Articolo 5 della Legge 29 luglio 1963, n. 1004
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 agosto 1963
Art. 5.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso.
Anche in tal caso spetta, l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 7 agosto 1963