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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 710/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 vv. Franca Turco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato ad [...]-Casablanca (Marocco) l'8.4.1968, rappresentato e Controparte_1
a in atti dall'Avv. Monica Giannini, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“1) pronunciarsi la separazione personale consensuale tra i coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione principale Persona_1 presso la madre,
pagina 1 di 4 3) assegnare la casa familiare, sita in Mondovì, via Morozzo della Rocca n. 2 alla sig.ra Pt_2
con tutti i mobili ivi presenti e conseguente subentro ex lege della stessa nel contratto di
[...] locazione intestato al signor;
Controparte_1
4) disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio , ogni qualvolta il Per_1 figlio ne manifesti il desiderio, tenuto conto degli impegni scolastici e previo preavviso alla madre e comunque:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera fino alla domenica sera,
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella settimana in cui il signor iene il figlio nel fine settimana, CP_1
- un giorno infrasettimanale con pernottamento e un pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nelle settimane in cui il signor on tiene il figlio nel fine settimana, CP_1
- le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, le festività,
- tutti gli altri giorni di vacanze scolastiche (ad esempio vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, ecc) ed eventuali ponti saranno equamente suddivisi tra i genitori, procedendo per gli anni successivi all'alternanza,
- il figlio potrà stare con il padre quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
5) il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla CP_1 Per_1 madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat,
6) il signor rimborserà alla moglie il 100% delle spese straordinarie mediche, CP_1 scolastiche e del tempo libero che la stessa andrà a sostenere per il figlio che Per_1 dovranno essere concordate tra i genitori ed opportunamente documentate. I documenti comprovanti la spesa dovranno essere consegnati dalla sig.ra al marito affinchè possa Pt_1 detrarli dalla propria dichiarazione dei redditi.
7) l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Marocco il 30.1.2004 e dalla Parte_1 Controparte_1 relazione sono nati i figli il 6.9.2005, e , il 17.9.2010. Per_2 Per_1
Con ricorso del 31.3.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Pt_2 coniugi, con l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso del figlio minore con pagina 2 di 4 collocazione presso di sé e regime di visita libero con il padre e un contributo al mantenimento di
400,00 euro per il figlio e di 150,00 euro per sé.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla separazione e alla condivisione dell'affidamento, ma dichiarandosi disponibile a versare 300,00 euro per il figlio, senza nulla riconoscere alla moglie.
All'udienza di comparizione del 1.7.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità allo stesso. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse del figlio minore di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Marocco il 30.1.2004 e non trascritto in Italia, alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione principale Persona_1 presso la madre, assegnare la casa familiare, sita in Mondovì, via Morozzo della Rocca n. 2 alla sig.ra Pt_1
con tutti i mobili ivi presenti e conseguente subentro ex lege della stessa nel contratto di
[...] locazione intestato al signor;
Controparte_1 disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio , ogni qualvolta il figlio Per_1 ne manifesti il desiderio, tenuto conto degli impegni scolastici e previo preavviso alla madre e comunque:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera fino alla domenica sera,
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella settimana in cui il signor iene il figlio nel fine settimana, CP_1
pagina 3 di 4 - un giorno infrasettimanale con pernottamento e un pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nelle settimane in cui il signor on tiene il figlio nel fine settimana, CP_1
- le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, le festività,
- tutti gli altri giorni di vacanze scolastiche (ad esempio vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, ecc) ed eventuali ponti saranno equamente suddivisi tra i genitori, procedendo per gli anni successivi all'alternanza,
- il figlio potrà stare con il padre quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, CP_1 Per_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, il signor rimborserà alla moglie il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e CP_1 del tempo libero che la stessa andrà a sostenere per il figlio che dovranno essere Per_1 concordate tra i genitori ed opportunamente documentate. I documenti comprovanti la spesa dovranno essere consegnati dalla sig.ra al marito affinchè possa detrarli dalla propria Pt_1 dichiarazione dei redditi.
l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 710/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 vv. Franca Turco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato ad [...]-Casablanca (Marocco) l'8.4.1968, rappresentato e Controparte_1
a in atti dall'Avv. Monica Giannini, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“1) pronunciarsi la separazione personale consensuale tra i coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione principale Persona_1 presso la madre,
pagina 1 di 4 3) assegnare la casa familiare, sita in Mondovì, via Morozzo della Rocca n. 2 alla sig.ra Pt_2
con tutti i mobili ivi presenti e conseguente subentro ex lege della stessa nel contratto di
[...] locazione intestato al signor;
Controparte_1
4) disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio , ogni qualvolta il Per_1 figlio ne manifesti il desiderio, tenuto conto degli impegni scolastici e previo preavviso alla madre e comunque:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera fino alla domenica sera,
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella settimana in cui il signor iene il figlio nel fine settimana, CP_1
- un giorno infrasettimanale con pernottamento e un pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nelle settimane in cui il signor on tiene il figlio nel fine settimana, CP_1
- le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, le festività,
- tutti gli altri giorni di vacanze scolastiche (ad esempio vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, ecc) ed eventuali ponti saranno equamente suddivisi tra i genitori, procedendo per gli anni successivi all'alternanza,
- il figlio potrà stare con il padre quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
5) il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla CP_1 Per_1 madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat,
6) il signor rimborserà alla moglie il 100% delle spese straordinarie mediche, CP_1 scolastiche e del tempo libero che la stessa andrà a sostenere per il figlio che Per_1 dovranno essere concordate tra i genitori ed opportunamente documentate. I documenti comprovanti la spesa dovranno essere consegnati dalla sig.ra al marito affinchè possa Pt_1 detrarli dalla propria dichiarazione dei redditi.
7) l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Marocco il 30.1.2004 e dalla Parte_1 Controparte_1 relazione sono nati i figli il 6.9.2005, e , il 17.9.2010. Per_2 Per_1
Con ricorso del 31.3.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Pt_2 coniugi, con l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso del figlio minore con pagina 2 di 4 collocazione presso di sé e regime di visita libero con il padre e un contributo al mantenimento di
400,00 euro per il figlio e di 150,00 euro per sé.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla separazione e alla condivisione dell'affidamento, ma dichiarandosi disponibile a versare 300,00 euro per il figlio, senza nulla riconoscere alla moglie.
All'udienza di comparizione del 1.7.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità allo stesso. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse del figlio minore di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Marocco il 30.1.2004 e non trascritto in Italia, alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione principale Persona_1 presso la madre, assegnare la casa familiare, sita in Mondovì, via Morozzo della Rocca n. 2 alla sig.ra Pt_1
con tutti i mobili ivi presenti e conseguente subentro ex lege della stessa nel contratto di
[...] locazione intestato al signor;
Controparte_1 disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio , ogni qualvolta il figlio Per_1 ne manifesti il desiderio, tenuto conto degli impegni scolastici e previo preavviso alla madre e comunque:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera fino alla domenica sera,
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella settimana in cui il signor iene il figlio nel fine settimana, CP_1
pagina 3 di 4 - un giorno infrasettimanale con pernottamento e un pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nelle settimane in cui il signor on tiene il figlio nel fine settimana, CP_1
- le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, le festività,
- tutti gli altri giorni di vacanze scolastiche (ad esempio vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, ecc) ed eventuali ponti saranno equamente suddivisi tra i genitori, procedendo per gli anni successivi all'alternanza,
- il figlio potrà stare con il padre quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, CP_1 Per_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, il signor rimborserà alla moglie il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e CP_1 del tempo libero che la stessa andrà a sostenere per il figlio che dovranno essere Per_1 concordate tra i genitori ed opportunamente documentate. I documenti comprovanti la spesa dovranno essere consegnati dalla sig.ra al marito affinchè possa detrarli dalla propria Pt_1 dichiarazione dei redditi.
l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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