Articolo 11 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 febbraio 1990
Art. 11. Pubblicazione della sentenza 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
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