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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Baucina - Via Umberto I N.78 90020 Baucina PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 187/2024 DEL 28.11.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1 - procuratore antistatario - si oppone all'avviso di accertamento n. 187/2024 relativo alla TASI 2019 per €192,00.
Motivi del ricorso:
ER non legittimata: non esiste convenzione specifica per la TASI 2019.
Prescrizione quinquennale: il credito è prescritto.
Decadenza: l'avviso è stato notificato oltre il 31/12/2024.
Errore nei dati catastali: l'avviso riporta subalterni inesistenti.
Prescrizione interessi e sanzioni.
Richiesta di condanna alle spese.
Controdeduzioni ER , difesa dall'avvv. Difensore_2 L'ente rileva che ER è iscritta all'albo dei soggetti abilitati e ha ricevuto affidamento dal Comune (Reg. Gen. n. 307/2021 e proroga n. 362/2023). L'avviso è stato spedito entro il termine (principio della scissione degli effetti della notifica).Lo stesso risulta ampiamente motivato e il contribuente risulta proprietario per ½ degli immobili accertati
(visura storica allegata). Ha prodotto, fra l'altro, la determina dirigenziale con la quale le è stato affidato il servizio di riscossione dei tributi a decorrere dall'8-6-2021 e la determina con la quale tale affidamento è stato prorogato per diciotto mesi a decorrere dall'8 giugno 2023.
Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Baucina non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre.
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Vengono esaminati i motivi di ricorso relativi alla persistenza della legittimazione dell'ente all'accertamento dei tributi per conto del Comune di Baucina..
Il Collegio osserva che la Convenzione con il Comune scadeva in data 8.12.24. Tenuto conto che l'atto impugnato è un atto recettizio, alla data della sua notifica - avvenuta in data 11.1.25 - l'ente era privo di poteri. Tra l'altro, l'atto risulta preso in carico dalle poste in data 10.12.24 due giorni dopo la cessazione del servizio.
Questa Corte ha già accolto il ricorso in un caso analogo (IMU 2019) - sentenza n. 2986/25 depositata il
18.6.25, ritenendo illegittima la notifica dell'avviso da parte di ER dopo la scadenza del mandato.
Assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la SO.GE.R.T. spa al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente che liquida in €.200,00 oltre contributo unificato e accessori di legge. Dispone la distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Baucina - Via Umberto I N.78 90020 Baucina PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 187/2024 DEL 28.11.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2025 depositato il 07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1 - procuratore antistatario - si oppone all'avviso di accertamento n. 187/2024 relativo alla TASI 2019 per €192,00.
Motivi del ricorso:
ER non legittimata: non esiste convenzione specifica per la TASI 2019.
Prescrizione quinquennale: il credito è prescritto.
Decadenza: l'avviso è stato notificato oltre il 31/12/2024.
Errore nei dati catastali: l'avviso riporta subalterni inesistenti.
Prescrizione interessi e sanzioni.
Richiesta di condanna alle spese.
Controdeduzioni ER , difesa dall'avvv. Difensore_2 L'ente rileva che ER è iscritta all'albo dei soggetti abilitati e ha ricevuto affidamento dal Comune (Reg. Gen. n. 307/2021 e proroga n. 362/2023). L'avviso è stato spedito entro il termine (principio della scissione degli effetti della notifica).Lo stesso risulta ampiamente motivato e il contribuente risulta proprietario per ½ degli immobili accertati
(visura storica allegata). Ha prodotto, fra l'altro, la determina dirigenziale con la quale le è stato affidato il servizio di riscossione dei tributi a decorrere dall'8-6-2021 e la determina con la quale tale affidamento è stato prorogato per diciotto mesi a decorrere dall'8 giugno 2023.
Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Baucina non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre.
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Vengono esaminati i motivi di ricorso relativi alla persistenza della legittimazione dell'ente all'accertamento dei tributi per conto del Comune di Baucina..
Il Collegio osserva che la Convenzione con il Comune scadeva in data 8.12.24. Tenuto conto che l'atto impugnato è un atto recettizio, alla data della sua notifica - avvenuta in data 11.1.25 - l'ente era privo di poteri. Tra l'altro, l'atto risulta preso in carico dalle poste in data 10.12.24 due giorni dopo la cessazione del servizio.
Questa Corte ha già accolto il ricorso in un caso analogo (IMU 2019) - sentenza n. 2986/25 depositata il
18.6.25, ritenendo illegittima la notifica dell'avviso da parte di ER dopo la scadenza del mandato.
Assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la SO.GE.R.T. spa al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente che liquida in €.200,00 oltre contributo unificato e accessori di legge. Dispone la distrazione in favore del difensore dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO