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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8202/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CERINO CIRO elettivamente domiciliato in PIAZZA CARLO III 42 NAPOLI presso il difensore avv. CERINO CIRO ATTORE contro
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHELFI CP_1 P.IVA_2
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA SFORZA N. 4 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GHELFI FRANCESCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2871/2022 dell'08.11.2022 (R.G. 6161/2022) emesso a favore di
1 di 6 da parte del Tribunale di Modena, con il quale era stata ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 22.335,41, oltre interessi legali dalla notificazione al soddisfo e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di importi dovuti in virtù di fornitura e vendita di beni.
L'opponente, in particolare, eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva, essendo società opponente stata posta in liquidazione con atto del 14.09.2022, mentre parte opposta aveva depositato il ricorso in data successiva, il 03.10.2022.
In secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e la competenza del Tribunale di Napoli, ex artt. 19 e 20 c.p.c., quale luogo in cui ha sede la persona giuridica nonché in cui l'obbligazione è sorta.
Eccepiva, inoltre, la non liquidità della somma, con relativa competenza sempre del
Tribunale di Napoli, quale luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione, non essendo stato prodotto dalla società opposta alcun contratto che fondasse la liquidità del credito, ma soltanto fatture di vendita ovvero documenti unilateralmente formati e provenienti dalla società opposta.
In terzo luogo, eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato invito da parte della società opposta alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria nella fattispecie ai sensi del d.l. n. 1327 del 2014, convertito in l.
n. 162 del 2014.
Infine, eccepiva l'infondatezza del credito per mancanza di prova, non essendo le fatture prodotte accompagnate dalla copia autentica delle scritture contabili in cui risultano registrate.
Chiedeva, inoltre, in caso di vittoria, distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. al difensore.
Si costituiva in giudizio opposta, sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1
eccezioni di carenza di legittimità passiva, di improcedibilità della domanda monitoria nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale e l'assolvimento dell'onere probatorio relativo al credito ingiunto, nonché chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 di 6 All'udienza del 23.03.2023, riscontrato il fumus del credito della parte convenuta, il decreto ingiuntivo era dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Successivamente, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda monitoria. Parte opponente ritiene, richiamando l'art. 3 del D.L. n. 132 del
2014, che l'invito all'altra parte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità.
Tale eccezione risulta infondata in quanto, ex art. 3 comma 3 del d.l. n. 132 del 2014,
e come sottolineato da parte opposta, la disposizione richiamata dall'opponente non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione. Pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva di parte opponente.
Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei confronti di posto Parte_2
che lo stato di liquidazione di una società non costituisce, di per sé, evento che ne determina la cancellazione né la carenza di legittimazione.
Il decreto, inoltre, è stato correttamente notificato alla società opponente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Sul punto, ad abundantiam, si rileva che, ex art. 156, co. 3 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso di specie, la notifica si è correttamente perfezionata, tanto che i rappresentanti della società hanno proposto opposizione verso il decreto ingiuntivo emesso nei tempi di legge. Si sana, quindi, l'eventuale difetto formale di notifica dello stesso.
In via preliminare, deve altresì rigettarsi l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Napoli.
Deve premettersi che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20
c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che
3 di 6 eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito
(cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11431 del 18/07/2022).
L'attore sceglie di incardinare, ex artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3 c.c., la causa presso il foro di Modena, quale luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, la quale, avendo ad oggetto una somma di denaro liquida, deve adempiersi al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Sul punto, l'opponente reputa che la somma di denaro oggetto dell'obbligazione di pagamento relativa al presente giudizio non sia liquida, con l'effetto che non potrà che essere adempiuta al domicilio che ha il debitore alla scadenza della stessa. La non liquidità dell'obbligazione, nella ricostruzione effettuata da parte opponente, si evincerebbe dal fatto che non risulta provato alcun titolo da cui emerga la pretesa avanzata dalla società creditrice.
Tale eccezione risulta infondata, posto che il credito vantato dalla società opposta risulta provato dalle fatture prodotte, dalle scritture contabili nonché dai DDT contenenti il timbro, con relativa firma, della società opponente.
Il carattere della liquidità va infatti distinto da quello dalla certezza.
L'opponente ha contestato in modo del tutto generico l'esistenza della pretesa creditoria in capo all'opposta, laddove questa, invece, ha depositato documenti da cui può evincersi la sussistenza di un credito nei confronti della prima.
In particolare, dato il deposito dei documenti di trasporto firmati, in mancanza di disconoscimento specifico e determinato (ossia, un disconoscimento non inquadrabile nell'alveo di una “mera formula di stile”) della autenticità della sottoscrizione (cfr., ex multis, Cassazione, sentenza n. 4912 del 27/02/2017), questi ultimi risultano assolutamente idonei a provare la partecipazione dell'opponente alla operazione di trasporto della merce, nonché la stipula del negozio.
In conclusione, si ritiene che, in presenza della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di una valida contestazione e della prova
4 di 6 dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il credito possa ritenersi provato.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c. dell'opponente, la quale ha agito – quantomeno – con colpa grave sollevando eccezioni del tutto generiche e strumentali, non contestando il credito fatto valere.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito, infine, che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 1.000,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_2
nei confronti di . avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
n., disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2871/2022 dell'08.11.2022 (R.G. 6161/2022) emesso a favore di da parte del Controparte_1
5 di 6 Tribunale di Modena, già provvisoriamente esecutivo.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € Parte_2
761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
3. CONDANNA al pagamento della somma di € 1.000,00, ex art. 96, 3 ° Parte_2
comma c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8202/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CERINO CIRO elettivamente domiciliato in PIAZZA CARLO III 42 NAPOLI presso il difensore avv. CERINO CIRO ATTORE contro
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHELFI CP_1 P.IVA_2
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA SFORZA N. 4 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GHELFI FRANCESCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2871/2022 dell'08.11.2022 (R.G. 6161/2022) emesso a favore di
1 di 6 da parte del Tribunale di Modena, con il quale era stata ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 22.335,41, oltre interessi legali dalla notificazione al soddisfo e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di importi dovuti in virtù di fornitura e vendita di beni.
L'opponente, in particolare, eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva, essendo società opponente stata posta in liquidazione con atto del 14.09.2022, mentre parte opposta aveva depositato il ricorso in data successiva, il 03.10.2022.
In secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e la competenza del Tribunale di Napoli, ex artt. 19 e 20 c.p.c., quale luogo in cui ha sede la persona giuridica nonché in cui l'obbligazione è sorta.
Eccepiva, inoltre, la non liquidità della somma, con relativa competenza sempre del
Tribunale di Napoli, quale luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione, non essendo stato prodotto dalla società opposta alcun contratto che fondasse la liquidità del credito, ma soltanto fatture di vendita ovvero documenti unilateralmente formati e provenienti dalla società opposta.
In terzo luogo, eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato invito da parte della società opposta alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria nella fattispecie ai sensi del d.l. n. 1327 del 2014, convertito in l.
n. 162 del 2014.
Infine, eccepiva l'infondatezza del credito per mancanza di prova, non essendo le fatture prodotte accompagnate dalla copia autentica delle scritture contabili in cui risultano registrate.
Chiedeva, inoltre, in caso di vittoria, distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. al difensore.
Si costituiva in giudizio opposta, sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1
eccezioni di carenza di legittimità passiva, di improcedibilità della domanda monitoria nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale e l'assolvimento dell'onere probatorio relativo al credito ingiunto, nonché chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 di 6 All'udienza del 23.03.2023, riscontrato il fumus del credito della parte convenuta, il decreto ingiuntivo era dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Successivamente, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda monitoria. Parte opponente ritiene, richiamando l'art. 3 del D.L. n. 132 del
2014, che l'invito all'altra parte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità.
Tale eccezione risulta infondata in quanto, ex art. 3 comma 3 del d.l. n. 132 del 2014,
e come sottolineato da parte opposta, la disposizione richiamata dall'opponente non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione. Pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva di parte opponente.
Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei confronti di posto Parte_2
che lo stato di liquidazione di una società non costituisce, di per sé, evento che ne determina la cancellazione né la carenza di legittimazione.
Il decreto, inoltre, è stato correttamente notificato alla società opponente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Sul punto, ad abundantiam, si rileva che, ex art. 156, co. 3 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso di specie, la notifica si è correttamente perfezionata, tanto che i rappresentanti della società hanno proposto opposizione verso il decreto ingiuntivo emesso nei tempi di legge. Si sana, quindi, l'eventuale difetto formale di notifica dello stesso.
In via preliminare, deve altresì rigettarsi l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Napoli.
Deve premettersi che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20
c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che
3 di 6 eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito
(cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11431 del 18/07/2022).
L'attore sceglie di incardinare, ex artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3 c.c., la causa presso il foro di Modena, quale luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, la quale, avendo ad oggetto una somma di denaro liquida, deve adempiersi al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Sul punto, l'opponente reputa che la somma di denaro oggetto dell'obbligazione di pagamento relativa al presente giudizio non sia liquida, con l'effetto che non potrà che essere adempiuta al domicilio che ha il debitore alla scadenza della stessa. La non liquidità dell'obbligazione, nella ricostruzione effettuata da parte opponente, si evincerebbe dal fatto che non risulta provato alcun titolo da cui emerga la pretesa avanzata dalla società creditrice.
Tale eccezione risulta infondata, posto che il credito vantato dalla società opposta risulta provato dalle fatture prodotte, dalle scritture contabili nonché dai DDT contenenti il timbro, con relativa firma, della società opponente.
Il carattere della liquidità va infatti distinto da quello dalla certezza.
L'opponente ha contestato in modo del tutto generico l'esistenza della pretesa creditoria in capo all'opposta, laddove questa, invece, ha depositato documenti da cui può evincersi la sussistenza di un credito nei confronti della prima.
In particolare, dato il deposito dei documenti di trasporto firmati, in mancanza di disconoscimento specifico e determinato (ossia, un disconoscimento non inquadrabile nell'alveo di una “mera formula di stile”) della autenticità della sottoscrizione (cfr., ex multis, Cassazione, sentenza n. 4912 del 27/02/2017), questi ultimi risultano assolutamente idonei a provare la partecipazione dell'opponente alla operazione di trasporto della merce, nonché la stipula del negozio.
In conclusione, si ritiene che, in presenza della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di una valida contestazione e della prova
4 di 6 dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il credito possa ritenersi provato.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c. dell'opponente, la quale ha agito – quantomeno – con colpa grave sollevando eccezioni del tutto generiche e strumentali, non contestando il credito fatto valere.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito, infine, che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 1.000,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_2
nei confronti di . avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
n., disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2871/2022 dell'08.11.2022 (R.G. 6161/2022) emesso a favore di da parte del Controparte_1
5 di 6 Tribunale di Modena, già provvisoriamente esecutivo.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € Parte_2
761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
3. CONDANNA al pagamento della somma di € 1.000,00, ex art. 96, 3 ° Parte_2
comma c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6