Articolo 1 della Legge 13 giugno 1952, n. 688
Articolo 2
Versione
18 luglio 1952
Art. 1.
E' autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall' art. 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322 , per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.
Entrata in vigore il 18 luglio 1952