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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 74/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 338/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, voglia dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7S01PF01155/2023, per i motivi predetti, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previa eventuale riunione con il procedimento connesso iscritto al n. 73/25 R.G., contrariis rejectis
- in via principale, respingere l'appello proposto da controparte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 24 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza n. 338/01/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Cuneo, depositata il 16 dicembre 2024 e notificata lo stesso giorno. Il 24 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con avviso di accertamento n. T7S01PF01155/2023, notificato il 30 ottobre 2023 a controparte, esercente l'attività degli studi legali (codice attività 74.111), recuperò a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile di euro 22.837,00 ed accertò ai fini IVA operazioni imponibili pari ad euro 24.463,85, con conseguente maggiore imposta PE richiesta per euro
4.687,00, un'addizionale regionale di euro 417,00, un'addizionale comunale di euro 163,00, ed una maggiore imposta IVA pari ad euro 5.382,00, oltre relative sanzioni e interessi.
In particolare che i verificatori (della Guardia di finanza prima e dell'Agenzia delle entrate poi) riscontrarono ripetute omissioni documentali e dichiarative, fiscalmente rilevanti (mancata esibizione di registri obbligatori). Ossia che il contribuente non esibì alcun registro obbligatorio (IVA fatture emesse, IVA fatture acquisti, registro cespiti ammortizzabili, registro degli incassi e dei pagamenti) ad eccezione di prospetti, distinti per annualità, riportanti le parcelle emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei privati, ma che tuttavia presentò la dichiarazione dei redditi modello PF/2018 con compilazione del quadro LM (Dichiarazione n. 41251362956 – 0000001 del 29 gennaio 2019). Per meglio dire che dall'esame dei documenti offerti da controparte risultarono parcelle emesse per euro
18.701,08, mentre dall'esame dei movimenti bancari emerse che la quasi totalità delle parcelle emesse e riportate nei prospetti informatici transitò sui conti correnti personali del professionista, così come l'anticipo di parcelle portate allo sconto presso gli istituti di credito per un totale di euro 6.471,21 ed emesse senza l'applicazione dell'Iva e della ritenuta d'acconto, in quanto il contribuente asserì di essersi avvalso del regime forfetario. Quindi che residuarono versamenti in contante ingiustificati per euro 440,00, recuperati a tassazione quali elementi positivi di reddito, ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Poi che furono recuperati tassazione ai fini II.DD (a titolo di redditi diversi) somme per euro 326,08 (bonifico del 22 giugno 2017 sul c/c n. Conto_Corrente_1 Banca_2 S.p.A.),
Società_1erogate dalla società « » a titolo di corrispettivo della cessione di energia elettrica (prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso la abitazione del contribuente).
Infine che, sulla base dello spesometro, i verificatori riscontrarono costi professionali, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per euro 2.774,97.
Cosicché il complesso di elementi positivi di reddito non dichiarati fu rideterminato in euro 25.612,00, che, dedotti i costi riconosciuti di euro 2.775,00, portarono ad un reddito imponibile di euro
22.837,00.
Inoltre che i verificatori riscontrarono come il contribuente non avesse diritto di avvalersi del regime forfetario (cfr. legge 23 dicembre 2014, n. 190), non avendo presentato alcuna dichiarazione per l'anno 2017, con la conseguenza che il suddetto reddito fu recuperato a tassazione ai fini PE e relative addizionali, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 54 del D.P.R.. n. 917 cit., in applicazione del regime fiscale ordinario.
Espose poi che con ricorso introduttivo in primo grado controparte contestò la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
- l'intassabilità degli oneri previdenziali e delle spese vive indicate in parcella, recuperate a tassazione dall'Ufficio per euro 702,14;
- l'irrilevanza a fini delle imposte dirette delle somme anticipate dall'istituto bancario nell'ambito del contratto di anticipazione su parcelle per difese d'ufficio con gratuito patrocinio, a carico del Ministero della Giustizia, stipulato con la Banca_1, pari a euro 6.471,21;
- il contribuente non avrebbe superato la soglia di compensi/ricavi di euro 30.000,00 nell'anno d'imposta 2016 e pertanto avrebbe dovuto godere nel 2017 del regime forfetario di tassazione, di cui alla suddetta legge n. 190.
Quindi che i giudici di prime cure, dopo avere citato il testo della sentenza n. 203/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con riferimento al precedente periodo di imposta 2016, ritennero l'atto impositivo fondato su un «originario equivoco…causato dal fatto che già il p.v.c. della Guardia di Finanza qualificava i finanziamenti ricevuti da Istituto di credito in base alla esibizione di parcelle nei confronti del Ministero della Giustizia (per il suddetto importo di euro
10.540,47 per il 2016 e per altro importo per il 2017), quali incassi per “parcelle che venivano portate allo sconto presso la Banca_1”, mentre invece il contribuente ha dimostrato, anche in questa sede, che le parcelle servivano come garanzia e che le erogazioni erano concesse dietro pagamento di interessi, circostanza che esclude l'esistenza dell'operazione di sconto, che si basa su diversi meccanismi finanziari, mentre invece caratterizza il finanziamento il quale, per sua natura, non costituisce reddito, finanziamento del quale, in alcuni casi, e per alcune parcelle, è stato dimostrato anche il rinnovo». Secondariamente che il Giudice di prima istanza reputò che il contribuente potesse applicare nel 2017 il regime di tassazione forfettario, ai sensi della Legge n. 90 del 2014, come modificata dalla Legge di Stabilità per il 2016, considerato che «lo sforamento nel 2016 non si è concretizzato, né l'atto impugnato ha dimostrato tale circostanza per l'anno 2017, per il quale ancora è stato considerato reddito il finanziamento per euro 6.721,21 ottenuto con lo stesso meccanismo sopra evidenziato, pur ottenendo un risultato complessivo di euro 25.938,37; tale reddito, già di per sé sufficiente ad essere ammesso al regime forfettario, deve essere ulteriormente depauperato della predetta somma di euro 6.721,21; pertanto, così ristabilito il diritto all'accesso in base al reddito dell'anno precedente, non vi è motivo per negare il regime di favore anche per l'anno d'imposta 2017, nel quale deve confluire anche il reddito da produzione di energia erogato dal GSE per euro 326,08».
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) sull'anticipazione fatture PA e sul reddito imponibile nel 2017. Denunciò l'errore in cui cadde il giudice di primo grado sia sul piano logico che su quello giuridico per due motivi principali. Innanzi tutto per l'errata qualificazione del rapporto con la banca avendo ritenuto l'operazione di anticipazione su fatture un finanziamento privo di natura reddituale in contrasto con la documentazione versata in atti e le stesse dichiarazioni del contribuente il quale descrisse l'operazione come un anticipo/sconto su fatture. Per meglio dire che nel caso in giudizio la banca anticipava una somma corrispondente a crediti futuri verso il Ministero (onorari da difese d'ufficio), trattenendo interessi e commissioni nell'ambito di uno schema assimilabile a una cessione di credito pro solvendo, ovvero quella tipica dello sconto bancario e quindi diversa dallo schema del contratto di mutuo. Inoltre, come secondo motivo, l'errata applicazione del principio di cassa. Vale a dire che essendo quello percepito da controparte rientrante nella categoria del reddito di lavoro autonomo era rilevante il momento in cui i corrispettivi furono incassati (cfr. dell'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Ovvero una regola applicabile anche per gli anticipi e come pertanto l'accredito sul conto corrente delle somme anticipate dall'istituto di credito costituisse un incasso imponibile, rappresentando la disponibilità economica dei compensi fatturati. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 19 agosto 2022 n. 24996) nonché la prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate circ. n. 11/E del 2017 ed interpello n. 910-230/2022 sulla tassazione dello «sconto in fattura»). Soggiunse poi non essere stata fornita prova che le somme anticipate nel 2017 furono poi dichiarate nei periodi successivi (2018 - 2019), quando il Ministero effettuò i pagamenti. Inoltre come le «lungaggini» nei pagamenti ministeriali (ovvero il termine impiegato dal giudice provinciale) non rilevassero ai fini fiscali essendo la tassazione dei redditi autonomi di carattere oggettivo e pertanto avulsa dalle circostanze personali del contribuente;
b) sul disconoscimento dell'applicazione del regime forfettario 2017 e sua legittimità. Rimarcò aver il Giudice di primo grado sentenziato la corretta applicazione del regime fiscale forfetario nel
2017, dal momento che la legge di stabilità per il 2016 elevò il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime ad euro 30.000,00 dal 1° gennaio 2016. In sostanza che, secondo la Corte cuneese, il contribuente avrebbe diritto al regime agevolativo predetto, non avendo superato i valori soglia di ricavi/compensi per l'attività esercitata previsti dalla normativa fiscale applicabile al caso in giudizio. In particolare eccepì come controparte omise la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016, non consentendo pertanto la verifica del requisito quantitativo per l'accesso al preteso regime forfettario. A sostegno della sua tesi richiamò l'interpretazione portata dalla prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate, circ. 4 aprile 2016 n. 10/E).
Infine rimarcò come l'onere di dimostrare le condizioni per beneficiare del suddetto regime fosse a carico del contribuente il quale omise di assolvere alle dovute incombenze fiscali e contabili, come dallo stesso dichiarato in sede di verifica (cfr. dichiarazioni a pagina 5 del PVC, allegato al n. 3 alle difese di primo grado).
Ripropose poi i motivi spesi nella fase del primo grado e non esaminati dal collegio provinciale.
Ossia:
c) legittimità della tassazione PE dei contributi previdenziali.
Espose che controparte contestò il recupero a tassazione nel periodo d'imposta 2017 degli oneri previdenziali e spese vive, sostenendo come i compensi da tassare ai fini II.DD. fossero pari ad euro
17.552,64 (importo degli onorari), anziché euro 18.701,08 accertati (importo degli onorari + euro
702,14 di cassa professionale avvocati). Denunciò essere quella in contestazione la maggiorazione addebitata in via definitiva al cliente a titolo di rivalsa contributiva INPS, ex. art. 4, co. 3, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, avente la medesima qualificazione fiscale del compenso cui si riferisce e quindi assoggettata ad imposizione PE (Cfr. Agenzia entrate ris. n. 109/E del 1996 e ris. 118/E del 2001; nonché messaggio INPS 7 maggio 2012 n. 7751).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 12 settembre 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio
Richiamati i fatti di causa, nella sostanza quelli prospettati dall'Ufficio, propose le proprie controdeduzioni ed in particolare:
a) compensi 2017 e anticipazione fatture PA. Asserì essere quelle in parola mere operazioni finanziarie e non reddito imponibile. A sostegno della sua tesi sottolineò come gli estratti conto bancari indicassero chiaramente la natura di «prestiti personali e finanziamenti» e le somme accreditate corrispondessero esattamente all'80 per cento del valore delle fatture emesse. In altri termini come l'anticipo bancario in parola fosse diverso dall'acconto sulla parcella, derivando il primo da un rapporto giuridico distinto rispetto a quello instaurato con il Ministero di giustizia;
b) regime forfetario 2017. Sottolineò essere quello in parola un regime impositivo il quale non richiederebbe comunicazioni preventive ovvero successive come la compilazione del rigo LM21 della dichiarazione dei redditi per l'anno in questione. Inoltre che il reddito 2016, escludendo le anticipazioni bancarie, era di circa euro 24.000 (sotto il limite di euro 30.000) mentre per il 2017 il limite rilevante era di euro 30.000, come previsto in base alla legge di stabilità 2016 con la quale furono rivisti i parametri;
c) in ordine alle spese di lite chiese la condanna di controparte per entrambe i gradi di giudizio. Inoltre domandò a questa Corte l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), sostenendo essere l'appello proposto con colpa grave/temerarietà per contraddizione palese (ovvero per aver l'Agenzia delle entrate prima riconosciuto che le anticipazioni bancarie erano finanziamenti per poi riqualificarli come reddito imponibile senza motivazione o prove) e per mancanza di leale collaborazione (ovvero per avere ignorato gli elementi probatori da egli forniti già in fase pre-contenziosa, confermati poi dalla sentenza di primo grado).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Agenzia delle entrate merita parziale favore.
2.1. – In ordine al primo motivo di riforma occorre sottolineare che dalla lettura del testo della convenzione bancaria (offerto in condivisione dal ricorrente nel primo grado del giudizio e non contestato dall'Ufficio) risulta che quello in parola era un contratto di anticipazione su liquidazione parcelle per difese d'ufficio e gratuito patrocinio. In particolare tra le varie clausole risulta che l'istituto di credito ben poteva rifiutare gli effetti commerciali presentati, fornendone motivazione anche solo in modo verbale (cfr. art. 3) e, in caso di insolvenza o di mancato pagamento dei relativi effetti, addebitarne il relativo importo al correntista (art. 4). Inoltre che alla banca era concesso il mandato all'incasso delle fatture (art. 5) e che in caso di inadempimento era concesso alla banca di agire contro il cliente (e non contro il suo debitore) per il recupero delle somme anticipate (cfr. art. 12).
In altri termini il contratto concluso tra il contribuente si discosta dal modello previsto dal capo V
(della cessione dei crediti) del titolo I del libro IV del codice civile per il mancato richiamo, nel testo del patto suddetto, del disposto dell'art. 1264 del c.c. (in ordine alla efficacia della cessione riguardo al debito ceduto). Per meglio dire dall'esame di tale convenzione risulta inequivocabilmente che l'istituto di credito concesse un finanziamento al contribuente entro un ammontare massimo (cd. «castelletto») e garantito dai crediti esposti nelle parcelle emesse nei confronti del Ministero di giustizia che man mano erano presentate e che sulle somme anticipate l'istituto di credito lucrava interessi e commissioni.
Inoltre è palese che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, nel caso in giudizio si fosse in presenza di una anticipazione bancaria anziché di uno sconto commerciale regolato dall'art. 1858 del c.c.. Infatti nello sconto l'elemento centrale è la cessione del credito che consente alla banca il rientro della somma anticipata, da conseguire, nel caso, con azione nei confronti in primis del creditore ceduto. Per meglio dire che lo sconto si differenzia dalle altre operazioni di anticipazioni su crediti (ad es., su ricevute bancarie o su fatture commerciali), in cui l'anticipazione stessa avviene mediante mandato o autorizzazione a riscuotere il credito anticipato, senza che alla banca sia data azione contro il terzo debitore. A tal proposito deve essere richiamata la giurisprudenza la quale affermò che la consegna alla banca della stessa fattura (o anche di una ricevuta bancaria) si distingue nettamente dal contratto di sconto: infatti, la ricevuta (o la fattura) non è idonea a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente, sia pure diminuita degli interessi, non essendo correlata direttamente alla natura del documento, ma dipendendo dalla positiva valutazione che la banca mandataria compie dell'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito;
per cui, se non c'è cessione, non c'è neppure sconto in senso proprio (Cfr.
Cass. sent. 5 ottobre 2000 n. 13278, 6 febbraio 1999, n. 1041, 18 maggio 1996 n. 4614 e 6 agosto 1994
n. 7313). Cosicché come detto sopra, non essendovi cessione del credito, non vi era neppure sconto.
Dalla natura di contratto di anticipazione derivano due conseguenze. La prima è la mancata applicazione nel caso in giudizio del co. 2 dell'art. 6 del D.P.R. 917 cit. secondo cui: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
Resistente_1maturati». L'altra è che dalla natura finanziaria deriva che le somme introitate dal altro non fossero che incassi senza alcun requisito di definitiva, ben potendo lo stesso essere chiamato alla sua restituzione. Con la ulteriore conseguenza che a giudizio di questa Corte rileva il momento in cui le risorse monetarie entrarono nella sfera giuridica del contribuente, ovvero nel momento in cui il
Ministero di giustizia saldò le fatture ed estinse il suo debito.
Per quanto concerne invece il profilo dell'imposta sul valore aggiunto questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa secondo cui: «L'articolo 32-bis del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d'atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell'articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia 21 novembre 2012 . In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Analogamente, l'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n.
633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…)
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi…”. Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito» (cfr.
Agenzia delle entrate, circ. 15 febbraio 2013 n. 1/E)
Le doglianze dell'Agenzia delle entrate quindi non possono trovare favore ed il capo decisorio deve trovare conferma per le fatture non pagate dal Ministero di giustizia nell'anno 2017.
2.2. – Deve poi questa Corte esaminare il secondo capo della decisione impugnata. Ossia quello afferente all'eccezione sollevata dal contribuente, secondo cui avrebbe comunque dovuto essere applicato il regime forfetario disciplinato dai commi 54 - 89 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n.
190. Per meglio dire che il giudice di prossimità così si espresse: «L'Agenzia delle Entrate ha fatto proprio il rilievo operato dai verbalizzanti, che ha causato lo sforamento del limite di 30.000,00 euro per l'anno 2016, apposto al regime forfettario di favore (regime dei contribuenti minimi), come introdotto dalla legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modifiche (L. legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha, tra l'altro, elevato l'originario limite di euro 15.000,00 ad euro
30.000,00, così come anche ribadito dalla stessa Agenzia fiscale con circolare N. 10/E del 4 aprile 2016 in apposito specchietto riepilogativo a pag. 7). Facendo appello alla stessa circolare, nonché alla legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 57 dalla stessa circolare commentato (pag. 16), l'Agenzia erariale ha decretato la decadenza dal beneficio del regime dei minimi anche per l'anno 2017, in quanto ha ritenuto il contribuente soggetto che nell'anno precedente ha percepito redditi di importo superiore a
30.000 euro. E tuttavia, come sopra evidenziato, lo sforamento nel 2016 non si è concretizzato, né
l'atto impugnato ha dimostrato tale circostanza per l'anno 2017, per il quale ancora è stato considerato reddito il finanziamento per euro 6.721,21 ottenuto con lo stesso meccanismo sopraevidenziato, pur ottenendo un risultato complessivo di euro 25.938,37; tale reddito, già di per sé sufficiente ad essere ammesso al regime forfettario, deve essere ulteriormente depauperato della predetta somma di euro
6.721,21; pertanto, così ristabilito il diritto all'accesso in base al reddito dell'anno precedente, non vi è motivo per negare il regime di favore anche per l'anno d'imposta 2017, nel quale deve confluire anche il reddito da produzione di energia erogato dal GSE per euro 326,08».
Orbene applicando il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che ancorché quello in parola sia ritenuto dall'Agenzia delle entrate «il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale», i soggetti passivi devono pur sempre essere «in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 [legge 190 cit.] e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 [legge 190 cit.]» (cfr. circ. n. 10 cit.). Ovvero quest'ultimo un onere gravante sul contribuente in quanto in tema di agevolazioni tributarie, quale è appunto il regime forfetario: «chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o dell'agevolazione. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5,
Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01)» (cfr. Cass. sent. 1° dicembre 2023, n. 33558). In definitiva non avendo il contribuente provato in atti la sussistenza dei requisiti richiesti dal co. 54 legge n. 190 cit. e l'insussistenza di una causa di esclusione di cui al co. 57 legge cit. non spetta l'applicazione, per il periodo di imposta 2017, del suddetto regime forfetario.
Il motivo di appello dell'Ufficio merita pertanto favore ed il relativo capo decisorio deve essere riformato.
2.3. – Relativamente all'ulteriore motivo (ovvero se il contributo previdenziale del 4 per cento fosse o meno imponibile per il lavoratore autonomo) questa Corte osserva che l'art. 3 co. 4 del Decreto legge 27 maggio 1996, n. 295 così recita: «I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del
4 per cento dei corrispettivi lordi». Dal carattere facoltativo della rivalsa sui committenti ne deriva che per tali somme non può essere applicata l'eccezione prevista dal primo co. dell'art. 54 del D.P.R. 917
(«I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde») e che di conseguenza, in quanto compensi in denaro percepiti nel periodo di imposta concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia nel caso in giudizio non è chiaro il riferimento alla gestione separata INPS non avendo dimostrato l'Ufficio che controparte era iscritta alla gestione separata Inps ovvero non era iscritta ad alcuna forma di previdenza obbligatoria (e nel qual caso i contributi addebitati erano da considerare componenti di reddito).
Tale motivo, mancando la suddetta prova, non può quindi trovare favore.
2.4. – Da ultimo questa Corte osserva che l'atto di accertamento portava due ulteriori riprese.
Ovvero di euro 440,00 per le somme scaturite dagli accertamenti bancari (cfr. pag. 3 atto accertamento) e di euro 326,08 derivanti dalla cessione di energia elettrica a G.S.E. (cfr. pag. 6 atto di accertamento). Tali rilievi nonostante non fossero stati contestati dal contribuente nel ricorso introduttivo furono comunque annullati dal giudice di primo grado (avendo questi cassato l'avviso di accertamento nella sua interezza).
Non avendo l'Ufficio nulla opposto in ordine alla sentenza relativamente agli stessi deve ritenere questa Corte che tale capo decisorio, ancorché implicito, sia divenuto definitivo e che di conseguenza siano stati annullati i due rilievi appena citati.
2.5. – Sussistono giusti motivi considerate la reciproca soccombenza e la complessità e novità delle questioni trattate per la compensazione delle spese di lite del grado. Dal parziale accoglimento dell'appello ne consegue il rigetto della domanda proposta di condanna ai sensi dell'art. 96 del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, riforma l'appellata decisione come in motivazione.
Compensa le spese. Così deciso in Torino, allì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 74/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 PE-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AURES T7S01PF011552023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 338/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, voglia dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7S01PF01155/2023, per i motivi predetti, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previa eventuale riunione con il procedimento connesso iscritto al n. 73/25 R.G., contrariis rejectis
- in via principale, respingere l'appello proposto da controparte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 24 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza n. 338/01/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Cuneo, depositata il 16 dicembre 2024 e notificata lo stesso giorno. Il 24 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con avviso di accertamento n. T7S01PF01155/2023, notificato il 30 ottobre 2023 a controparte, esercente l'attività degli studi legali (codice attività 74.111), recuperò a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile di euro 22.837,00 ed accertò ai fini IVA operazioni imponibili pari ad euro 24.463,85, con conseguente maggiore imposta PE richiesta per euro
4.687,00, un'addizionale regionale di euro 417,00, un'addizionale comunale di euro 163,00, ed una maggiore imposta IVA pari ad euro 5.382,00, oltre relative sanzioni e interessi.
In particolare che i verificatori (della Guardia di finanza prima e dell'Agenzia delle entrate poi) riscontrarono ripetute omissioni documentali e dichiarative, fiscalmente rilevanti (mancata esibizione di registri obbligatori). Ossia che il contribuente non esibì alcun registro obbligatorio (IVA fatture emesse, IVA fatture acquisti, registro cespiti ammortizzabili, registro degli incassi e dei pagamenti) ad eccezione di prospetti, distinti per annualità, riportanti le parcelle emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei privati, ma che tuttavia presentò la dichiarazione dei redditi modello PF/2018 con compilazione del quadro LM (Dichiarazione n. 41251362956 – 0000001 del 29 gennaio 2019). Per meglio dire che dall'esame dei documenti offerti da controparte risultarono parcelle emesse per euro
18.701,08, mentre dall'esame dei movimenti bancari emerse che la quasi totalità delle parcelle emesse e riportate nei prospetti informatici transitò sui conti correnti personali del professionista, così come l'anticipo di parcelle portate allo sconto presso gli istituti di credito per un totale di euro 6.471,21 ed emesse senza l'applicazione dell'Iva e della ritenuta d'acconto, in quanto il contribuente asserì di essersi avvalso del regime forfetario. Quindi che residuarono versamenti in contante ingiustificati per euro 440,00, recuperati a tassazione quali elementi positivi di reddito, ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Poi che furono recuperati tassazione ai fini II.DD (a titolo di redditi diversi) somme per euro 326,08 (bonifico del 22 giugno 2017 sul c/c n. Conto_Corrente_1 Banca_2 S.p.A.),
Società_1erogate dalla società « » a titolo di corrispettivo della cessione di energia elettrica (prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso la abitazione del contribuente).
Infine che, sulla base dello spesometro, i verificatori riscontrarono costi professionali, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per euro 2.774,97.
Cosicché il complesso di elementi positivi di reddito non dichiarati fu rideterminato in euro 25.612,00, che, dedotti i costi riconosciuti di euro 2.775,00, portarono ad un reddito imponibile di euro
22.837,00.
Inoltre che i verificatori riscontrarono come il contribuente non avesse diritto di avvalersi del regime forfetario (cfr. legge 23 dicembre 2014, n. 190), non avendo presentato alcuna dichiarazione per l'anno 2017, con la conseguenza che il suddetto reddito fu recuperato a tassazione ai fini PE e relative addizionali, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 54 del D.P.R.. n. 917 cit., in applicazione del regime fiscale ordinario.
Espose poi che con ricorso introduttivo in primo grado controparte contestò la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
- l'intassabilità degli oneri previdenziali e delle spese vive indicate in parcella, recuperate a tassazione dall'Ufficio per euro 702,14;
- l'irrilevanza a fini delle imposte dirette delle somme anticipate dall'istituto bancario nell'ambito del contratto di anticipazione su parcelle per difese d'ufficio con gratuito patrocinio, a carico del Ministero della Giustizia, stipulato con la Banca_1, pari a euro 6.471,21;
- il contribuente non avrebbe superato la soglia di compensi/ricavi di euro 30.000,00 nell'anno d'imposta 2016 e pertanto avrebbe dovuto godere nel 2017 del regime forfetario di tassazione, di cui alla suddetta legge n. 190.
Quindi che i giudici di prime cure, dopo avere citato il testo della sentenza n. 203/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con riferimento al precedente periodo di imposta 2016, ritennero l'atto impositivo fondato su un «originario equivoco…causato dal fatto che già il p.v.c. della Guardia di Finanza qualificava i finanziamenti ricevuti da Istituto di credito in base alla esibizione di parcelle nei confronti del Ministero della Giustizia (per il suddetto importo di euro
10.540,47 per il 2016 e per altro importo per il 2017), quali incassi per “parcelle che venivano portate allo sconto presso la Banca_1”, mentre invece il contribuente ha dimostrato, anche in questa sede, che le parcelle servivano come garanzia e che le erogazioni erano concesse dietro pagamento di interessi, circostanza che esclude l'esistenza dell'operazione di sconto, che si basa su diversi meccanismi finanziari, mentre invece caratterizza il finanziamento il quale, per sua natura, non costituisce reddito, finanziamento del quale, in alcuni casi, e per alcune parcelle, è stato dimostrato anche il rinnovo». Secondariamente che il Giudice di prima istanza reputò che il contribuente potesse applicare nel 2017 il regime di tassazione forfettario, ai sensi della Legge n. 90 del 2014, come modificata dalla Legge di Stabilità per il 2016, considerato che «lo sforamento nel 2016 non si è concretizzato, né l'atto impugnato ha dimostrato tale circostanza per l'anno 2017, per il quale ancora è stato considerato reddito il finanziamento per euro 6.721,21 ottenuto con lo stesso meccanismo sopra evidenziato, pur ottenendo un risultato complessivo di euro 25.938,37; tale reddito, già di per sé sufficiente ad essere ammesso al regime forfettario, deve essere ulteriormente depauperato della predetta somma di euro 6.721,21; pertanto, così ristabilito il diritto all'accesso in base al reddito dell'anno precedente, non vi è motivo per negare il regime di favore anche per l'anno d'imposta 2017, nel quale deve confluire anche il reddito da produzione di energia erogato dal GSE per euro 326,08».
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) sull'anticipazione fatture PA e sul reddito imponibile nel 2017. Denunciò l'errore in cui cadde il giudice di primo grado sia sul piano logico che su quello giuridico per due motivi principali. Innanzi tutto per l'errata qualificazione del rapporto con la banca avendo ritenuto l'operazione di anticipazione su fatture un finanziamento privo di natura reddituale in contrasto con la documentazione versata in atti e le stesse dichiarazioni del contribuente il quale descrisse l'operazione come un anticipo/sconto su fatture. Per meglio dire che nel caso in giudizio la banca anticipava una somma corrispondente a crediti futuri verso il Ministero (onorari da difese d'ufficio), trattenendo interessi e commissioni nell'ambito di uno schema assimilabile a una cessione di credito pro solvendo, ovvero quella tipica dello sconto bancario e quindi diversa dallo schema del contratto di mutuo. Inoltre, come secondo motivo, l'errata applicazione del principio di cassa. Vale a dire che essendo quello percepito da controparte rientrante nella categoria del reddito di lavoro autonomo era rilevante il momento in cui i corrispettivi furono incassati (cfr. dell'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Ovvero una regola applicabile anche per gli anticipi e come pertanto l'accredito sul conto corrente delle somme anticipate dall'istituto di credito costituisse un incasso imponibile, rappresentando la disponibilità economica dei compensi fatturati. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 19 agosto 2022 n. 24996) nonché la prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate circ. n. 11/E del 2017 ed interpello n. 910-230/2022 sulla tassazione dello «sconto in fattura»). Soggiunse poi non essere stata fornita prova che le somme anticipate nel 2017 furono poi dichiarate nei periodi successivi (2018 - 2019), quando il Ministero effettuò i pagamenti. Inoltre come le «lungaggini» nei pagamenti ministeriali (ovvero il termine impiegato dal giudice provinciale) non rilevassero ai fini fiscali essendo la tassazione dei redditi autonomi di carattere oggettivo e pertanto avulsa dalle circostanze personali del contribuente;
b) sul disconoscimento dell'applicazione del regime forfettario 2017 e sua legittimità. Rimarcò aver il Giudice di primo grado sentenziato la corretta applicazione del regime fiscale forfetario nel
2017, dal momento che la legge di stabilità per il 2016 elevò il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime ad euro 30.000,00 dal 1° gennaio 2016. In sostanza che, secondo la Corte cuneese, il contribuente avrebbe diritto al regime agevolativo predetto, non avendo superato i valori soglia di ricavi/compensi per l'attività esercitata previsti dalla normativa fiscale applicabile al caso in giudizio. In particolare eccepì come controparte omise la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016, non consentendo pertanto la verifica del requisito quantitativo per l'accesso al preteso regime forfettario. A sostegno della sua tesi richiamò l'interpretazione portata dalla prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate, circ. 4 aprile 2016 n. 10/E).
Infine rimarcò come l'onere di dimostrare le condizioni per beneficiare del suddetto regime fosse a carico del contribuente il quale omise di assolvere alle dovute incombenze fiscali e contabili, come dallo stesso dichiarato in sede di verifica (cfr. dichiarazioni a pagina 5 del PVC, allegato al n. 3 alle difese di primo grado).
Ripropose poi i motivi spesi nella fase del primo grado e non esaminati dal collegio provinciale.
Ossia:
c) legittimità della tassazione PE dei contributi previdenziali.
Espose che controparte contestò il recupero a tassazione nel periodo d'imposta 2017 degli oneri previdenziali e spese vive, sostenendo come i compensi da tassare ai fini II.DD. fossero pari ad euro
17.552,64 (importo degli onorari), anziché euro 18.701,08 accertati (importo degli onorari + euro
702,14 di cassa professionale avvocati). Denunciò essere quella in contestazione la maggiorazione addebitata in via definitiva al cliente a titolo di rivalsa contributiva INPS, ex. art. 4, co. 3, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, avente la medesima qualificazione fiscale del compenso cui si riferisce e quindi assoggettata ad imposizione PE (Cfr. Agenzia entrate ris. n. 109/E del 1996 e ris. 118/E del 2001; nonché messaggio INPS 7 maggio 2012 n. 7751).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 12 settembre 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio
Richiamati i fatti di causa, nella sostanza quelli prospettati dall'Ufficio, propose le proprie controdeduzioni ed in particolare:
a) compensi 2017 e anticipazione fatture PA. Asserì essere quelle in parola mere operazioni finanziarie e non reddito imponibile. A sostegno della sua tesi sottolineò come gli estratti conto bancari indicassero chiaramente la natura di «prestiti personali e finanziamenti» e le somme accreditate corrispondessero esattamente all'80 per cento del valore delle fatture emesse. In altri termini come l'anticipo bancario in parola fosse diverso dall'acconto sulla parcella, derivando il primo da un rapporto giuridico distinto rispetto a quello instaurato con il Ministero di giustizia;
b) regime forfetario 2017. Sottolineò essere quello in parola un regime impositivo il quale non richiederebbe comunicazioni preventive ovvero successive come la compilazione del rigo LM21 della dichiarazione dei redditi per l'anno in questione. Inoltre che il reddito 2016, escludendo le anticipazioni bancarie, era di circa euro 24.000 (sotto il limite di euro 30.000) mentre per il 2017 il limite rilevante era di euro 30.000, come previsto in base alla legge di stabilità 2016 con la quale furono rivisti i parametri;
c) in ordine alle spese di lite chiese la condanna di controparte per entrambe i gradi di giudizio. Inoltre domandò a questa Corte l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), sostenendo essere l'appello proposto con colpa grave/temerarietà per contraddizione palese (ovvero per aver l'Agenzia delle entrate prima riconosciuto che le anticipazioni bancarie erano finanziamenti per poi riqualificarli come reddito imponibile senza motivazione o prove) e per mancanza di leale collaborazione (ovvero per avere ignorato gli elementi probatori da egli forniti già in fase pre-contenziosa, confermati poi dalla sentenza di primo grado).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Agenzia delle entrate merita parziale favore.
2.1. – In ordine al primo motivo di riforma occorre sottolineare che dalla lettura del testo della convenzione bancaria (offerto in condivisione dal ricorrente nel primo grado del giudizio e non contestato dall'Ufficio) risulta che quello in parola era un contratto di anticipazione su liquidazione parcelle per difese d'ufficio e gratuito patrocinio. In particolare tra le varie clausole risulta che l'istituto di credito ben poteva rifiutare gli effetti commerciali presentati, fornendone motivazione anche solo in modo verbale (cfr. art. 3) e, in caso di insolvenza o di mancato pagamento dei relativi effetti, addebitarne il relativo importo al correntista (art. 4). Inoltre che alla banca era concesso il mandato all'incasso delle fatture (art. 5) e che in caso di inadempimento era concesso alla banca di agire contro il cliente (e non contro il suo debitore) per il recupero delle somme anticipate (cfr. art. 12).
In altri termini il contratto concluso tra il contribuente si discosta dal modello previsto dal capo V
(della cessione dei crediti) del titolo I del libro IV del codice civile per il mancato richiamo, nel testo del patto suddetto, del disposto dell'art. 1264 del c.c. (in ordine alla efficacia della cessione riguardo al debito ceduto). Per meglio dire dall'esame di tale convenzione risulta inequivocabilmente che l'istituto di credito concesse un finanziamento al contribuente entro un ammontare massimo (cd. «castelletto») e garantito dai crediti esposti nelle parcelle emesse nei confronti del Ministero di giustizia che man mano erano presentate e che sulle somme anticipate l'istituto di credito lucrava interessi e commissioni.
Inoltre è palese che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, nel caso in giudizio si fosse in presenza di una anticipazione bancaria anziché di uno sconto commerciale regolato dall'art. 1858 del c.c.. Infatti nello sconto l'elemento centrale è la cessione del credito che consente alla banca il rientro della somma anticipata, da conseguire, nel caso, con azione nei confronti in primis del creditore ceduto. Per meglio dire che lo sconto si differenzia dalle altre operazioni di anticipazioni su crediti (ad es., su ricevute bancarie o su fatture commerciali), in cui l'anticipazione stessa avviene mediante mandato o autorizzazione a riscuotere il credito anticipato, senza che alla banca sia data azione contro il terzo debitore. A tal proposito deve essere richiamata la giurisprudenza la quale affermò che la consegna alla banca della stessa fattura (o anche di una ricevuta bancaria) si distingue nettamente dal contratto di sconto: infatti, la ricevuta (o la fattura) non è idonea a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente, sia pure diminuita degli interessi, non essendo correlata direttamente alla natura del documento, ma dipendendo dalla positiva valutazione che la banca mandataria compie dell'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito;
per cui, se non c'è cessione, non c'è neppure sconto in senso proprio (Cfr.
Cass. sent. 5 ottobre 2000 n. 13278, 6 febbraio 1999, n. 1041, 18 maggio 1996 n. 4614 e 6 agosto 1994
n. 7313). Cosicché come detto sopra, non essendovi cessione del credito, non vi era neppure sconto.
Dalla natura di contratto di anticipazione derivano due conseguenze. La prima è la mancata applicazione nel caso in giudizio del co. 2 dell'art. 6 del D.P.R. 917 cit. secondo cui: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
Resistente_1maturati». L'altra è che dalla natura finanziaria deriva che le somme introitate dal altro non fossero che incassi senza alcun requisito di definitiva, ben potendo lo stesso essere chiamato alla sua restituzione. Con la ulteriore conseguenza che a giudizio di questa Corte rileva il momento in cui le risorse monetarie entrarono nella sfera giuridica del contribuente, ovvero nel momento in cui il
Ministero di giustizia saldò le fatture ed estinse il suo debito.
Per quanto concerne invece il profilo dell'imposta sul valore aggiunto questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa secondo cui: «L'articolo 32-bis del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d'atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell'articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia 21 novembre 2012 . In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Analogamente, l'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n.
633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…)
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi…”. Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito» (cfr.
Agenzia delle entrate, circ. 15 febbraio 2013 n. 1/E)
Le doglianze dell'Agenzia delle entrate quindi non possono trovare favore ed il capo decisorio deve trovare conferma per le fatture non pagate dal Ministero di giustizia nell'anno 2017.
2.2. – Deve poi questa Corte esaminare il secondo capo della decisione impugnata. Ossia quello afferente all'eccezione sollevata dal contribuente, secondo cui avrebbe comunque dovuto essere applicato il regime forfetario disciplinato dai commi 54 - 89 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n.
190. Per meglio dire che il giudice di prossimità così si espresse: «L'Agenzia delle Entrate ha fatto proprio il rilievo operato dai verbalizzanti, che ha causato lo sforamento del limite di 30.000,00 euro per l'anno 2016, apposto al regime forfettario di favore (regime dei contribuenti minimi), come introdotto dalla legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modifiche (L. legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha, tra l'altro, elevato l'originario limite di euro 15.000,00 ad euro
30.000,00, così come anche ribadito dalla stessa Agenzia fiscale con circolare N. 10/E del 4 aprile 2016 in apposito specchietto riepilogativo a pag. 7). Facendo appello alla stessa circolare, nonché alla legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 57 dalla stessa circolare commentato (pag. 16), l'Agenzia erariale ha decretato la decadenza dal beneficio del regime dei minimi anche per l'anno 2017, in quanto ha ritenuto il contribuente soggetto che nell'anno precedente ha percepito redditi di importo superiore a
30.000 euro. E tuttavia, come sopra evidenziato, lo sforamento nel 2016 non si è concretizzato, né
l'atto impugnato ha dimostrato tale circostanza per l'anno 2017, per il quale ancora è stato considerato reddito il finanziamento per euro 6.721,21 ottenuto con lo stesso meccanismo sopraevidenziato, pur ottenendo un risultato complessivo di euro 25.938,37; tale reddito, già di per sé sufficiente ad essere ammesso al regime forfettario, deve essere ulteriormente depauperato della predetta somma di euro
6.721,21; pertanto, così ristabilito il diritto all'accesso in base al reddito dell'anno precedente, non vi è motivo per negare il regime di favore anche per l'anno d'imposta 2017, nel quale deve confluire anche il reddito da produzione di energia erogato dal GSE per euro 326,08».
Orbene applicando il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che ancorché quello in parola sia ritenuto dall'Agenzia delle entrate «il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale», i soggetti passivi devono pur sempre essere «in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 [legge 190 cit.] e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 [legge 190 cit.]» (cfr. circ. n. 10 cit.). Ovvero quest'ultimo un onere gravante sul contribuente in quanto in tema di agevolazioni tributarie, quale è appunto il regime forfetario: «chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o dell'agevolazione. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5,
Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01)» (cfr. Cass. sent. 1° dicembre 2023, n. 33558). In definitiva non avendo il contribuente provato in atti la sussistenza dei requisiti richiesti dal co. 54 legge n. 190 cit. e l'insussistenza di una causa di esclusione di cui al co. 57 legge cit. non spetta l'applicazione, per il periodo di imposta 2017, del suddetto regime forfetario.
Il motivo di appello dell'Ufficio merita pertanto favore ed il relativo capo decisorio deve essere riformato.
2.3. – Relativamente all'ulteriore motivo (ovvero se il contributo previdenziale del 4 per cento fosse o meno imponibile per il lavoratore autonomo) questa Corte osserva che l'art. 3 co. 4 del Decreto legge 27 maggio 1996, n. 295 così recita: «I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del
4 per cento dei corrispettivi lordi». Dal carattere facoltativo della rivalsa sui committenti ne deriva che per tali somme non può essere applicata l'eccezione prevista dal primo co. dell'art. 54 del D.P.R. 917
(«I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde») e che di conseguenza, in quanto compensi in denaro percepiti nel periodo di imposta concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia nel caso in giudizio non è chiaro il riferimento alla gestione separata INPS non avendo dimostrato l'Ufficio che controparte era iscritta alla gestione separata Inps ovvero non era iscritta ad alcuna forma di previdenza obbligatoria (e nel qual caso i contributi addebitati erano da considerare componenti di reddito).
Tale motivo, mancando la suddetta prova, non può quindi trovare favore.
2.4. – Da ultimo questa Corte osserva che l'atto di accertamento portava due ulteriori riprese.
Ovvero di euro 440,00 per le somme scaturite dagli accertamenti bancari (cfr. pag. 3 atto accertamento) e di euro 326,08 derivanti dalla cessione di energia elettrica a G.S.E. (cfr. pag. 6 atto di accertamento). Tali rilievi nonostante non fossero stati contestati dal contribuente nel ricorso introduttivo furono comunque annullati dal giudice di primo grado (avendo questi cassato l'avviso di accertamento nella sua interezza).
Non avendo l'Ufficio nulla opposto in ordine alla sentenza relativamente agli stessi deve ritenere questa Corte che tale capo decisorio, ancorché implicito, sia divenuto definitivo e che di conseguenza siano stati annullati i due rilievi appena citati.
2.5. – Sussistono giusti motivi considerate la reciproca soccombenza e la complessità e novità delle questioni trattate per la compensazione delle spese di lite del grado. Dal parziale accoglimento dell'appello ne consegue il rigetto della domanda proposta di condanna ai sensi dell'art. 96 del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, riforma l'appellata decisione come in motivazione.
Compensa le spese. Così deciso in Torino, allì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero