Art. 5.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso.
Anche in tal caso spetta, l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso.
Anche in tal caso spetta, l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.