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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 4624 / 2023 R.G., riservata per la decisione a seguito di discussione orale avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Marasciuolo e Teresa Parte_1
Cannone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Andria, Via Calatafimi n. 38/B,
giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Franco Delnero, ed elettivamente domiciliata presso CP_1
il suo studio sito in Trani, Via S. Gervasio n. 6, giusta procura in atti;
-RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI
“entrambe le parti precisano le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Andria (BT) il 26.03.1986 con;
che dall'unione sono nate quattro figlie CP_1
( nata il 18.01.1987, il 04.05.1988, il [...] e Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
il 02.12.2001), tutte maggiorenni;
che, con provvedimento del 16.01.2007, pubblicato il 22.1.2007, il
Tribunale di Trani ha omologato l'accordo concernente la separazione personale dei coniugi
[...]
- secondo cui il ricorrente si è obbligato al versamento del mantenimento in favore della Pt_1 CP_1
della somma di €150,00 e delle figlie e per l'importo CP_1 Per_3 Persona_4
complessivo di €300,00 (€ 150,00 per ciascuna); che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che, già in data 15.05.2019, egli aveva introdotto un ricorso per divorzio, poi estintosi per mancata comparizione delle parti, nel quale il Presidente del Tribunale ha confermato, con ordinanza presidenziale del 09.07.2019, le condizioni così come statuite in sede di separazione ad eccezione dell' assegno di mantenimento per la figlia revocato poiché divenuta Per_3
economicamente autosufficiente;
che la ha ottenuto dal Tribunale di Trani un provvedimento CP_1
CP_ ex art. 156 c.c. con erogazione diretta da parte dell' delle somme spettanti a titolo di mantenimento proprio e della figlia che, nel tempo, la sua situazione di salute Persona_4
è peggiorata, essendo stato riconosciuto invalido al 100% , motivo per il quale percepisce la pensione di inabilità oltre ad una pensione di anzianità di € 1.353,52 al mese;
che, al netto delle trattenute previste per il mantenimento della moglie e della figlia, il predetto importo risulta insufficiente per far fronte alle proprie spese mediche e ordinarie, non garantendogli condizioni di vita dignitose,
dovendo egli provvedere anche al pagamento del canone di locazione di €319,50; che la figlia diplomatasi presso il liceo artistico di Corato, trasferitasi a Ferrara, ha Persona_4
acquisito competenze e professionalità spendibili nel mercato del lavoro;
che, invece, la ha CP_1 sempre lavorato come assistente geriatrico, oltre ad essere proprietaria pro quota di alcuni immobili
- tutto quanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del coniuge e della figlia Persona_4
per insussistenza dei presupposti.
[...]
Con decreto del 21.12.2023 è stata fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del
13.3.2024.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.2024, si è costituita la resistente, , dichiarando che il dalla data della CP_1 Parte_1
separazione non ha quasi mai provveduto al versamento del mantenimento in suo favore e della figlia nonché al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di Persona_4
quest' ultima;
che
per questi motivi
è stata costretta ad incardinare una procedura esecutiva con pignoramento presso terzi, ottenendo la somma di € 79,46 mensili per gli arretrati maturati,
ammontanti ad € 17.896,00; di essere priva di qualsiasi occupazione e di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio;
che la figlia vive a Ferrara, dove frequenta l' Persona_4
università e ha in locazione una stanza per la quale paga un canone di € 250,00 mensili oltre spese e utenze;
che, per tali ragioni, quest' ultima essendo ancora una studentessa è priva di redditi e pertanto non economicamente autosufficiente;
di essere comproprietaria assieme ai suoi due fratelli di due immobili e due locali, di provenienza ereditaria, siti in Andria, ma che non producono alcun reddito.
Tutto ciò premesso la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 350,00 nonché di un assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_4
anch' esso pari € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 22.12.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
13.03.2024, svoltasi ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., a seguito dell'interrogatorio liberto delle parti, il ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma IX legge n.898/1970. Conseguentemente, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale in ordine allo status.
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le note sostitutive di udienza, comunicato il decesso del ricorrente da parte del difensore della resistente con nota del 02.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'
udienza del 19.02.2025 per la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19.2.2025 entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente per il decesso del proprio assistito, parte resistente dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia nel merito sulle domande proposte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è, in sostanza, un rigetto per sopravvenuta infondatezza della domanda e/o per sopravvenuta carenza di interesse - che, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento di adozione della pronuncia -.
Tale dichiarazione si adotta, quindi, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 3690/1988)
oppure quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), come nei casi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all'azione, la morte della parte in azioni intrasmissibili, la soddisfazione della pretesa ovvero una espressa dichiarazione in tal senso della parte interessata, come avvenuto nel caso di specie.
In altri termini, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Nel caso di specie, vista la richiesta congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, preso atto della dichiarazione della parte resistente di non aver più interesse ad una statuizione nel merito relativa alle domande da lei proposte, considerato l'assenza di ulteriori domande su cui pronunciarsi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Attesa la natura del giudizio, le ragioni della decisione e la congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e viceversa, così provvede: CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 4.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore