecipazione alla commissione di concorso di un docente nella descritta situazione era stata ritenuta ammissibile, e ciò perché il carattere ristretto della comunità scientifica di un determinato settore di riferimento consentiva una deroga alle norme sull'astensione che presiedono alla procedura concorsuale, tale deroga non poteva ritenersi più giustificata dal Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- momento in cui, come era accaduto nella specie, i docenti avevano raggiunto un'ampia diffusione numerica sul territorio. Disponeva, pertanto, l'annullamento di tutti gli atti successivi al bando di concorso. 4 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione ER AN per motivi attinenti alla giurisdizione, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria. 5 - Resisteva con controricorso CE GE, mentre il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degli Studi di Foggia rimanevano intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 codice del processo amministrativo, 2 e 3 all. E I. 2243/1965, eccesso di potere giurisdizionale. 1.2. Premetteva che, con atto del 3 febbraio 2021, la dott. CE GE aveva rinunziato alla procedura valutativa, tanto che, all'esito della presa d'atto della rinuncia, la Commissione concorsuale l'aveva giudicata qualificata a ricoprire il posto quale unica candidata rimasta e il Rettore dell'Università di Foggia, con decreto n. 229 del 17 febbraio 2021, approvando la procedura valutativa, l'aveva nominata vincitrice. Rilevava di avere interesse al ricorso, poiché l'eventuale annullamento della sentenza impugnata avrebbe inciso sulla decorrenza degli effetti economici e giuridici della nomina ed eccepiva, per contro, l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di (x."4"--Lo interesse delVficorso avversario. 1.3. Quanto al contenuto dell'impugnazione, osservava che la sentenza del Consiglio di Stato, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, era intervenuta a creare una nuova ed inesistente regola di astensione obbligatoria, al di fuori di quelli tassativamente Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -3- previsti dall'art. 51 c.p.c., cui doveva farsi riferimento, ed ai quali non poteva essere ricondotta l'ipotesi di astensione dalla partecipazione alle commissioni di concorso del maestro nel caso in cui concorrano gli allievi. 2 - Il collegio rileva, preliminarmente, che le ragioni addotte dalla ricorrente individuano un interesse della medesima all'impugnazione, il quale va apprezzato in relazione all'utilità concreta che possa derivare dall'accoglimento e si collega alla soccombenza, anche parziale, connessa ad una statuizione del giudice idonea ad arrecare pregiudizio alla parte (Cass. 11/07/2014 n. 16016, Cass. 04/12/2014 n. 25712). A tale interesse si correla quello, anche solo processuale, della parte controricorrente a resistere in giudizio. 3. Ciò posto, e venendo all'esame del motivo, va ricordato che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, «il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione», con esclusione della sindacabilità di vizi di interpretazione di norme relative alle forme di tutela nelle quali la giurisdizione si estrinseca, anche nei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311); 4. Tanto evidenziato, si osserva che la questione prospettata non attiene, come pretenderebbe la ricorrente, a presunta attività di produzione normativa ma, piuttosto, all'attività di interpretazione delle norme, nella quale si sostanzia il giudizio, giacché il Consiglio di Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -4- Stato, in ragione di una propria lettura dell'art. 51 cod. proc. civ., ritenuto applicabile nella fattispecie, ha operato una sussunzione nella regola astratta della fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione, attraendola nell'alveo delle ipotesi di astensione obbligatoria. 5. La censura, pertanto, è inammissibile, giacché prospetta un errore in iudicando che non determina violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed è sottrattoi al sindacato di legittimità (ex multis 26/11/2021 n. 36899: «In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato, che - interpretando gli artt. 10, 65 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e reputando la valutazione tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali sindacabile in presenza "di figure sintomatiche dell'eccesso di potere" - aveva annullato il diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica opposto dall'Amministrazione senza un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza della singola esportazione sul patrimonio culturale nazionale)». Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -5- 6. Il ricorso, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite in ragione della evoluzione assunta dalla controversia. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
- ricorrente -
contro GE AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 11773 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 12/04/2022
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5610/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO. FATTI DI CAUSA 1 - Il Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ha riformato la sentenza del Tar della Puglia che aveva respinto il ricorso proposto dalla professoressa CE GE per l'impugnativa di plurimi atti dell'Università di Foggia e del relativo dipartimento di giurisprudenza, relativi alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale "Diritto amministrativo", riservato ai docenti interni, che aveva visto vincitrice la dott.ssa ER AN. 2 - I giudici del collegio accoglievano il ricorso sul rilievo che il membro interno della Commissione, dott. Follieri, per essere maestro di entrambe le nominate candidate, versasse in una situazione di incompatibilità. 3 - Precisavano che, se in passato la partecipazione alla commissione di concorso di un docente nella descritta situazione era stata ritenuta ammissibile, e ciò perché il carattere ristretto della comunità scientifica di un determinato settore di riferimento consentiva una deroga alle norme sull'astensione che presiedono alla procedura concorsuale, tale deroga non poteva ritenersi più giustificata dal Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- momento in cui, come era accaduto nella specie, i docenti avevano raggiunto un'ampia diffusione numerica sul territorio. Disponeva, pertanto, l'annullamento di tutti gli atti successivi al bando di concorso. 4 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione ER AN per motivi attinenti alla giurisdizione, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria. 5 - Resisteva con controricorso CE GE, mentre il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degli Studi di Foggia rimanevano intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 codice del processo amministrativo, 2 e 3 all. E I. 2243/1965, eccesso di potere giurisdizionale. 1.2. Premetteva che, con atto del 3 febbraio 2021, la dott. CE GE aveva rinunziato alla procedura valutativa, tanto che, all'esito della presa d'atto della rinuncia, la Commissione concorsuale l'aveva giudicata qualificata a ricoprire il posto quale unica candidata rimasta e il Rettore dell'Università di Foggia, con decreto n. 229 del 17 febbraio 2021, approvando la procedura valutativa, l'aveva nominata vincitrice. Rilevava di avere interesse al ricorso, poiché l'eventuale annullamento della sentenza impugnata avrebbe inciso sulla decorrenza degli effetti economici e giuridici della nomina ed eccepiva, per contro, l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di (x."4"--Lo interesse delVficorso avversario. 1.3. Quanto al contenuto dell'impugnazione, osservava che la sentenza del Consiglio di Stato, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, era intervenuta a creare una nuova ed inesistente regola di astensione obbligatoria, al di fuori di quelli tassativamente Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -3- previsti dall'art. 51 c.p.c., cui doveva farsi riferimento, ed ai quali non poteva essere ricondotta l'ipotesi di astensione dalla partecipazione alle commissioni di concorso del maestro nel caso in cui concorrano gli allievi. 2 - Il collegio rileva, preliminarmente, che le ragioni addotte dalla ricorrente individuano un interesse della medesima all'impugnazione, il quale va apprezzato in relazione all'utilità concreta che possa derivare dall'accoglimento e si collega alla soccombenza, anche parziale, connessa ad una statuizione del giudice idonea ad arrecare pregiudizio alla parte (Cass. 11/07/2014 n. 16016, Cass. 04/12/2014 n. 25712). A tale interesse si correla quello, anche solo processuale, della parte controricorrente a resistere in giudizio. 3. Ciò posto, e venendo all'esame del motivo, va ricordato che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, «il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione», con esclusione della sindacabilità di vizi di interpretazione di norme relative alle forme di tutela nelle quali la giurisdizione si estrinseca, anche nei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311); 4. Tanto evidenziato, si osserva che la questione prospettata non attiene, come pretenderebbe la ricorrente, a presunta attività di produzione normativa ma, piuttosto, all'attività di interpretazione delle norme, nella quale si sostanzia il giudizio, giacché il Consiglio di Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -4- Stato, in ragione di una propria lettura dell'art. 51 cod. proc. civ., ritenuto applicabile nella fattispecie, ha operato una sussunzione nella regola astratta della fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione, attraendola nell'alveo delle ipotesi di astensione obbligatoria. 5. La censura, pertanto, è inammissibile, giacché prospetta un errore in iudicando che non determina violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed è sottrattoi al sindacato di legittimità (ex multis 26/11/2021 n. 36899: «In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato, che - interpretando gli artt. 10, 65 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e reputando la valutazione tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali sindacabile in presenza "di figure sintomatiche dell'eccesso di potere" - aveva annullato il diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica opposto dall'Amministrazione senza un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza della singola esportazione sul patrimonio culturale nazionale)». Ric. 2020 n. 25039 sez. SU - ud. 11-01-2022 -5- 6. Il ricorso, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite in ragione della evoluzione assunta dalla controversia. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite