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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da NN IA De SA - Presidente - Sent. n. 1738 sez. SI TT AN ZI AB ST FR NA -Relatore- UP – 18/12/2025 R.G.N. 33233/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: NI IO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SI TT;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che all’esito del giudizio abbreviato eletto dall’imputato lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata, mentre aveva dichiarato non doversi Penale Sent. Sez. 2 Num. 1727 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 18/12/2025 2 procedere pe il delitto di lesioni aggravate, contestate al capo B, per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le violazioni della legge penale incriminatrice ed i vizi esiziali di motivazione in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 628, comma quinto, cod. pen.) Il ricorrente sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all’art. 628, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui non consente il bilanciamento delle circostanze aggravanti c.d. rigide con le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte del tutto omesso di argomentare l’implicito rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (richiesta avanzata con i motivi nuovi di appello in data 13 febbraio 2025 e confermata con le conclusioni rassegnate in udienza pubblica). 2.3. I medesimi vizi sono denunziati con il terzo motivo di ricorso, che indugia sulla non corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, del tutto incostante nel narrato e pertanto affetta da assoluto difetto di affidabilità intrinseca, che riverbera effetti sulla attendibilità del narrato. 2.4. Da ultimo, i medesimi vizi sono ancora denunziati con riguardo alla assenza di argomenti motivazionali sulla ritenuta lieve entità del fatto di rapina, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024. La Corte territoriale avrebbe dovuto infatti ritenersi investita d’ufficio della questione, ancorché questa non fosse stata dedotta né con i motivi di impugnazione originari, né con i motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 628, comma quinto, cod. pen., in relazione al comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., nella parte in cui esclude la possibilità di bilanciare (art. 69 cod. pen.) tale circostanza aggravante con le attenuanti generiche. 1.1. Il dubbio prospettato dalla difesa, però, è già stato esaminato e risolto da questa Corte, che ha così deciso sul punto: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n.
3-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento 3 tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio. (Sez. 2, n. 20208 del 27/04/2016, Di Marzo, Rv. 266750 – 01; in tema di aggravanti “rigide” del furto v. anche Sez. 5, n. 17954 del 18/02/2020, Pennelli, Rv. 279207 - 01). Da qui la manifesta infondatezza del motivo, in quanto reitera una questione già esaminata da questa Corte con sentenza mai successivamente contrastata. 2. Il secondo motivo d’impugnazione è fondato, atteso che la Corte d’appello, tempestivamente adita con la richiesta di sostituzione della pena detentiva, non si è pronunciata (assenza di segno grafico) su una domanda del difensore dell’imputato appellante, che non poteva apparire in allora (4 marzo 2025) manifestamente infondata. 2.1. Va premesso che in tema di perimetrazione delle condizioni soggettive oggi vigenti per la sostituzione della pena detentiva (solo dal 30 dicembre 2022: «La pena detentiva non può essere sostituita: a) …; b) …; c) …; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale») si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale (art. 59, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), che con la sentenza n. 139 del 2025 (G.U. 031 del 30/07/2025) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze sull’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinazione all’art. dall'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354. 2.2. Ciò posto, occorre allora verificare quali fossero le condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva, non già al momento della decisione, ma alla data del commesso reato. Si è già detto, poco sopra, che la Corte di appello ha omesso ogni argomentazione sulla domanda avanzata con i motivi nuovi depositati in data 13 febbraio 2025. Orbene, vero è che tra i reati indicati dall'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 si rinviene, in effetti, la rapina aggravata, contestata all’imputato. Deve, tuttavia, rilevarsi che il testo dell’art. 59 è stato modificato -nel senso poco sopra riportato - dall'art. 71, comma 1, lett. g), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). 4 Tale intervento novellatore è vigente dal 30 dicembre 2022; mentre alla data del commesso reato (14 marzo 2022) la formulazione normativa vigente recava un diverso contenuto preclusivo: «la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575». Il confronto tra i due testi della norma succedutisi nel tempo, mostra che -al momento del fatto- la condanna per il reato di rapina aggravata non costituiva un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva: tale preclusione è stata introdotta solo successivamente, con la nuova formulazione dell’art. 59 della Legge n. 689 del 1981, così come modificata dalla c.d. riforma Cartabia. La riforma, con specifico riferimento alle pene sostitutive, ha ampliato i casi di preclusione rispetto al testo previgente. Tali modifiche hanno -perciò- portata sostanziale e, in quanto tali, soggiacciono alla regola (art. 2, comma quarto, cod. pen.) della necessaria applicazione della norma più favorevole ai procedimenti pendenti al tempo cui sopravvenga una modifica normativa in senso sfavorevole all'imputato. Con l'ulteriore specificazione che l'individuazione del regime di maggior favore per il reo deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, stante il valore assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole (nei termini, tra molte, Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A.; Rv. 268805 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176 – 01; sul tema specifico oggetto della decisione, si veda Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01.). Nella presente fattispecie, la norma meno favorevole per l'imputato è quella attualmente vigente, la quale, per come visto, preclude l'accesso alla sostituzione della pena detentiva per chi stato condannato per il reato di rapina aggravata. Tale preclusione, invece, non era prevista nella versione dell’art. 59, Legge n. 689 del 5 1981, vigente al momento del fatto (14/03/2022); data che precede il vigore della novella introdotta con la riforma Cartabia. In applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., quindi -al fine di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato- deve farsi riferimento alla norma a lui più favorevole, ossia all’art. 59 della Legge n. 689 del 1981, nel testo in vigore alla data del 14 marzo 2022, che non escludeva la possibilità di sostituire la pena detentiva nei confronti dei condannati per rapina aggravata. La sentenza -in quanto pronunciata in violazione di legge- deve essere annullata sul punto, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà rivalutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva alla luce disciplina vigente alla data del commesso reato. 2.3. Resta quindi, per così dire, assorbito l’argomento accennato a pagina 5 del ricorso, nel più ampio solco tracciato dal secondo motivo. Anche qualora dovesse trovare applicazione la disciplina preclusiva prevista dal più volte citato articolo 59 (l. 689/1981) oggi vigente, si dovrebbe, infatti, precisare che il richiamo contenuto nella norma ai reati di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma richiamata, comprensivo delle complessive condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati;
sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
il che non pare corrispondere alla descrizione della fattispecie contenuta in imputazione. In applicazione di tale principio, la prima Sezione di questa Corte (sentenza n. 27854 del 23/05/2025, Picillo, Rv. 288478-01) ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per rapina aggravata, in cui si era eccepita l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art.
4-bis legge n. 354 del 1975. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di questioni di merito già proposte all’attenzione della Corte di appello e da questa respinte con logiche e congruenti argomentazioni. Diversamente da quanto ritenuto, oltre che con i motivi di ricorso, 6 anche con le argomentate conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero presso questa Corte, la Corte d’appello, in tema di valutazione della prova dichiarativa rinveniente dalla persona offesa, ha argomentato la propria decisione confermativa valorizzandone il narrato coerente, quanto meno nel nucleo essenziale della narrazione. La persona offesa, pur nel contesto della reciproca conflittualità in cui sono maturati i fatti violenti e pur evidentemente animata nel corso del giudizio dalla volontà di ridimensionare la gravità della violenza sofferta, ha infatti (spiega la Corte) sempre costantemente affermato di aver subito (per due volte) la sottrazione violenta del telefono cellulare a lei in uso. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che una tale affermazione non necessitasse di particolari riscontri estrinseci sul punto posto in discussione dalla difesa. Del resto, la Corte territoriale ha sul punto pure valorizzato l’inequivoca attendibilità del narrato (conf. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte Rv. 253214 - 01), atteso che la voce narrante, riscontrata da dati esterni in altri segmenti della narrazione, neppure si era costituita parte civile nel processo. Difetta, pertanto, nella fattispecie (argomenta la Corte) anche l’interesse patrimoniale alla condanna dell’imputato, che potrebbe indurre a sospettare della genuinità della narrazione. 3.1. Quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in presenza del riconosciuto elemento psicologico, la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene come nel delitto di rapina il profitto possa concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si prospetti, quale conseguenza dell’azione, purché questa sia realizzata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene ( così, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163 – 01; seguita, in differente fattispecie concreta, da Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01). 4. Il quarto motivo di ricorso è palesemente inammissibile, atteso che non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina (come già ritenuto pure per il delitto di estorsione), prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, ove la questione, già cronologicamente proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, almeno con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. 7 5. Secondo quanto dispone l’art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi spesi in tema di accertamento della responsabilità per il fatto contestato in imputazione consegue la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. 5.1. L’annullamento va invece disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al profilo sanzionatorio, in specie per la valutazione di applicabilità della pena sostitutiva della pena detentiva irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente SI TT NN IA De SA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SI TT;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che all’esito del giudizio abbreviato eletto dall’imputato lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata, mentre aveva dichiarato non doversi Penale Sent. Sez. 2 Num. 1727 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 18/12/2025 2 procedere pe il delitto di lesioni aggravate, contestate al capo B, per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le violazioni della legge penale incriminatrice ed i vizi esiziali di motivazione in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 628, comma quinto, cod. pen.) Il ricorrente sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all’art. 628, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui non consente il bilanciamento delle circostanze aggravanti c.d. rigide con le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte del tutto omesso di argomentare l’implicito rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (richiesta avanzata con i motivi nuovi di appello in data 13 febbraio 2025 e confermata con le conclusioni rassegnate in udienza pubblica). 2.3. I medesimi vizi sono denunziati con il terzo motivo di ricorso, che indugia sulla non corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, del tutto incostante nel narrato e pertanto affetta da assoluto difetto di affidabilità intrinseca, che riverbera effetti sulla attendibilità del narrato. 2.4. Da ultimo, i medesimi vizi sono ancora denunziati con riguardo alla assenza di argomenti motivazionali sulla ritenuta lieve entità del fatto di rapina, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024. La Corte territoriale avrebbe dovuto infatti ritenersi investita d’ufficio della questione, ancorché questa non fosse stata dedotta né con i motivi di impugnazione originari, né con i motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 628, comma quinto, cod. pen., in relazione al comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., nella parte in cui esclude la possibilità di bilanciare (art. 69 cod. pen.) tale circostanza aggravante con le attenuanti generiche. 1.1. Il dubbio prospettato dalla difesa, però, è già stato esaminato e risolto da questa Corte, che ha così deciso sul punto: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n.
3-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento 3 tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio. (Sez. 2, n. 20208 del 27/04/2016, Di Marzo, Rv. 266750 – 01; in tema di aggravanti “rigide” del furto v. anche Sez. 5, n. 17954 del 18/02/2020, Pennelli, Rv. 279207 - 01). Da qui la manifesta infondatezza del motivo, in quanto reitera una questione già esaminata da questa Corte con sentenza mai successivamente contrastata. 2. Il secondo motivo d’impugnazione è fondato, atteso che la Corte d’appello, tempestivamente adita con la richiesta di sostituzione della pena detentiva, non si è pronunciata (assenza di segno grafico) su una domanda del difensore dell’imputato appellante, che non poteva apparire in allora (4 marzo 2025) manifestamente infondata. 2.1. Va premesso che in tema di perimetrazione delle condizioni soggettive oggi vigenti per la sostituzione della pena detentiva (solo dal 30 dicembre 2022: «La pena detentiva non può essere sostituita: a) …; b) …; c) …; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale») si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale (art. 59, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), che con la sentenza n. 139 del 2025 (G.U. 031 del 30/07/2025) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze sull’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinazione all’art. dall'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354. 2.2. Ciò posto, occorre allora verificare quali fossero le condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva, non già al momento della decisione, ma alla data del commesso reato. Si è già detto, poco sopra, che la Corte di appello ha omesso ogni argomentazione sulla domanda avanzata con i motivi nuovi depositati in data 13 febbraio 2025. Orbene, vero è che tra i reati indicati dall'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 si rinviene, in effetti, la rapina aggravata, contestata all’imputato. Deve, tuttavia, rilevarsi che il testo dell’art. 59 è stato modificato -nel senso poco sopra riportato - dall'art. 71, comma 1, lett. g), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). 4 Tale intervento novellatore è vigente dal 30 dicembre 2022; mentre alla data del commesso reato (14 marzo 2022) la formulazione normativa vigente recava un diverso contenuto preclusivo: «la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575». Il confronto tra i due testi della norma succedutisi nel tempo, mostra che -al momento del fatto- la condanna per il reato di rapina aggravata non costituiva un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva: tale preclusione è stata introdotta solo successivamente, con la nuova formulazione dell’art. 59 della Legge n. 689 del 1981, così come modificata dalla c.d. riforma Cartabia. La riforma, con specifico riferimento alle pene sostitutive, ha ampliato i casi di preclusione rispetto al testo previgente. Tali modifiche hanno -perciò- portata sostanziale e, in quanto tali, soggiacciono alla regola (art. 2, comma quarto, cod. pen.) della necessaria applicazione della norma più favorevole ai procedimenti pendenti al tempo cui sopravvenga una modifica normativa in senso sfavorevole all'imputato. Con l'ulteriore specificazione che l'individuazione del regime di maggior favore per il reo deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, stante il valore assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole (nei termini, tra molte, Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A.; Rv. 268805 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176 – 01; sul tema specifico oggetto della decisione, si veda Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01.). Nella presente fattispecie, la norma meno favorevole per l'imputato è quella attualmente vigente, la quale, per come visto, preclude l'accesso alla sostituzione della pena detentiva per chi stato condannato per il reato di rapina aggravata. Tale preclusione, invece, non era prevista nella versione dell’art. 59, Legge n. 689 del 5 1981, vigente al momento del fatto (14/03/2022); data che precede il vigore della novella introdotta con la riforma Cartabia. In applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., quindi -al fine di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato- deve farsi riferimento alla norma a lui più favorevole, ossia all’art. 59 della Legge n. 689 del 1981, nel testo in vigore alla data del 14 marzo 2022, che non escludeva la possibilità di sostituire la pena detentiva nei confronti dei condannati per rapina aggravata. La sentenza -in quanto pronunciata in violazione di legge- deve essere annullata sul punto, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà rivalutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva alla luce disciplina vigente alla data del commesso reato. 2.3. Resta quindi, per così dire, assorbito l’argomento accennato a pagina 5 del ricorso, nel più ampio solco tracciato dal secondo motivo. Anche qualora dovesse trovare applicazione la disciplina preclusiva prevista dal più volte citato articolo 59 (l. 689/1981) oggi vigente, si dovrebbe, infatti, precisare che il richiamo contenuto nella norma ai reati di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma richiamata, comprensivo delle complessive condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati;
sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
il che non pare corrispondere alla descrizione della fattispecie contenuta in imputazione. In applicazione di tale principio, la prima Sezione di questa Corte (sentenza n. 27854 del 23/05/2025, Picillo, Rv. 288478-01) ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per rapina aggravata, in cui si era eccepita l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art.
4-bis legge n. 354 del 1975. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di questioni di merito già proposte all’attenzione della Corte di appello e da questa respinte con logiche e congruenti argomentazioni. Diversamente da quanto ritenuto, oltre che con i motivi di ricorso, 6 anche con le argomentate conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero presso questa Corte, la Corte d’appello, in tema di valutazione della prova dichiarativa rinveniente dalla persona offesa, ha argomentato la propria decisione confermativa valorizzandone il narrato coerente, quanto meno nel nucleo essenziale della narrazione. La persona offesa, pur nel contesto della reciproca conflittualità in cui sono maturati i fatti violenti e pur evidentemente animata nel corso del giudizio dalla volontà di ridimensionare la gravità della violenza sofferta, ha infatti (spiega la Corte) sempre costantemente affermato di aver subito (per due volte) la sottrazione violenta del telefono cellulare a lei in uso. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che una tale affermazione non necessitasse di particolari riscontri estrinseci sul punto posto in discussione dalla difesa. Del resto, la Corte territoriale ha sul punto pure valorizzato l’inequivoca attendibilità del narrato (conf. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte Rv. 253214 - 01), atteso che la voce narrante, riscontrata da dati esterni in altri segmenti della narrazione, neppure si era costituita parte civile nel processo. Difetta, pertanto, nella fattispecie (argomenta la Corte) anche l’interesse patrimoniale alla condanna dell’imputato, che potrebbe indurre a sospettare della genuinità della narrazione. 3.1. Quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in presenza del riconosciuto elemento psicologico, la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene come nel delitto di rapina il profitto possa concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si prospetti, quale conseguenza dell’azione, purché questa sia realizzata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene ( così, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163 – 01; seguita, in differente fattispecie concreta, da Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01). 4. Il quarto motivo di ricorso è palesemente inammissibile, atteso che non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina (come già ritenuto pure per il delitto di estorsione), prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, ove la questione, già cronologicamente proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, almeno con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. 7 5. Secondo quanto dispone l’art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi spesi in tema di accertamento della responsabilità per il fatto contestato in imputazione consegue la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. 5.1. L’annullamento va invece disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al profilo sanzionatorio, in specie per la valutazione di applicabilità della pena sostitutiva della pena detentiva irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente SI TT NN IA De SA