Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2025, proposto da Lidia Contino, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2751 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Presidente AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza, il quale è stato notificato e depositato l’11 novembre 2025, è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2751 del 17 maggio 2024, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, la quale è stata notificata, in data 7 novembre 2025, via pec, al Ministero dell’istruzione e del merito, con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito, seppure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione.
4. Preliminarmente va dato atto che questo Giudice ritiene di potere porre a fondamento della propria decisione la questione, rilevata d’ufficio, dell’improcedibilità del ricorso per mancata decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto:
- parte ricorrente ha dato prova della consapevolezza della necessità di rispettarlo e dell’effettuazione della notifica in data rispetto a cui il presupposto di procedibilità non si è verificato;
- di questa possibilità si è dato atto a verbale, pur in assenza della ricorrente.
4.1 In ordine al primo argomento, va rilevato che è la stessa parte ricorrente, nell’intestazione del ricorso (vedi pagina 1) ad affermare che la sentenza è stata “ notificata all’ amministrazione in data 07.11.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ”.
4.2 Per quanto riguarda il secondo, va richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale (vedi Consiglio di Stato, IV 24 novembre 2022, n. 10348) secondo cui vanno considerati due argomenti, l’uno letterale e l’altro logico.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza; la parte era, peraltro, perfettamente consapevole della necessità del rispetto del termine che, invece, ha violato.
Nella specie, la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza è stata notificata al Ministero dell’istruzione e del merito, agli indirizzi uspct@postacert.istruzione.it e drsi@postacert.istruzione.it, a mezzo di posta elettronica certificata, il 7 novembre 2025 “ anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ” (vedi pagina 1 del ricorso) il quale, però, scadeva il 7 marzo 2026.
Ne deriva che, alla data dell’udienza (28 gennaio 2026), non si è realizzata la condizione di procedibilità del decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30 del 1997, il quale, in quanto riferito alle procedure di esecuzione forzata, si applica anche al giudizio di ottemperanza (tra le altre Consiglio di Stato, II, 3 aprile 2023, n. 3439).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, mentre nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU EN |
IL SEGRETARIO