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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1656/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12816/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200113536817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11235/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2024 il ricorrente sig Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha notificato a mezzo PEC ricorso presso la Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720200113536817000, notificata in data 24.04.2024. Attraverso la notificazione della suddetta cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento della complessiva somma di
Euro 198,98 a titolo di Diritto Camerale anno 2017. La notificazione della cartella di pagamento intestata alla Società_1 SRL è avvenuta nelle mani del signor Ricorrente_1 senza però specificare per quale titolo ed in ragione di quale ruolo e/o carica.
Con il proprio ricorso la parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- nullità della cartella di pagamento numero 09720200113536817000 per assenza di riconducibilità al signor Ricorrente_1;
- prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed la Camera di Commercio di Roma, i quali
Enti ciascuno per quanto di propria competenza, contestavano tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente ed evidenziavano l'inammissibilità del ricorso per tardività nell'opposizione.
La causa era trattenuta in decisione in data 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare ed assorbente, questo Giudice accerta l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il termine di legge, peraltro, previsto per l'impugnativa della cartella/atto successivo in parola è - è bene rammentarlo - un termine perentorio che il nostro legislatore speciale ha previsto senza possibilità alcuna di deroga e/o di applicazione analogica di qualsivoglia genere, per cui è evidente che, una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa, la notificazione dell'atto, l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di assoggettare il soggetto all'obbligo del pagamento del tributo iscritto a ruolo.
Il ricorso è stato notificato in data 25 giugno 2024, mentre la cartella esattoriale impugnata è stata notificata all'opponente (precisamente a: Società_1 S.r.l. in liquid c/o sig. Ricorrente_1) in data 24/04/2024 .
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Spese di lite a carico del ricorrente che si liquidano in euro 100,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari di ciascun Ente opponente intervenuto in giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12816/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200113536817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11235/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2024 il ricorrente sig Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha notificato a mezzo PEC ricorso presso la Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720200113536817000, notificata in data 24.04.2024. Attraverso la notificazione della suddetta cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento della complessiva somma di
Euro 198,98 a titolo di Diritto Camerale anno 2017. La notificazione della cartella di pagamento intestata alla Società_1 SRL è avvenuta nelle mani del signor Ricorrente_1 senza però specificare per quale titolo ed in ragione di quale ruolo e/o carica.
Con il proprio ricorso la parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- nullità della cartella di pagamento numero 09720200113536817000 per assenza di riconducibilità al signor Ricorrente_1;
- prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed la Camera di Commercio di Roma, i quali
Enti ciascuno per quanto di propria competenza, contestavano tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente ed evidenziavano l'inammissibilità del ricorso per tardività nell'opposizione.
La causa era trattenuta in decisione in data 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare ed assorbente, questo Giudice accerta l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il termine di legge, peraltro, previsto per l'impugnativa della cartella/atto successivo in parola è - è bene rammentarlo - un termine perentorio che il nostro legislatore speciale ha previsto senza possibilità alcuna di deroga e/o di applicazione analogica di qualsivoglia genere, per cui è evidente che, una volta realizzatasi, come nel caso che ci occupa, la notificazione dell'atto, l'inutile decorso dello stesso termine rende assolutamente definitivo e, quindi, non più impugnabile l'atto stesso con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di assoggettare il soggetto all'obbligo del pagamento del tributo iscritto a ruolo.
Il ricorso è stato notificato in data 25 giugno 2024, mentre la cartella esattoriale impugnata è stata notificata all'opponente (precisamente a: Società_1 S.r.l. in liquid c/o sig. Ricorrente_1) in data 24/04/2024 .
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Spese di lite a carico del ricorrente che si liquidano in euro 100,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari di ciascun Ente opponente intervenuto in giudizio.