Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1656
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella di pagamento per assenza di riconducibilità

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il merito della riconducibilità della cartella al ricorrente.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il merito della prescrizione.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività

    Il giudice ha accolto l'eccezione di tardività, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto notificato dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1656
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1656
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo