Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 16/04/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice RP GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38050 del registro di segreteria, proposto da XX, nata il XX a XX, (C.F. XX) rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tommasi (pec: tommasi.antonio@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calimera, alla via A. De Gasperi n. 91,
CONTRO
INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 10 aprile 2026
FATTO
La ricorrente già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito riferiva di essere stata dispensata dal servizio per inidoneità ex art. 2 comma 12 della Legge 335/1995 con riconoscimento della pensione di inabilità IOCTPS n. n. XX, con decorrenza XX.
Ha lamentato la mancata liquidazione della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, indicata in anni XX, con i limiti previsti dall’art. 2 comma 12 della l.335/1995, (40 anni di servizio e trattamento non superiore all’80% della base pensionabile).
Ha evidenziato che alla data del pensionamento il servizio effettivo del ricorrente era pari ad anni trentasette e mesi quattro, e pertanto, avrebbe dovuto essere computato un ulteriore periodo pari ad anni due e mesi otto.
Nel richiamare la norma predetta ha sottolineato che l’individuazione dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo - ai fini del calcolo del cd bonus contributivo” - deve tener conto delle evoluzioni normative in ordine all’aumento dell’età pensionabile, pari a 67 anni al momento del suo collocamento in quiescenza, per effetto di quanto previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2019.
Alla luce di quanto sopra e dei calcoli effettuati, ha sostenuto che l’INPS dovrebbe corrispondergli un trattamento pensionistico pari a Euro XX mensili anziché quello liquidato con la determina contestata, fissato in Euro XX mensili.
L’INPS si è costituito affermando che le procedure seguite dall’istituto calcolano il bonus sino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
All’udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Alla luce degli atti prodotti in giudizio, il ricorso è fondato.
Invero analoga questione è già stata recentemente affrontata da questo giudice che, con sentenza n.24 del 6 febbraio 2026 ha accolto il motivo di doglianza del ricorrente.
Va ribadito, quindi, anche in questa sede che la fonte normativa primaria –l’art 2 comma 12 della l.335/1995 – ha espressamente previsto che la pensione debba essere calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, fissando gli ulteriori limiti relativi, però, al periodo massimo di permanenza in servizio (40 anni) e al quantum spettante (massimo 80% della base pensionabile).
Appare chiaro, quindi, che a seguito della costante evoluzione normativa, il limite di età previsto per il collocamento a riposo non può essere considerato fisso, ma deve necessariamente risentire dei cambiamenti intervenuti nel tempo, volti ad innalzare la soglia anagrafica che, al momento dei fatti in ricorso, era fissata in 67 anni; in tali termini, quindi, il dato oggettivo della fonte primaria non può essere derogato da quanto previsto dalla norma regolamentare, vale a dire l’art.9 comma 3 del d.m. 187/1997 che, nel dettare le modalità per l’applicazione di quanto previsto dall’art.2 comma 12 della l.335/1995, ha previsto che per il calcolo delle pensioni di inabilità le eventuali maggiorazioni si computano fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Sul punto anche la giurisprudenza d’appello si è espressa in senso conforme a quanto qui sostenuto, evidenziando che “…il rinvio contenuto nell’art. 2, comma 12, della l. 335/1995 al «decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale» non rappresenta una delega in bianco per la definizione dei connotati del “bonus” spettante agli inabili assoluti e permanenti, ma è circoscritta esclusivamente alla determinazione delle «modalità applicative» delle disposizioni contenute nella medesima norma. Non vi sono appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell’età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l’assetto valevole per il periodo in cui fu adottata”. (Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz.centr., 27 maggio 2019, n.266).
Analoga pronuncia ha ritenuto che vada attribuita prevalenza al dato letterale normativo, concludendo nel senso che per il calcolo del cd bonus si debba tener conto dell’età pensionabile vigente al tempo del collocamento a riposo (cfr. Sez. I Giurisdiz. Centr., 29 giugno 2020, n.112; più di recente Sez. Giurisdiz. Campania, 12 maggio 2025, n.148).
Nel caso di specie, poi, la difesa dell’amministrazione resistente, a supporto del proprio operato ha richiamato genericamente esclusivamente “le procedure INPS” che prevederebbero l’applicazione del bonus solo fino al raggiungimento dei 60 anni.
Ciò appare oltremodo lesivo del diritto del ricorrente atteso che la prassi individuata dalle procedure interne non può mai derogare alle previsioni normative.
Dagli atti risulta che il ricorrente è stato collocato a riposo a XX anni e sei mesi ed un’anzianità pari a anni XX e mesi XX e che l’INPS, quindi non ha tenuto conto dei principi sopra esposti.
Il ricorso va quindi accolto ed al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di inabilità fino al raggiungimento del 40° anno di servizio, computando, quindi, un ulteriore periodo pari ad anni 2 e mesi 8.
L’INPS dovrà procedere, quindi, al ricalcolo della pensione sulla scorta di quanto sopra esposto ed alla riliquidazione del relativo trattamento.
Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria il cui calcolo deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM; pertanto sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 800,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dell’Avv. Antonio Tommasi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
RP SO
Depositata in segreteria il 16/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 16/04/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo RP SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 16/04/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente