Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390 , recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 4:
al comma 1, le parole da: "che sara' formulato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "formulato dalle regioni secondo le modalita' previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ";
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "prevista dall' articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412 " sono sostituite dalle seguenti: "prevista dalle vigenti disposizioni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole da: "che sara' formulato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "formulato dalle regioni secondo le modalita' previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ";
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "prevista dall' articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412 " sono sostituite dalle seguenti: "prevista dalle vigenti disposizioni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.