Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12937 / 2019 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Giacchi, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 25/05/1978 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ISOLA FRANCESCO giusta C.F._2
procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9/9/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 30/08/2019 ha adìto questo Tribunale e Parte_1
chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il 29/12/2000 a San
Gregorio di Catania con (Atto N. 8 Parte I anno 2000). Controparte_1
1
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che non si è Controparte_2
opposta allo scioglimento del matrimonio e ha chiesto la corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno di mantenimento per entrambi i figli, con lei conviventi.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 856/18, del 13.2.2018, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n. 2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 29/12/2000 a
San Gregorio di Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N. 8 P. I anno
2000.
Nessuna statuizione va assunta con riguardo all'affidamento e al collocamento dei figli, entrambi maggiorenni.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, con lei conviventi, deducendo la non indipendenza economica di entrambi.
In merito va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni “non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (Cfr. Cass. 08/06/2023 n.16327 in motivazione)
Si è affermato, poi, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente (“Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Questa conclusione è stata ritenuta coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova -cfr. Cass. n. 17108 del 2016; Cass. n. 486 del 2016;
Cass., SU, n. 13533 del 2001-).
3 Nel caso di specie, non è contestato che il figlio (che ha da poco raggiunto la Per_2
maggiore età) abbia diritto al mantenimento da parte dei genitori, sicchè il ricorrente non si è opposto alla domanda di contributo formulata dalla resistente.
Il ricorrente ha invece contestato la domanda di contributo per il mantenimento del figlio , di 24 anni, deducendo l'interruzione, da parte del ragazzo, del Per_1 percorso di studi, l'inserimento in un contesto delinquenziale (che ha portato all'arresto per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90, nel procedimento poi conclusosi con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.c.) e infine l'impiego del giovane presso un bar/tabacchi; la resistente, in sede di comparsa conclusionale, ha insistito in domanda deducendo che , dopo essersi allontanato Per_1 dall'abitazione della madre, era tornato a vivere con lei ed è attualmente disoccupato.
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio , tenuto conto dell'età raggiunta dal giovane e Per_1
della mancanza di un percorso di studi in corso o della prova in ordine all'infruttuoso impegno nel reperire un'occupazione lavorativa, non potendo l'obbligo dei genitori protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass., n. 11186/2020).
L'assegno di mantenimento per il figlio va determinato in euro 300,00, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze minime del figlio e dei redditi del ricorrente, gravato dell'obbligo di contribuire al mantenimento di altra figlia, nata nel 2018 (dalle ultime dichiarazioni emerge che il ricorrente è percettore di reddito da lavoro dipendente pari a circa 10.000 euro lordi annui).
Le statuizioni di natura economica decorrono dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto stabilito in seno alla sentenza di separazione personale.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 12937
/2019, disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/12/2000 tra i coniugi e a San Gregorio di Catania, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di detto Comune al N. 8 P. I anno 2000.
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, quale contributo al
[...]
mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2
rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
4 con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito in seno alla sentenza di separazione personale dei coniugi.
RIGETTA la domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , Per_1
con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito in seno alla sentenza di separazione personale dei coniugi.
COMPENSA le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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