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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 969 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1022/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 22.03.2023
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Grumo Appula (BA) alla Piazza della Libertà, 15 C.F._2 presso lo studio degli avv. Michael Gisonda e Gilberto Casalino che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(già (P.Iva Controparte_2
), in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via F. Crispi, 85/A presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dell'avv. Rosa Colangelo che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5
1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17.07.2023 all'
[...]
(di seguito anche solo ), e Parte_3 CP_1 Parte_1
hanno interposto gravame avverso la sentenza n. 1022/2023, resa dal Tribunale Parte_2 di Bari all'esito del giudizio civile recante R.G. n. 3390/2014, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento dell'immobile di loro proprietà (verificatosi il 1.12.2013) e di condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua meteoriche. Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata attraverso le acquisizioni documentali e la CTU, ha escluso la responsabilità della convenuta appellata, non ritenendo sussistente il nesso eziologico tra la res ( il giardino di proprietà dello e l'evento dannoso, riconducendo i danni CP_2 lamentati alle carenze strutturali e progettuali proprie dell'immobile di proprietà degli attori-appellanti consistente nella mancata previsione e realizzazione di una intercapedine funzionale ad evitare il contatto diretto tra l'immobile e il sottosuolo del giardino di proprietà CP_2
2. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la predetta sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la res (giardino di pertinenza del complesso condominiale, denominato “Condominio Via Sold. ”, di proprietà Controparte_3 dell' e l'evento dannoso (infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile di loro proprietà e CP_1 conseguente allagamento immobile verificatosi il 1.12.2013 e corrosione delle murature portanti perimetrali). In particolare, secondo i sig.ri e , il Tribunale avrebbe dovuto porre a Pt_1 Parte_2 fondamento della decisione anche le parti dell'elaborato peritale nelle quali il CTU: 1) ha dato atto che
“le infiltrazioni che interessano la presente consulenza sono causate evidentemente dalle acque che permeano con facilità nel terreno vegetale del suddetto giardino dello e che trovano poi CP_2 contatto con il muro c.a.”; 2) ha invitato il CTP intervenuto per lo I.A.C.P. (oggi “a CP_4 considerare l'opportunità di sistemare meglio l'area scoperta d'interesse, mediante la realizzazione delle seguenti opere: pavimentazione, marciapiede perimetrale, piantumazione di essenza vegetali e arredo (panchine, giochi per bambini, ecc.). In questo modo si riuscirebbe a riqualificare l'area scoperta di proprietà dello [..] rendendo maggiormente impermeabile la superficie del CP_2 giardino, nonché regimentando le acque superficiali verso le strade pubbliche limitrofe, si riuscirebbe anche a ridurre sensibilmente le acque di sottosuolo che possono raggiungere il muro in c.a. interrato degli attori”. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2055 c.c.. In ordine all'art. 2051,rilevano: 1) di aver provato – ai fini dell'art. 2051 c.c., il rapporto di custodia in relazione della cosa, la verificazione del danno e la provenienza del danno dalla cosa custodita;
2) che nel corso del giudizio di primo grado non è stata prospettata dallo alcuna ipotesi di caso fortuito CP_2 liberatorio;
3) che la Corte di Appello di Bari ha, con la sentenza n. 1513 del 2022, ha affermato il principio secondo cui il custode risponde delle infiltrazioni anche se il bene danneggiato ha vizi strutturali. In ordine all'art. 2055 c.c. osservano che “il risarcimento del danno non può essere negato in ragione del concorrente apporto causale imputabile ad un terzo estraneo al giudizio, applicandosi in tal caso l'art. 2055 c.c., che prevede appunto la responsabilità solidale degli autori del danno, prospettandosi la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che da' luogo ad una situazione di solidarietà impropria”. Tanto premesso, chiedono la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' la condanna di quest'ultima, in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, all'esecuzione, sotto la direzione tecnica di un incaricato di loro fiducia, di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua meteoriche verificatesi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari. pagina 2 di 5 2.1 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2.2 All'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
3. L'appello è, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto con le conseguenze di legge in materia di spese. Occorre premettere che il Collegio condivide la qualificazione giuridica della pretesa attorea operata dal Tribunale, che ha ricondotto le domande esposte dall'attrice in primo grado nell'alveo e tutele riconosciute ex art. 2051 c.c.., ma non le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto
La responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ( cfr. Cassazione civ. sez. VI, 30/03/2022, n.10188; Cass. civ., 30 ottobre 2018,
n. 27724).
Ed invero, da un'attenta disamina dell'elaborato peritale e della documentazione fotografica ivi contenuta emerge che il giardino – di cui l' è custode – si trova in uno stato di degrado e di CP_1 abbandono ed è composto esclusivamente da vegetazione spontanea;
il CTU ha infatti evidenziato che
“tale area scoperta, [..] è costituita superficialmente dal terreno vegetale, sul quale ha facilità di attecchire la vegetazione spontanea autoctona”. Inoltre, come noto, la consistenza terrosa del giardino comporta l'assorbimento delle acque meteoriche, giustificando il ruscellamento e la percolazione delle acque nei locali degli attori e, in particolare nella muratura perimetrale;
tanto emerge dalla consulenza espletata nella quale si legge che “le infiltrazioni [..] sono causate evidentemente dalle acque che permeano con facilità nel terreno vegetale del suddetto giardino dello e che si trovano poi a CP_2 contatto con il muro in c.a.”, deduzione questa confermata anche in sede si chiarimenti e controdeduzioni alle osservazioni del CTP, intervenuto per l'A.C.P., ove il CTU ha ribadito che “i danni lamentati dagli attori sono causati sostanzialmente dalle acque che permeano nel sottosuolo ed intercettano la loro parte interrata”. D'altronde, in presenza di un immobile presente nel sottosuolo, sarebbe inverosimile affermare che veicolo di acque meteoriche sia il fabbricato medesimo e non il terreno sovrastante esposto in modo diretto ai fenomeni metereologici e infiltrativi in quanto non impermeabilizzato da pavimentazione e privo di strutture deputate al deflusso delle acque.
Altresì non può non considerarsi che la causa principale dell'ammaloramento dei muri siano le acque che confluiscono nel sottosuolo dal giardino. Sul punto il CTU ha evidenziato che “In riferimento ai fenomeni di corrosione, invece, si è potuto constatare che localmente la parete esaminata in c.a. presenta delle erosioni superficiali, spesso denominate 'a nido d'ape' che rappresentano una tipica conseguenza del fenomeno della 'carbonatazione'. Esso definisce un processo costituito da una serie di reazioni chimiche che si innesta quando il conglomerato cementizio di trova a contatto con le acque ricche di anidride carbonica e che porta, seppure molto lentamente, al discioglimento del cemento, ovvero all'erosione della parte che funge da legante nel conglomerato cementizio” Infine, l'invito rivolto dal CTU al CTP intervenuto per lo I.A.P.C. (oggi “di considerare CP_1 l'opportunità di sistemare meglio l'area scoperta di interesse, mediante la realizzazione delle seguenti opere: pavimentazione, marciapiede perimetrale, piantumazione di essenza vegetali e arredo (panchine, giochi per bambini, ecc.)” pur essendo, come anche chiarito, un invito “al fine di spingere le parti verso un componimento bonario del contenzioso” (pag. 9 della CTU), evidenzia il disinteresse pagina 3 di 5 e la negligenza dell' che, per la particolare morfologia del territorio, data la consistenza terrosa CP_1 del giardino, avrebbe dovuto adeguare l'area di sua proprietà alle caratteristiche medesime della res, mediante la realizzazione di strutture superficiali quali pavimentazione, cementificazione dell'area, etc. ovvero di opere idonee ad isolare il giardino (e il conseguente fenomeno di assorbimento delle acque) dalla proprietà degli appellanti, quali l'intercapedine. Secondo il CTU ( pag.13 della perizia)” l'opera più indicata per eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua è sicuramente la realizzazione di un'intercapedine di separazione della parete in c.a. degli attori dal terreno di sottosuolo del giardino dello : Tale intercapedine, costituito da una soletta CP_2 superiore ed inferiore, nonché da una parete controterra lungo l'intero fronte dell'edificio distaccata da quella esistente di circa 50 cm e più profonda di 20 cm, fungerebbe efficacemente da opera protettiva della struttura portante interrata” In conclusione, gli appellanti hanno assolto all'onere probatorio su loro gravante ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato la sussistenza del rapporto di custodia della cosa (proprietà dell' del giardino), nonché il rapporto causale tra il CP_1 danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario-custode ( . Contrariamente, l'appellata CP_1 non ha fornito la prova del caso fortuito sicchè le cause delle lamentate infiltrazioni sono ravvisabili esclusivamente nelle carenze strutturali del giardino.
Conseguentemente, la domanda dei sig.ri e di condanna dell' all'esecuzione, Pt_1 Parte_2 CP_1 di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua meteoriche verificatesi, merita accoglimento.
4 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento “indeterminabile – complessità bassa”, considerata l'attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni trattate. Le spese vanno distratte a favore degli Avv. Gisonda e Casalino, dichiaratisi antistatari.
Anche le spese di CTU, svolta nel giudizio di primo grado, nella misura già liquidata, vanno poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023. Parte_2 all' , avverso la sentenza n. Controparte_1
1022/2023 emessa in data 22.03.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile dei signori e consistenti nella costruzione di una Controparte_5 intercapedine, lavori meglio descritti a pag.13 della CTU
2) condanna l' alla rifusione, in favore di e delle CP_1 Parte_1 Parte_2 spese del doppio grado di giudizio, spese da distrarsi in favore degli Avv. Gisonda e Casalino dichiaratisi antistatari, e che liquida:
-per il primo grado in complessivi € 3.959,00 di cui € 3809,00 per compensi professionali ed € 150,00 per spese), oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, di cui:
-per il secondo grado in complessivi € 5111,00 di cui € 4996,00 per compensi professionali ed
€115,00 per spese), oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU nella misura già liquidata CP_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 969 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1022/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 22.03.2023
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Grumo Appula (BA) alla Piazza della Libertà, 15 C.F._2 presso lo studio degli avv. Michael Gisonda e Gilberto Casalino che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(già (P.Iva Controparte_2
), in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via F. Crispi, 85/A presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dell'avv. Rosa Colangelo che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5
1. Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17.07.2023 all'
[...]
(di seguito anche solo ), e Parte_3 CP_1 Parte_1
hanno interposto gravame avverso la sentenza n. 1022/2023, resa dal Tribunale Parte_2 di Bari all'esito del giudizio civile recante R.G. n. 3390/2014, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento dell'immobile di loro proprietà (verificatosi il 1.12.2013) e di condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua meteoriche. Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria espletata attraverso le acquisizioni documentali e la CTU, ha escluso la responsabilità della convenuta appellata, non ritenendo sussistente il nesso eziologico tra la res ( il giardino di proprietà dello e l'evento dannoso, riconducendo i danni CP_2 lamentati alle carenze strutturali e progettuali proprie dell'immobile di proprietà degli attori-appellanti consistente nella mancata previsione e realizzazione di una intercapedine funzionale ad evitare il contatto diretto tra l'immobile e il sottosuolo del giardino di proprietà CP_2
2. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la predetta sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la res (giardino di pertinenza del complesso condominiale, denominato “Condominio Via Sold. ”, di proprietà Controparte_3 dell' e l'evento dannoso (infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile di loro proprietà e CP_1 conseguente allagamento immobile verificatosi il 1.12.2013 e corrosione delle murature portanti perimetrali). In particolare, secondo i sig.ri e , il Tribunale avrebbe dovuto porre a Pt_1 Parte_2 fondamento della decisione anche le parti dell'elaborato peritale nelle quali il CTU: 1) ha dato atto che
“le infiltrazioni che interessano la presente consulenza sono causate evidentemente dalle acque che permeano con facilità nel terreno vegetale del suddetto giardino dello e che trovano poi CP_2 contatto con il muro c.a.”; 2) ha invitato il CTP intervenuto per lo I.A.C.P. (oggi “a CP_4 considerare l'opportunità di sistemare meglio l'area scoperta d'interesse, mediante la realizzazione delle seguenti opere: pavimentazione, marciapiede perimetrale, piantumazione di essenza vegetali e arredo (panchine, giochi per bambini, ecc.). In questo modo si riuscirebbe a riqualificare l'area scoperta di proprietà dello [..] rendendo maggiormente impermeabile la superficie del CP_2 giardino, nonché regimentando le acque superficiali verso le strade pubbliche limitrofe, si riuscirebbe anche a ridurre sensibilmente le acque di sottosuolo che possono raggiungere il muro in c.a. interrato degli attori”. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2055 c.c.. In ordine all'art. 2051,rilevano: 1) di aver provato – ai fini dell'art. 2051 c.c., il rapporto di custodia in relazione della cosa, la verificazione del danno e la provenienza del danno dalla cosa custodita;
2) che nel corso del giudizio di primo grado non è stata prospettata dallo alcuna ipotesi di caso fortuito CP_2 liberatorio;
3) che la Corte di Appello di Bari ha, con la sentenza n. 1513 del 2022, ha affermato il principio secondo cui il custode risponde delle infiltrazioni anche se il bene danneggiato ha vizi strutturali. In ordine all'art. 2055 c.c. osservano che “il risarcimento del danno non può essere negato in ragione del concorrente apporto causale imputabile ad un terzo estraneo al giudizio, applicandosi in tal caso l'art. 2055 c.c., che prevede appunto la responsabilità solidale degli autori del danno, prospettandosi la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che da' luogo ad una situazione di solidarietà impropria”. Tanto premesso, chiedono la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' la condanna di quest'ultima, in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, all'esecuzione, sotto la direzione tecnica di un incaricato di loro fiducia, di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua meteoriche verificatesi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari. pagina 2 di 5 2.1 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2.2 All'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
3. L'appello è, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto con le conseguenze di legge in materia di spese. Occorre premettere che il Collegio condivide la qualificazione giuridica della pretesa attorea operata dal Tribunale, che ha ricondotto le domande esposte dall'attrice in primo grado nell'alveo e tutele riconosciute ex art. 2051 c.c.., ma non le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto
La responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ( cfr. Cassazione civ. sez. VI, 30/03/2022, n.10188; Cass. civ., 30 ottobre 2018,
n. 27724).
Ed invero, da un'attenta disamina dell'elaborato peritale e della documentazione fotografica ivi contenuta emerge che il giardino – di cui l' è custode – si trova in uno stato di degrado e di CP_1 abbandono ed è composto esclusivamente da vegetazione spontanea;
il CTU ha infatti evidenziato che
“tale area scoperta, [..] è costituita superficialmente dal terreno vegetale, sul quale ha facilità di attecchire la vegetazione spontanea autoctona”. Inoltre, come noto, la consistenza terrosa del giardino comporta l'assorbimento delle acque meteoriche, giustificando il ruscellamento e la percolazione delle acque nei locali degli attori e, in particolare nella muratura perimetrale;
tanto emerge dalla consulenza espletata nella quale si legge che “le infiltrazioni [..] sono causate evidentemente dalle acque che permeano con facilità nel terreno vegetale del suddetto giardino dello e che si trovano poi a CP_2 contatto con il muro in c.a.”, deduzione questa confermata anche in sede si chiarimenti e controdeduzioni alle osservazioni del CTP, intervenuto per l'A.C.P., ove il CTU ha ribadito che “i danni lamentati dagli attori sono causati sostanzialmente dalle acque che permeano nel sottosuolo ed intercettano la loro parte interrata”. D'altronde, in presenza di un immobile presente nel sottosuolo, sarebbe inverosimile affermare che veicolo di acque meteoriche sia il fabbricato medesimo e non il terreno sovrastante esposto in modo diretto ai fenomeni metereologici e infiltrativi in quanto non impermeabilizzato da pavimentazione e privo di strutture deputate al deflusso delle acque.
Altresì non può non considerarsi che la causa principale dell'ammaloramento dei muri siano le acque che confluiscono nel sottosuolo dal giardino. Sul punto il CTU ha evidenziato che “In riferimento ai fenomeni di corrosione, invece, si è potuto constatare che localmente la parete esaminata in c.a. presenta delle erosioni superficiali, spesso denominate 'a nido d'ape' che rappresentano una tipica conseguenza del fenomeno della 'carbonatazione'. Esso definisce un processo costituito da una serie di reazioni chimiche che si innesta quando il conglomerato cementizio di trova a contatto con le acque ricche di anidride carbonica e che porta, seppure molto lentamente, al discioglimento del cemento, ovvero all'erosione della parte che funge da legante nel conglomerato cementizio” Infine, l'invito rivolto dal CTU al CTP intervenuto per lo I.A.P.C. (oggi “di considerare CP_1 l'opportunità di sistemare meglio l'area scoperta di interesse, mediante la realizzazione delle seguenti opere: pavimentazione, marciapiede perimetrale, piantumazione di essenza vegetali e arredo (panchine, giochi per bambini, ecc.)” pur essendo, come anche chiarito, un invito “al fine di spingere le parti verso un componimento bonario del contenzioso” (pag. 9 della CTU), evidenzia il disinteresse pagina 3 di 5 e la negligenza dell' che, per la particolare morfologia del territorio, data la consistenza terrosa CP_1 del giardino, avrebbe dovuto adeguare l'area di sua proprietà alle caratteristiche medesime della res, mediante la realizzazione di strutture superficiali quali pavimentazione, cementificazione dell'area, etc. ovvero di opere idonee ad isolare il giardino (e il conseguente fenomeno di assorbimento delle acque) dalla proprietà degli appellanti, quali l'intercapedine. Secondo il CTU ( pag.13 della perizia)” l'opera più indicata per eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua è sicuramente la realizzazione di un'intercapedine di separazione della parete in c.a. degli attori dal terreno di sottosuolo del giardino dello : Tale intercapedine, costituito da una soletta CP_2 superiore ed inferiore, nonché da una parete controterra lungo l'intero fronte dell'edificio distaccata da quella esistente di circa 50 cm e più profonda di 20 cm, fungerebbe efficacemente da opera protettiva della struttura portante interrata” In conclusione, gli appellanti hanno assolto all'onere probatorio su loro gravante ai fini dell'accertamento e declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato la sussistenza del rapporto di custodia della cosa (proprietà dell' del giardino), nonché il rapporto causale tra il CP_1 danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario-custode ( . Contrariamente, l'appellata CP_1 non ha fornito la prova del caso fortuito sicchè le cause delle lamentate infiltrazioni sono ravvisabili esclusivamente nelle carenze strutturali del giardino.
Conseguentemente, la domanda dei sig.ri e di condanna dell' all'esecuzione, Pt_1 Parte_2 CP_1 di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua meteoriche verificatesi, merita accoglimento.
4 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento “indeterminabile – complessità bassa”, considerata l'attività svolta dalle parti e la semplicità delle questioni trattate. Le spese vanno distratte a favore degli Avv. Gisonda e Casalino, dichiaratisi antistatari.
Anche le spese di CTU, svolta nel giudizio di primo grado, nella misura già liquidata, vanno poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023. Parte_2 all' , avverso la sentenza n. Controparte_1
1022/2023 emessa in data 22.03.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile dei signori e consistenti nella costruzione di una Controparte_5 intercapedine, lavori meglio descritti a pag.13 della CTU
2) condanna l' alla rifusione, in favore di e delle CP_1 Parte_1 Parte_2 spese del doppio grado di giudizio, spese da distrarsi in favore degli Avv. Gisonda e Casalino dichiaratisi antistatari, e che liquida:
-per il primo grado in complessivi € 3.959,00 di cui € 3809,00 per compensi professionali ed € 150,00 per spese), oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, di cui:
-per il secondo grado in complessivi € 5111,00 di cui € 4996,00 per compensi professionali ed
€115,00 per spese), oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU nella misura già liquidata CP_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 5 di 5