Art. 4.
Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592 , convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891 , modificato con l' art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240 , e dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , sono fissate come segue:
a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;
b) lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 .
Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592 , convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891 , modificato con l' art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240 , e dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , sono fissate come segue:
a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;
b) lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 .